Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29406 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al n. r.g. 27745/10) proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)); P.G.M.

(c.f. (OMISSIS)) entrambi eredi di M.O.

rappresentati e difesi dall’avv. Bonanni Enzo, giusta procura a

margine del ricorso; elettivamente domiciliati nello studio del

predetto difensore in Roma, via Crescenzio n. 2, scala B, int. 3;

– ricorrenti –

contro

D.J. in proprio e quale procuratrice di D.

J.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1373/10 della Corte di Appello di Roma,

pubblicata il 31/03/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 06/12/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo – rilevato che il Consigliere designato

ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo

la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

OSSERVA IN FATTO

D.J. agendo in proprio e quale procuratrice generale della sorella Jo., citò innanzi al Tribunale di Latina M. O., chiedendo che venisse accertato e dichiarato che un appartamento per civile abitazione con annessa area cortilizia ed una cappella funeraria posta nel locale cimitero – recante l’intestazione ” D.P. – C.” erano di esclusiva loro proprietà, condannando di conseguenza il convenuto al rilascio. Le D. posero a base della domanda il fatto che detti immobili sarebbero loro pervenuti per successione legittima dalla sorella D. A., venuta a morte nel (OMISSIS), la quale a sua volta aveva ricevuto detti beni per lascito testamentario dalla zia materna C.G., deceduta nel (OMISSIS); la defunta sorella, nel 1970, aveva affittato al convenuto una porzione dell’appartamento e, con atto del giugno 1963, aveva altresì concesso il diritto di sepoltura nella succitata cappella cimiteriale, alla moglie del M., P.A. nonchè al coniuge ed ai loro tre figli, prevedendo anche la possibilità di aggiungere il cognome Pa. – M. all’originaria intestazione: ciò a titolo di corrispettivo di lavori di restauro eseguiti nella stessa cappella, prevedendo altresì l’obbligo di non rimuovere i resti e le foto dei defunti colà sepolti. Alla morte della sorella A. il M. aveva cessato di corrispondere l’affitto, così determinando la risoluzione del contratto; lo stesso convenuto aveva anche fatto asportare l’intestazione originaria dalla cappella nonchè le ossa e le foto dei defunti che vi erano stati in precedenza sepolti. Alle rimostranze delle attrici il convenuto aveva iniziato un giudizio possessorio, vantando un possesso pacifico ed ultraquarantennale dei locali ad uso abitativo e negando la stipula del contratto verbale di affitto.

Il M., nel costituirsi, eccepì preliminarmente l’improcedibilità della domanda petitoria, promossa in pendenza del giudizio possessorio e, nel merito, spiegò domanda riconvenzionale affinchè gli fosse riconosciuto l’acquisto della proprietà per usucapione. Dichiarata, con sentenza del 9 novembre 2001 l’improcedibilità della domanda relativa all’immobile abitativo e proseguito il giudizio in ordine alla proprietà della cappella funeraria, l’adito Tribunale, con decisione n. 74 del febbraio 2003, respinse sia la domanda di revindica sia quella di acquisto per usucapione: quanto alla prima, ritenendo che le attrici non avessero fornito la prova di aver ricevuto in concessione dal Comune l’area ove poi sarebbe stata costruita la cappella, come neppure una serie ininterrotta di passaggi di proprietà dagli originari concessionari D.P. – Ma.; quanto alla seconda, in quanto lo stesso M., sottoscrivendo assieme alla moglie la scrittura con la quale D.A. aveva concesso il diritto di sepoltura alla Pa. ed in favore del marito di costei e dei figli, se ne sarebbe dovuto dedurre che alla morte della consorte lo stesso convenuto sarebbe subentrato nella medesima posizione di detentore nomine alieno della prima; non sarebbe poi stato provato alcun atto di interversione nel possesso sino alla recente condotta oppositiva seguita al cambio di intestazione della cappella ed alla rimozione dei resti dei defunti.

La Corte di Appello di Roma, pronunziando sentenza n. 1373/2010, dichiarò che la cappella cimiteriale era di proprietà delle sorelle D. e che non vi fosse prova di un possesso autonomo valido ai fini dell’usucapione, condannando di conseguenza gli eredi di M.O. – M.L., P.R. e G.M. – al rilascio dell’edicola funeraria. La Corte di merito ritenne ragionevolmente provata l’esistenza di una concessione amministrativa del terreno demaniale in favore dei danti causa delle sorelle D., sulla base di una serie di fatti risultanti dai documenti prodotti, pur dando atto che non era stato possibile la produzione del documento concessorio, andato perduto a seguito degli eventi bellici.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso due degli eredi M. – M.L. e P.G.M. sulla base di due motivi; la D. non ha svolto difese.

Diritto

RILEVA IN DIRITTO

1 – Con il primo motivo viene denunziata “violazione e falsa applicazione delle norme del TDEL, Regolamento di Polizia Mortuaria (attualmente il D.P.R. n. 285 del 1990, che ha sostituito il D.P.R. n. 803 del 1975, a sua volta subentrato al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) nonchè dell’art. 824 cod., civ.. Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione alle norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. in riferimento alla norma di cui all’art. 360 c.p.c.), negando le parti ricorrenti che la Corte distrettuale potesse attribuire la proprietà – superficiaria – della cappella cimiteriale alle D. pur in assenza della concessione demaniale in favore di un diretto loro dante causa e mancando altresì una univoca certificazione del rilascio della concessione stessa a C.G., dante causa mediata;

lamentano inoltre gli eredi M. che la Corte romana non abbia tenuto conto del fatto che l’attribuzione di beni demaniali a privati abbisogna di prova scritta.

