Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29408 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. r.g.336/2011 proposto da:

Z.A.;

– ricorrente –

e

Ministero di Giustizia;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 06/12/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini.

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la

trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

RILEVATO

Che Z.A., detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova, ha chiesto al Presidente della Corte di Cassazione l’annullamento dell’ordinanza datata 22 settembre 2010 con il quale il Tribunale di Venezia aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento 10 marzo 2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia aveva respinto la richiesta del medesimo Z. di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che il ricorso è stato proposto dalla parte personalmente non avvalendosi del patrocinio di avvocato esercente presso le giurisdizioni superiori;

che l’atto in sè neppure risponde ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., mancando di una critica diretta a far valere le violazioni illustrate nell’art. 360 c.p.c. che l’atto non è stato depositato nè risulta esser stato notificato.

Diritto

RITENUTO

Che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio per quivi essere dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M..

Il Collegio ritiene di condividere la proposta di definizione espressa nella relazione, dichiarando inammissibile il ricorso ed esonerando parte ricorrente dal pagamento delle spese, in assenza della costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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