Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29409 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, (ud. 02/12/2020, dep. 23/12/2020), n.29409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28895-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA SCARNATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA SCANDURRA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLONNA n. 335, e rappresentata e difesa dall’avvocato

ETTORE VOLPE unitamente all’avvocato BEATRICE CROPPO giusta procura

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2018 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito della contestazione, avvenuta con il verbale n. (OMISSIS), della violazione della L.R. n. 20 del 2007, per aver impiantato una superficie vitata in carenza di alcuna procedura autorizzativa prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, con l’ordinanza di ingiunzione del 21 luglio 2015 prot. n. (OMISSIS), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali, ingiungeva a V.G. (odierna ricorrente) di pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di Euro 11.390,90 entro 30 giorni, nonchè di estirpare il vigneto sito in (OMISSIS).

La V. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Pordenone, lamentando che l’ordinanza – ingiunzione impugnata fosse illegittima in quanto riguardante i medesimi fatti già accertati dal medesimo Giudice, preventivamente adito in occasione della contestazione, con il verbale n. (OMISSIS), della violazione del D.P.Regione n. 438 del 2000, art. 8, per avere l’opponente impiantato una superficie vitata non disponendo dei necessari diritti di reimpianto, alla quale faceva seguito ordinanza n. 32888 del 15 aprile 2014, emessa dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali, che le ingiungeva di pagare la somma di Euro 12.918,65 entro 30 giorni, nonchè di estirpare il vigneto ubicato a (OMISSIS).

L’opponente anche in quell’occasione aveva proposto ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace di Pordenone, contestando il diritto della Regione a riscuotere le somme dovute ed a chiedere di estirpare il vigneto, in quanto il diritto dell’ente a perseguire la pretesa violazione si era prescritto, decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal giorno in cui era stata commessa la violazione (maggio 2005, termine entro il quale doveva essere eseguito l’estirpo, in virtù dell’autorizzazione del (OMISSIS)).

Il Giudice di Pace di Pordenone con la sentenza n. 523 dell’11/12/2014 accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione; la decisione non veniva impugnata e passava in giudicato.

La V. chiedeva, quindi, nel secondo giudizio di opposizione, che la seconda ordinanza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia fosse annullata, in quanto i fatti per i quali si agiva erano coperti dall’efficacia del giudicato, ex art. 2909 c.c., della sentenza n. 523/2014.

Il Giudice di Pace di Pordenone, con la sentenza n. 14 del 12/01/2017, rigettava l’opposizione. Riteneva inapplicabile al caso di specie il giudicato scaturente dalla sentenza n. 523/2014, essendo differenti le valutazioni giuridiche.

In quella sentenza l’ordinanza era stata annullata per prescrizione, dal momento che la Regione aveva atteso oltre 5 anni per verificare se era stato effettuato l’estirpo; nel giudizio attuale, invece, l’illecito riguardava l’impianto di un vigneto privo di autorizzazione (non l’omesso estirpo di un vigneto).

Il Giudice di Pace faceva leva sulla qualità permanente dell’abusività dei vigneti privi di autorizzazione, per confermare l’ingiunzione al pagamento della sanzione della Regione. In altre parole, finchè il vigneto non autorizzato non fosse stato estirpato o sanato, permaneva l’illecito.

Proponeva appello la V. lamentando la violazione dell’art. 2909 c.c., da parte della sentenza del Giudice di Pace n. 14/2017.

Si difendeva la Regione sostenendo che la contestazione del 2015 dovesse essere ritenuta nuova, a seguito di apposito sopralluogo in azienda e di una nuova valutazione della situazione reale dei vigneti, dai quali era emerso che il vigneto era stato realizzato in assenza di qualsivoglia procedura autorizzativa prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 273/2018 del 30 marzo 2018, rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado. Riteneva corretta la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui aveva considerato infondata l’eccezione di giudicato, rilevando che la seconda ordinanza ingiunzione faceva seguito ad un nuovo e diverso sopralluogo ed ad una nuova valutazione della situazione reale dei vigneti, ritenendo che la condotta di insediamento di un vigneto abusivo su un terreno costituisse illecito amministrativo a consumazione prolungata. Rilevava, quindi, la mancata impugnazione della parte della sentenza in cui il Giudice di Pace aveva esaminato, con articolata motivazione, anche il merito della controversia e la fondatezza dell’ordinanza ingiunzione opposta.

V.G. propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone, sulla base di un motivo. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si è difesa nel presente giudizio con controricorso, illustrato anche da memorie.

Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto i fatti accertati dalla sentenza sarebbero coperti dall’efficacia di giudicato. Trattasi di sentenze tra le stesse parti, con lo stesso oggetto e la stessa causa petendi.

In entrambi i casi, alla ricorrente è stato sostanzialmente contestato che fosse priva del diritto ad impiantare la superficie vitata; pertanto sostenere che nel primo caso si discuteva del mancato estirpo e nel secondo di assenza di diritti sarebbe un ragionamento eristico. L’impianto del vigneto privo di autorizzazione è diretta conseguenza della circostanza che non è stato in precedenza estirpato: si controverte del medesimo vigneto, di cui mentre la prima sentenza ha legittimato la permanenza, l’altra ne condanna l’estirpazione, creando in tal modo un evidente contrasto tra giudicati.

Rileva il Collegio che la proposta del Consigliere relatore manifestava la soluzione favorevole all’accoglimento del ricorso, facendo leva sul presupposto che il precedente giudicato contesse un accertamento dei presupposti logici e fattuali che risultava incompatibile con la riproponibilità della richiesta di addivenire all’espianto del vigneto, e ciò in linea con quanto sostenuto in ricorso.

Tuttavia, è nelle more intervenuta la decisione di questa Corte n. 6310/2020, che, in relazione ad una fattispecie in parte sovrapponibile a quella ora in esame, ha invece affermato che, in tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto di cui al D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, (applicabile “ratione temporis”) ha carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell’impianto o con il momento della contestazione dell’illecito che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l’annullamento per intervenuta prescrizione di una precedente sanzione amministrativa per violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti non impediva, in mancanza della rimozione materiale del medesimo impianto viticolo, di irrogare una seconda sanzione).

Ritenuto che, attesa la necessità di approfondire le ricadute di tale ultima pronucnia, non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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