Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29408 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 15/11/2018), n.29408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2095-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), rappresentato e difeso come in atti –

dall’avv. GIANLUCA PESCOLLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex

lege dell’INPDAP;

– intimato –

avverso la sentenza n. 249/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 09/10/2012; R.G.N. 121/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI PARDO GIULIANO per delega Avvocato PESCOLLA

GIANLUCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda proposta da P.L. diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio computato sulla base delle retribuzioni percepite durante l’incarico di Direttore generale dell’ARPA Molise.

2. Il ricorrente, dipendente della Regione Molise, aveva esposto di avere assunto l’incarico di Direttore generale dell’ARPA in data 1 luglio 2001, incarico rinnovato con Delib. 26 giugno 2006, e che, per tutta la durata dell’incarico dirigenziale, era stato posto in aspettativa senza assegni dalla Regione; tale aspettativa era durata fino alla data del pensionamento, avvenuto il 31 agosto 2006. Alla cessazione del rapporto di impiego, I’INPDAP gli aveva liquidato il trattamento di fine servizio sulla base dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in aspettativa da parte della Regione.

3. Il P. aveva quindi agito per il ricalcolo del trattamento di fine servizio, invocando l’applicazione della L.R. 13 dicembre 1999, n. 38, art. 9 che aveva esteso al predetto incarico il trattamento normativo già previsto per il direttore generale, amministrativo e sanitario delle AA.SS.LL..

4. La Corte di appello di Campobasso, nel respingere l’impugnazione proposta dal P. avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, ha argomentato, in sintesi, come segue: l’appello non aveva specificamente censurato i passaggi della sentenza di primo grado relativi alla non espressa estensione, ad opera del legislatore regionale, della normativa previdenziale prevista dal c.d. Decreto Bindi per la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie locali; solo in appello il P. aveva dimostrato l’effettività della trattenuta, operata a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, calcolata sul trattamento economico corrisposto per l’incarico; in ogni caso, la pretesa ad un maggiore importo a titolo di trattamento di fine servizio in forza di una legge regionale presupponeva la dimostrazione di una situazione analoga a quella disciplinata dalla legge statale, mentre il P. aveva stipulato con il nuovo ente un contratto di lavoro autonomo.

5. Per la cassazione di tale sentenza il P. propone ricorso affidato a quattro motivi. La Regione Molise è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi denunciano promiscuamente violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione di legge in relazione alla L. n. 152 del 1968, al D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3-bis, comma 11, e alla L.R. Molise n. 38 del 1999, art. 9; violazione dell’art. 346 c.p.c.Nei limiti in cui sono enucleabili censure specificamente riferibili alla sentenza impugnata, i motivi si articolano nelle seguenti proposizioni, in sintesi: è stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto Istituto previdenziale non ha smentito l’assunto dell’avvenuto prelievo degli oneri previdenziali sulla retribuzione relativa alla carica apicale; è stato omesso di considerare che il prelievo degli oneri previdenziali era stato operato sulla scorta della legge 152/68, per cui anche il TFS non poteva non essere erogato sulla base dei medesimi parametri; non è dato comprendere la ragione per cui sarebbe corretta la liquidazione del trattamento di fine servizio assumendo, come base di calcolo, gli emolumenti virtuali anzichè quelli reali percepiti al momento del pensionamento.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 152 del 1968 (art. 360 c.p.c., n. 3), anche nell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n 351/2010 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11925/2008. Richiamati i principi affermati in queste pronunce, il ricorrente ribadisce innanzitutto di avere documentato che l’INPDAP aveva ricevuto i contributi in base al trattamento economico di direttore generale e che, pertanto, ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 3-bis, comma 11. Assume, poi, che – come osservato dalla Corte costituzionale – non esiste alcuna specialità della norma regolante il comparto sanitario e che l’esigenza di rendere omogenea la disciplina del citato trattamento previdenziale e assistenziale, estendendolo anche ai lavoratori privati, non fa che confermare, per il pubblico, l’applicazione del comparto legislativo e previdenziale esistente, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di disuguaglianza derivanti dalla diversa provenienza degli interessati.

3. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c., insussistenza dello ius novorum in appello, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della tardiva dimostrazione in giudizio della effettività della maggiore contribuzione correlata alla maggiore retribuzione percepita dal P. quale Direttore generale dell’ARPA. Si assume che la documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado attestava la circostanza suddetta e non era stata contestata.

4. I primi tre motivi presentano profili tra loro connessi e possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi sono fondati, restando assorbito l’esame del quarto.

5. La L.R. Molise n. 38 del 1999, art. 9 (Direttore Generale), comma 6, prevede che “Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta Regionale e non può risultare superiore a quello dei Direttori generali delle aziende sanitarie della regione e deve essere comprensivo delle spese sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni”; all’art. 9, comma 7, prevede che “Al Direttore Generale, al Direttore tecnico-scientifico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il Direttore Generale e i Direttore Sanitario e Amministrativo delle aziende sanitarie, salvo quanto diversamente previsto in questa legge, incluso il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sulla incompatibilità salvo quanto diversamente previsto in questa legge”.

5.1. La legge regionale prevede così testualmente l’applicazione al Direttore generale dell’ARPA Molise del “trattamento normativo previsto per il Direttore Generale delle AA.SS.LL.”, locuzione ampia nella quale va ricompreso anche il trattamento previdenziale, senza necessità di ulteriori specificazioni. Sul punto è dunque errata la contraria interpretazione offerta dai giudici di appello.

6. La misura dell’indennità premio di fine servizio (I.P.S.), dovuta ai dipendenti degli enti locali, è determinata dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 in un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi in ragione dell’80 per cento per ogni anno di iscrizione all’Istituto. La norma specifica, da applicare alla controversia, è rappresentata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dal D.Lgs. 16 giugno 1999, n. 229, che al comma 11 così dispone: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato”.

7. Questa Corte ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 11925 del 2008, che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3,comma 7.

7.1. E’ stato osservato che l’espressione “trattamento di quiescenza e di previdenza” è tale da comprendere la totalità dei diritti spettanti al lavoratore dipendente in derivazione dalla cessazione del rapporto di lavoro; d’altra parte, la natura previdenziale dell’indennità di fine di servizio è affermata dalle Sezioni unite della Corte (vedi sentenza 13 maggio 2005, n. 11329). Nessuna rilevanza, inoltre, è possibile attribuire alla natura del rapporto di lavoro che si instaura con l’azienda sanitaria (o come, nel caso di specie, con l’ARPA) a seguito del conferimento della nomina a direttore generale (ovvero amministrativo o sanitario), qualificato esplicitamente dal legislatore come autonomo e di diritto privato, atteso che la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo dell’istituto dell’aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza dell’incarico di direttore. I contributi, dunque, sono pagati in relazione al rapporto di lavoro subordinato e si considera retribuzione figurativa quella parametrata al compenso collegato alla carica, mentre il debitore è identificato nel datore di lavoro, ancorchè gli venga attribuito il diritto al rimborso nei confronti nel soggetto che utilizza la prestazione durante il periodo di aspettativa.

7.2. Rileva poi la limitazione dell’obbligo contributivo, cui si correla il trattamento previdenziale costituito dall’i.p.s., al massimale determinato dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7.

7. Il detto massimale, stabilito da norma che si riferisce alla base contributiva e pensionabile, è stato richiamato dalla disciplina speciale in relazione al complessivo trattamento di quiescenza e di previdenza del lavoratore dipendente in aspettativa senza assegni perchè nominato direttore di azienda sanitaria (o, come nella specie, dell’ARPA, cui si estende la disciplina prevista per i direttori di azienda sanitaria) e deve pertanto trovare applicazione anche nella determinazione della misura dell’indennità premio di servizio.

