Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29407 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza di ufficio promosso dal Giudice di Pace

di Fondi, iscritto al n. r.g. 28170/10, nel procedimento tra:

P.C. (c.f. (OMISSIS));

e

Comune di Sperlonga;

Spa EQUITALIA POLIS;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 06/12/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

– rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la

trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

IN FATTO

P.C., residente in (OMISSIS), propose opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Terracina avverso una cartella esattoriale di Euro 551,49 emessa sulla base di un verbale di contravvenzione al codice della strada contestatogli dalla polizia municipale di Sperlonga; l’adito giudice, con ordinanza del 1 ottobre 2009, negò la propria competenza territoriale ed affermò quella del giudice di pace di Fondi il quale, a sua volta, ritenne esistente quella del giudice di pace di Napoli, sulla base della competenza territoriale del luogo della preannunziata esecuzione, da presumersi coincidente con quello della residenza dell’esecutando, elevando conflitto di competenza di ufficio.

Diritto

IN DIRITTO

E’ convincimento del relatore che il conflitto sopra indicato debba essere risolto indicando la competenza del giudice di pace di Fondi.

Invero nel caso di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale – rimedio processuale da utilizzare allorquando si contesti la legittimità della iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo – se il rimedio è esperito, come nel caso di specie, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1 quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio, vale a dire, quello avente giurisdizione nel luogo in cui è stata commessa la violazione sottesa al provvedimento affittivo, à mente della L. n. 689 del 1981, art. 22 (cfr. Cass. 4139/2010) Dal momento che l’infrazione – per come emerge dall’ordinanza remissiva – è stata commessa nel territorio di Sperlonga, ne risulta la competenza del giudice di pace di Fondi anche per l’opposizione all’esecuzione.

La relazione è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente ed al P.M. Giudica il Collegio che la richiesta di regolamento debba essere dichiarata inammissibile in quanto, dall’esame del fascicolo d’ufficio, è emerso che la stessa è stata formulata in sede di decisione, dopo lo svolgimento dell’udienza di trattazione del 17 marzo 2010 – essendo la precedente del 10 marzo 2010 stata rinviata per l’astensione dalle udienze da parte dei difensori – e quella di precisazione delle conclusioni del 26 maggio successivo quando dunque ormai ogni questione di competenza si era preclusa, per essere stata la causa oggetto di effettiva trattazione ai sensi dell’art. 320 c.p.c.,- attraverso la produzione di documenti, a loro volta oggetto di disconoscimento della conformità delle copie all’originale – e, quindi, per il verificarsi di una situazione analoga a quella di cui all’art. 38 c.p.c., cioè della preclusione delle questioni di competenza ed anche del potere di elevazione del conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. nell’udienza di trattazione.

Va rilevato, al riguardo, che deve essere seguito quell’orientamento di legittimità, da ultimo espresso da Cass. sez. 6, ord. 10.845/2011, secondo il quale, nel procedimento dinanzi al giudice di pace – ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione – il regime di preclusioni dettato dall’art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d’ufficio o di eccezione dell’incompetenza, è collegato all’effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall’art. 320 cod. proc. civ., comma 4, di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

Tale interpretazione si fonda a sua volta sull’assunto, del pari condiviso dal Collegio e che trova espressione nella citata Cass. 10.845/2011 nonchè in Cass. Sez. 3, ord 11185/2008, e, per le cause di cd. rito lavoro, in Cass. sez 6, ord 19410/2010 , secondo il quale il potere di elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., soffre un termine di preclusione analogo a quello fissato dall’art. 38 c.p.c., per il potere di rilevazione d’ufficio della incompetenza da parte del giudice. Nulla per le spese.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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