Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29407 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 23/12/2020), n.29407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28302-2019 proposto da:

R.M.C., R.G. e G.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n. 5, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MANZI che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE GLENDI;

– ricorrenti –

contro

C.P.V., R.A., R.N. e

RU.CE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA n. 66,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO BELLI CONTARINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI LANA;

– resistenti –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA n. 736 del 2019,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

viste le conclusioni del P.G., nella persona del sostituto

procuratore Dott. ALESSANDRO PEPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.7.2017 Ru.Gi., R.G. e R.M.C. convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Savona R.A., R.N., Ru.Ce. e C.P.V. invocando la divisione giudiziale dei beni in comunione indivisa tra le parti, in parte provenienti da diverse successioni ed in parte invece in comunione ordinaria.

Si costituivano in giudizio i convenuti, non opponendosi alla domanda di divisione ma eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona in relazione ad alcuni dei beni oggetto della domanda.

A seguito del decesso di Ru.Gi. il processo veniva interrotto e successivamente riassunto dai suoi eredi, R.G., R.M.C. e G.C..

Con sentenza n. 736/2019 il Tribunale di Savona dichiarava la propria incompetenza in relazione alla divisione di alcuni dei beni immobili ricompresi nella domanda di parte attrice, in favore, rispettivamente: 1) del Tribunale di Lecce, relativamente ai beni relitti da R.G. e da Re.Ca.; 2) del Tribunale di Imperia, relativamente ai beni in comunione ordinaria tra le parti.

Avverso detta decisione propongono ricorso per regolamento di competenza R.M.C., R.G. e G.C. affidandosi a tre motivi.

Resistono R.A., R.N., Ru.Ce. e C.P.V. con apposita memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Il P.G., nella persona del sostituto procuratore Dott. ALESSANDRO PEPE, ha concluso per il rigetto del regolamento.

La parte resistente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare il regolamento, occorre evidenziare che non risulta eseguita la comunicazione ai ricorrenti dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale. Si impone pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che esso sia chiamato in prossima adunanza camerale, onerando la cancelleria di provvedere alla comunicazione a tutte le parti della fissazione della nuova data di adunanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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