Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29409 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8885-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DESSIE’ 15,

presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ MILLEFIORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO CAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2789/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA 20SO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.V. impugnava gli avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del classamento ed all’attribuzione di una nuova rendita di un immobile sito a (OMISSIS).

Sosteneva il ricorrente che l’agenzia del territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 200, art. 1, comma 335, senza che nell’atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Puglia sul rilievo che era del tutto insufficiente il riferimento nell’atto ad un mutato rapporto tra il valore di mercato e quello catastale conseguente ad interventi di riqualificazione urbana e di viabilità interna senza la specificazione della natura degli interventi stessi e del vantaggio concreto arrecato all’immobile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39. Sostiene che il procedimento dovrebbe essere sospeso in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere comunali sulla base delle quali era stato proceduto al riclassamento degli immobili.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Sostiene che il classamento effettuato ai sensi del cit. art. 1, comma 335, ha la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali dovute al mancato aggiornamento delle rendite catastali all’interno di uno stesso Comune. Ciò implica che non è richiesto nell’atto di classamento una specifica motivazione con riguardo all’immobile che ne costituisce l’oggetto.

3. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata è infondata. Invero il controricorrente assume che la sentenza è stata notificata il 26 gennaio 2017 e, tenuto conto del fatto che il mese di febbraio ha 28 giorni, il termine di sessanta giorni veniva a scadere il 28 marzo, data in cui risulta essere stato notificato a mezzo PEC il ricorso introduttivo.

Infondata è altresì l’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., per essere stato notificato a mezzo PEC il 28 marzo 2017 e depositato in cancelleria il 18 aprile 2017. Invero il termine di 20 giorni previsto dalla norma citata scadeva il 18 aprile 2017, essendo il precedente giorno 17 festivo (lunedì dell’Angelo).

4. In ordine ai motivi di ricorso, va esaminato per primo il secondo in quanto avente carattere assorbente del primo. Questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso”” (Vedi Cass. n. 3156 del 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019), ed ancora che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento.” (vedi Cass. n. 31829 del 2018).

In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto. (Vedi Cass. n. 3107 del 1.2.2019; n. 4903 del 2019; 10403 del 2019; n. 23129 del 21 giugno 2018; 25766 del 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del

2019).

Va poi dato conto del fatto che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Questa Corte, dando seguito all’orientamento consolidatosi, ha poi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.” (Cass. n. 19810 del 7/5/2019).

Ne consegue che nel caso di specie, ove la CTR ha accertato che l’atto è privo del riferimento alle caratteristiche specifiche dell’immobile determinative della nuova classe, il provvedimento di attribuzione del nuovo classamento e rideterminativo della rendita è illegittimo.

5. Il primo motivo rimane assorbito.

6. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese processuali si compensano in considerazione del consolidarsi del principio giurisprudenziale citato dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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