Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29407 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29407 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21807-2016 proposto da:
EUROMEC SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domIciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MERCALLI
46, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PAPP, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domicillata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata
18/02/2016;

Data pubblicazione: 07/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che la s.p,a. Euromec propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Como.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della
contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, per
Vanno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa
applicazione degli artt. 88 e 109 IDPR n. 917/1986 nonché degli
artt. 2697, 2727 e 2729 cc,, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p,c,: la CTR avrebbe invertito l’onere della prova,
trascurando una serie di elementi, fra cui la dimostrazione data
dalla società di aver effettuato i pagamenti in favore dei
fornitori negli anni precedenti a quelli accertati, l’erronea
considerazione delle sopravvenienze da parte dell’Ufficio
nonché la non corretta valutazione dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza degli elementi offerti in giudizio dalla
società;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione degli arti.
132 n.4 c.p.c. e 118 comma 1° disp. att. cd31.c., in relazione

alVart.360 rL 4 c.p,c.: la

1:he 2Q16. n, 218,07 sez. MT- ud. 16-11-2017
-2-

sentenza impugnata avrebbe

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

trascurato la specificazione dei fatti e la descrizione sia delle
attività di accertamento sia delle attività di giudizio;
che, col terzo, la Eurornec denuncia omessa decisione su una
questione essenziale, relativa alla violazione del principio di
competenza ex art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 n, 4

specifica doglianza, proposta nell’atto di appello della
contribuente;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato,
posto che la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato
in ordine alle anomalie che rendevano il quadro delle scritture
contabili della società compatibile con la ricostruzione
dell’Ufficio;
che il primo motivo è parimenti infondato, giacché la CTR ha
compiuto un accertamento nel merito, conseguente ad una
valutazione degli elementi proposti dal contribuente;
che, del resto, nel processo tributario, quando si controverta in
materia di imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria ha
il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la
qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di
quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali
esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito. Ne
consegue che è del tutto irrilevante, ai fini delle conseguenze
del mancato assolvimento dell’onere della prova, la circostanza
che l’erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed
argomentazione per dimostrare l’insussistenza di una
componente negativa del reddito, in quanto tale iniziativa non
vale a sollevare il contribuente dall’onere di provarne
l’esistenza (Sez. 6-5, n. 16461 del 01/07/2013; Sez. 5, n,
16115 del 20/07/2007);
2016 n. 2/807 sei MT
-3-

ud. 16-11-2017

I;
I
,

c,p.c., consistita nel non aver appunto esaminato e deciso la

che il terzo motivo inerente l’omessa pronunzia circa la
violazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR,
contenuta nel terzo motivo di gravame, è infondato giacché la
CTR ha espressamente discusso il terzo motivo di appello a

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente
alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in disposltivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 5,000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

.;
\,

pag. 4 della sentenza impugnata;

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