Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29406 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3520-2019 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALUMBO 26,
presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, rappresentato e
difeso dall’avvocati MASSIMO FERRARO;
– ricorrente –
contro
L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO
BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA,
rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ROSARIA VOLPE, ANTONIO
VOLPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4773/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata i123/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10290 del 2011, respingeva la domanda proposta da C.L. nei confronti del notaio L.P., volta ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati e derivati dal negligente operato della professionista, la quale non si avvedeva in sede di rogito dell’atto pubblico di compravendita intercorso in data (OMISSIS) tra lo stesso attore e I.M. dell’esistenza di una formalità pregiudizievole trascritta sull’immobile a favore della Neapolis s.p.a., rinunciata dalla convenuta la domanda di garanzia formulata nei confronti della Lloyd’s of London in qualità di assicuratrice del rischio professionale.
In virtù di gravame interposto dallo stesso C., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 4773/2018, respingeva l’appello sull’assunto che l’appellante non aveva provato di avere subito la perdita della proprietà dell’immobile in conseguenza dell’esperimento dell’azione giudiziaria cui si riferiva la trascrizione non rilevata dal notaio, nè risultava dedotto e dimostrato che il bene non potesse essere venduto in futuro allo stesso prezzo offerto nel settembre 2006 dalla M.. Del pari non veniva accolta la domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale dovendosi escludere una notevole alterazione dell’equilibrio contrattuale.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli il C. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui la L. resiste con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, tenuto conto che in ordine alla questione dell’accertamento della responsabilità ex contractu anche ai fini della risoluzione del contratto professionale ritiene che non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, essendo richiesto per il notaio, in vista della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, che costituisce – salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti – obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020, riconvocata il 11 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020