8. Tali principi sono stati anche successivamente ribaditi da Cass. n. 24286 del 2011 e da Cass. 28510 del 2011 (con affermazione emessa addirittura ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1) che, nel confermare che la misura dell’indennità’ premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, ha precisato che tale soluzione risulta coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l’opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale. Nello stesso senso Cass. 19877 del 2014, n. 3984 del 2016, n. 20971 del 2016.

9. Va pure richiamato il principio affermato da Cass. n. 12325 del 2008, secondo cui il D.Lgs n. 502 del 1992, art. 3 bisintrodotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, di attuazione della Legge Delega n. 419 del 1998 per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, ha unificato il trattamento previdenziale ed assistenziale dei dirigenti, pubblici e privati, nominati dalle aziende sanitarie – in specie assicurando ad entrambe le categorie la conservazione del posto durante l’aspettativa non retribuita e il computo del relativo periodo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza -, dovendosi ritenere che la norma, nella parte in cui attribuisce alle “amministrazioni di provenienza” l’onere di effettuare il versamento dei contributi, debba essere interpretata – in coerenza con il principio dettato con la delega legislativa – come riferita non già alle pubbliche amministrazioni ma, genericamente, all’ente datore di lavoro, sia esso un ente pubblico ovvero un’impresa privata. Nè la previsione, imponendo di mantenere in vita un rapporto quiescente, si pone in contrasto con l’art. 41 Cost., restando giustificata la compressione dell’iniziativa economica dell’impresa, dall’utilità sociale, costituita dalla possibilità di scegliere i dirigenti della sanità pubblica nel più vasto ambito del lavoro pubblico e privato.

10. La determinazione dell’indennità premio di fine servizio sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore in qualità di direttore generale è stata ritenuta costituzionalmente legittima, oltre che dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, anche dalle successive Corte cost. 7 maggio 2012, n. 119 (non avendo la censurata disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici e privati, nominati direttore generale di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, istituito una irragionevole differenza di trattamento previdenziale – con riferimento all’indennità premio di servizio – a favore di una categoria di soggetti, avendo piuttosto previsto una base di calcolo unitaria per tutti coloro che si trovino ad esercitare determinate funzioni alla fine della loro carriera: punto di riferimento non risultando quindi le qualità soggettive dei dipendenti presi in considerazione, ma le funzioni di direttore generale, amministrativo o sanitario di USL) e Corte cost. 7 maggio 2014, n. 132 (non avendo il legislatore delegato, nella assimilazione del regime dei compensi a quelli da lavoro dipendente ed assoggettandoli coerentemente a prelievo contributivo secondo le previsioni generali, violato le regole di copertura della spesa, come delineate dalla legge delega, nè avendo introdotto, sempre nel rispetto del mandato ricevuto, alcuna modifica strutturale nell’ordinamento della previdenza pubblica, limitandosi a rendere omogenea la disciplina del rapporto di lavoro dei soggetti di diversa provenienza chiamati a svolgere le predette funzioni, con una scelta da ritenersi non manifestamente irragionevole).

11. Può quindi concludersi che la legislazione di settore, nella parte in cui dispone che il periodo di aspettativa senza assegni, a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, dovendo l’amministrazione di appartenenza provvedere al versamento dei contributi calcolandoli sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, non consente di dubitare che debbano essere computati i compensi ricevuti effettivamente per la carica di direttore generale ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio. Comunque, la liquidazione dell’indennità deve rispettare il massimale stabilito dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3,comma 7.

12. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione collegiale, che provvederà al riesame del merito facendo applicazione dei principi sopra richiamati e provvederà anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

13. Resta assorbito l’esame del quarto motivo, che verte su questione non decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso per cassazione, relativa all’accertamento della effettività (o meno) dell’avvenuto versamento all’INPDAP della contribuzione correlata alla maggiore retribuzione percepita dal P..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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