Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29409 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29409 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 21835-2016 proposto da:

GALATA’ FRANCESCO, eiettivannente domiciliato in ROMA, V.
OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO COLEINE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA PACINI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ape legis;

– controricorrente avverso la sentenza

n.

252/1/2016 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata FI
16/02/2016;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI,

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p_c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Francesco Galatà propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di La Spezia.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del
contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e
IVA per Vanno 2004;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, il contribuente invoca vioiazione e falsa
applicazione dell’art. 43 DPR n. 600/1973, in relazione all’art.
360 rt 3 c,p.c.: la sentenza impugnata avrebbe omesso dì
verificare le condizioni per il legittimo raddoppio dei termini di
accertamento utilizzato dall’Ufficio;
che, col secondo, il ricorrente assume la violazione

e falsa

applicazione dell’art. 32 DPR n. 600/1973, in relazione
all’art.360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di prendere in
esame analiticamente le transazioni contestate e le
informazioni fornite dal contribuente;
che, col terzo, il Galatà denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 6 e 12 i. n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cp.c.,

giacché

la

mancanza

Ric. 2016 n. 21835 527. MT – ud. 16-11-2017
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del

contraddittorio

Rilevato:

endoprocedimentale avrebbe inciso sui suoi diritti di difesa, al
fine di dimostrare all’Ufficio l’insussistenza del reato ed evitare
la denuncia penale;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;

cui allrartt, 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo
vigente ratione terriporis, relativo al raddoppio dei termini per
l’accertamento, va valutata con riferimento ai momento in cui
è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento,
non rilevando che, successivamente, a seguito
dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia
venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente
l’obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto
affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte
costituzionale, l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso
pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di
fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Sez. 65, n. 13483 del 30/06/2016);
che, nella specie, la CTR ha ricondotto il superamento della
soglia penale ad un rilievo reso verosimile da oggettivi dati
bancari, ancorando dunque il presupposto per la legittimità del
raddoppio dei termini ad un elemento certo;
che il secondo motivo è infondato, essendosi la CTR attenuta al
principio che, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio
finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere
probatorio dell’Amnnínistrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32
del d.P.R. n, 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi
risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve
dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni
Ric 2016 n 21235 sez. MT – ud. M-11-2017
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che infatti in materia tributaria, la soglia di rilevanza penale di

versamento bancario, che gli elementi desurnibili dalla
movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni
imponibili (Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016);
che il terzo motivo è infondato, giacché la sentenza impugnata,
dopo aver correttamente riconosciuto il diritto del ricorrente al

aggiunto, con una valutazione di fatto, che “le ragioni del
contribuente si sono articolate essenzialmente sulla valenza
probatoria dell’elenco dei beneficiari, valenza non riconosciuta
né dall’Ufficio né da questa CR”;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n, 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dì contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’ad. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n_ 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2017
Rie 2016 a. 21835 sez. MT • Lid. 16-11-2017
-4-

previo contraddittorio, almeno con riguardo ha però

L,’ I

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