1/a – Ritiene il relatore che il motivo sopraesposto sia inammissibile in quanto prescinde dalla considerazione di partenza che rese necessaria la ricostruzione induttiva da parte della Corte distrettuale: che cioè gli archivi comunali erano stati attinti dagli eventi bellici rendendo irreperibili gli atti del periodo (1931- 1944) in cui sarebbe stata realizzata la cappella in questione; del pari inammissibile è il motivo sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge in quanto la mera enunciazione delle norme – o degli interi testi di legge – che si assumono esser stati violati o falsamente applicati non è idonea a garantire il rispetto del principio della specificità dei motivi – art. 366 c.p.c., n. 4 – dovendo individuare il ricorrente sotto quale profilo il giudice di merito avrebbe male interpretato le norme richiamate (violazione di norme di diritto) o in virtù di quale deduzione lo stesso abbia errato nell’identificare l’ambito di applicazione delle stesse, male sussumendo la fattispecie concreta in quella astratta (vizio di falsa applicazione). Ancora meno ammissibile appare, a giudizio del relatore, la deduzione di un vizio di motivazione, dal momento che manca una specifica critica dei passaggi logici esposti in sentenza, sussistendo solo una censura dei risultati ermeneutici che i ricorrenti non condividono.

2^ – Con il secondo e connesso motivo viene censurata la “violazione delle norme sub capo a) e violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia” assumendosi che del tutto arbitrariamente la Corte del merito avrebbe attribuito al contratto intervenuto nel 1963 tra la concedente D.A. e i danti causa degli attuali ricorrenti – i defunti M.O. e Pa.An. – il valore di implicito riconoscimento da parte dei secondi del poziore diritto della prima; del pari erronea e violativa del potere dispositivo del giudice in materia di prova sarebbe stata la ricostruzione storica dei passaggi di proprietà che vedeva C.G. come originaria (presunta) concessionaria dello jus sepulchri, in contrasto con l’assunto stesso degli originari attori che invece avevano ritenuto allegare un indizio della concessione in una ricevuta di L. mille datata agosto 1902 rilasciata a D.P.M., soggetto estraneo alla causa, mentre dalla certificazione (negativa) del Comune sarebbe emersa la costruzione della cappella nel periodo 1931-1944 (interessato come visto dagli eventi bellici).

3^ – A giudizio del relatore il motivo appena esposto è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

3^/a – La ritenuta inammissibilità risiede nella non corretta sussunzione del vizio argomentativo sotto la violazione di legge; in particolare gli artt. 115 e 116 c.p.c. – richiamati nel corpo della censura – impongono al giudice di non valutare prove che non siano state prodotte dalle parti e di non fare ricorso improprio al fatto notorio ma certo non permettono di sindacare il merito di una scelta valutativa del materiale istruttorio ritualmente prodotto, se congruamente delibata; del pari privo di qualunque collegamento nel tessuto logico della censura in esame è il richiamo al contenuto necessario della sentenza – art. 132 c.p.c. ;

3^/b – La richiamata infondatezza emerge dal fatto che la necessità di una argomentata ricostruzione storica delle vicende concessorie e traslative attinenti alla cappella funeraria era resa necessaria, come più sopra messo in evidenza, dalla mancata disponibilità del documento contenente la concessione amministrativa a costruire: vano dunque è il rimarcare la necessità di forma scritta. In secondo luogo non sussiste la pur censurata aporia logica che le parti ricorrenti sottolineano tra la prova di esborsi avvenuti nel 1902 per la cappella in questione e l’attestazione del Comune che l’erezione della stessa si sarebbe dovuta collocare nel periodo 1931-1944, interessato dalla perdita della documentazione per eventi bellici:

ciò in quanto, mentre la deduzione delle sorelle D. circa la ricevuta del 1902 non si basava su criteri di certa attribuibilità, la certificazione del Comune era assistita da una presunzione di legittimità – del tutto verosimile in quanto solo i depositali dei registri potevano ricostruire induttivamente l’epoca di concessione delle aree per l’effettuazione di costruzioni cimiteriali. Quanto infine alla rimarcata differente intestazione della cappella – ai D.P. – M. – rispetto alla C.G., ritenuta la concessionaria dell’area, la stessa risulta facilmente spiegabile – e quindi non mina il processo logico seguito dal giudice di secondo grado- dal momento che emerge da un passo della sentenza impugnata – foll. 11 in fondo- che la predetta era coniugata con tale De.Pr.An., confermando il ragionamento deduttivo esposto in sentenza.

7^ – Se si ritengano condivisibili le suesposte osservazioni, il ricorso è idoneo ad essere trattato in camera di consiglio à sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, art. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato inammissibile il primo motivo ed essere respinto, siccome manifestamente infondato, il secondo.” La relazione è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente ed al P.M.; è stato depositato atto di rinunzia al procedimento di legittimità da parte dell’avv. Ezio Bonanni, nella qualità di procuratore e difensore di P.G.M. e di M. L., in forza della facoltà riconosciutagli dalla procura speciale a margine del ricorso per cassazione; allegata all’atto di rinunzia vi è una scrittura privata tra D.J. e P.G.M., in proprio e quale procuratore alle liti di P.R., sottoscritta anche dall’avv. Giovani D’Erme, difensore in appello della predetta D., con la quale si è dato atto della composizione delle liti attinenti alla cappella cimiteriale.

Quanto precede consente di concludere che si sono realizzate le condizioni di legge – art. 391 c.p.c. – per l’estinzione del giudizio di legittimità che va dunque pronunziata, senza onere di spese, non avendo le parti intimate svolto difese ed avendo negozialmente espresso il loro consenso alla presentazione di un atto di rinunzia quale esecuzione del raggiunto accordo.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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