Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29408 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29408 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 21816-2016 proposto da:
GENCA ELIO, elettivamente donniciliato in ROMA, VIA
PIEMONTE 39 presso Io studio dell’avvocato SILVIA ARPAIA
(Studio legale Vari De Paoli), rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente
avverso la sentenza n. 1618/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
22/02/2016;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Elio Genca propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Avellino. Questrultima, a sua volta, aveva accolto
l’innpugnazione del contribuente avverso un avviso di
accertamento IRPEF, per l’anno 2009;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il contribuente invoca violazione e falsa
applicazione degli artt. 57 D.Lgs, n. 546/1992 nonché dell’art.
345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.
360 n. 5 c,p.c. in primo grado l’Agenzia si sarebbe limitata ad
eccepire l’inammissibilità del ricorso, per omessa istanza di
mediazione, e non avrebbe dedotto alcunché quanto al merito
del ricorso, che avrebbe invece fatto oggetto dell’appello,
senza che la CTR rilevasse d’ufficio l’inammissIbilità di tale
nuovo motivo;
che, col secondo, il ricorrente assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 56 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 346
c.p.c, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., nonché violazione e
falsa applicazione dell’ad. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
3 e.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,
Qic. 2016 n. 21816 se2. MT – ud. 16-11-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

in relazione &l’art. 360 n. 5 c,p.c,: i giudici di appello
avrebbero omesso di esaminare la preliminare eccezione di
nullità della cartella esattoriale impugnata in primo grado, in
relazione all’omessa notifica dell’avviso bonario, pur essendo
stata riproposta dal Genca nelle sue controdeduzioni di appello;

costituita Equitalia Servizi di Riscossione;
che il primo motivo è infondato;
che il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il
giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990,
n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e
successivamente esteso al giudizio tributario dall’art. 57 del
(LIgs 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esciusivamente
alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da
quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può
esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la
richiesta di pronunciarsi al riguardo: detto divieto non può mai
riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti
medesTnne a fondamento della domanda, che costituiscono
oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del
giudice di secondo grado, il quale, per effetto
dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla
domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti,
allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino
per la decisione (Sez. 6-5, n. 6391 del 13/03/2013; Sez. 65, r’L 11223 del 31/05/2016);
che il secondo motivo è parimenti infondato;
che, per un verso, non sussiste l’ipotesi di omessa pronunzia:
la CTR ha implicitamente rigettato l’eccezione, occupandosi
direttamente del merito, anche perché l’avviso bonario, ex art.
36 bis DPR n. 600/1973 postula che dai controlli automatici
Pic. 2016 n. 21616 sez. MT – ud. 16-11-2017
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che l’Agenzia si è costituita con controricorso, mentre non si è

eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato
nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai
sensi dei comma 2-bis, emerga un’imposta o una maggiore
imposta, mentre nel caso di specie non vi era alcuna modifica
del debito «imposta connesso alle entrate dichiarate (Sez. 6-

che, per altro verso, avendo il contribuente contestato la
pretesa dell’Amministrazione finanziaria, la pronunzia deve
riguardare l’esistenza o meno della pretesa (Sez. U, n. 16412
del 25/07/2007);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art 13 comma 1 quater dei d.P,R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, delrulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cornrna
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’ad. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a duello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo
Così deciso in Roma il 16 novembre 2017
2016 n. 21816 sez. MT – ud. 16-11-2017
-4-

5, n. 15740 del 28/07/2016);

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Dr, Martello Iacobelhs

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