Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29406 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 15/11/2018), n.29406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7046-2017 proposto da:

C.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE FERRARA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio

dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO SAVERIO FRASCA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6229/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/12/2016 R.G.N. 718/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 23 dicembre 2016, la Corte d’appello di Napoli rigettava le domande di C.S. di accertamento di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice Auchan s.p.a. il 11 giugno 2013 e conseguenti di condanne reintegratoria e risarcitoria, dichiarando assorbito il reclamo incidentale del lavoratore: così riformando, in accoglimento del reclamo principale della società datrice, la sentenza di primo grado, che aveva invece, sul presupposto della sussistenza del fatto materiale contestato tuttavia sanzionato in modo non proporzionato alla sua gravità, dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti alla predetta data e condannato Auchan s.p.a. al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità liquidata in ventuno mensilità, ai sensi del novellato L. n. 300 del 1970, art. 18,comma 5.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva il rispetto della scansione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore prevista dall’art. 227 del CCNL Terziario applicato e provata la sussistenza del fatto materiale contestato (utilizzazione non corretta, quale cassiere presso un punto vendita del supermercato Auchan, della tessera (OMISSIS), istituita in favore di dipendenti e di clienti per fidelizzazione, propria e dei propri genitori, caricandole di punti afferenti ad acquisti di avventori non titolari, con accumulo sulle dette carte in funzione del conseguimento di premi omaggio o di buoni di spesa).

Essa ne accertava pure la rilevanza disciplinare, che valutava di gravità tale da integrare giusta causa di recesso datoriale, in particolare sotto il profilo della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, nel rispetto della proporzionalità oggettiva e soggettiva della sanzione espulsiva comminata, per “il vulnus al rapporto fiduciario denunciato dalla società… non soltanto in riferimento al danno economico maturato (di circa 185,00 Euro direttamente fruiti come sconti) ma in una proiezione comportamentale che vede il “cassiere” impegnato in compiti estremamente delicati per i quali il grado di affidabilità richiesto è oggettivamente rilevante”.

Con atto notificato il 20 febbraio 2017, C.S. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 227 CCNL Terziario 2011/2013 e artt. 1362 c.c. e ss., per l’erronea interpretazione della Corte territoriale, in evidente forzatura della chiara lettera della disposizione collettiva, di utilizzazione della proroga di trenta giorni (con lettera del 24 maggio 2013) del termine di quindici per l’adozione del provvedimento disciplinare dalla scadenza di quello assegnato al lavoratore per le controdeduzioni, non già per difficoltà di valutazione delle stesse e di decisione nel merito, come stabilito, quanto piuttosto in funzione dell’introduzione di una nuova contestazione disciplinare (infatti posta anch’essa a fondamento del licenziamento intimato), con avvio di nuova procedura disciplinare nell’ambito di quella già avviata.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti di non corretta utilizzazione, oggetto di puntuale eccezione di violazione datoriale del D.Lgs. n. 193 del 2003, art. 11, comma 2 (menzionata nella sola parte espositiva della sentenza, ma non trattata), di dati personali di terzi (dati anagrafici ed estratto conto dei punti totalizzati dai titolari delle carte (OMISSIS)), senza il loro consenso, per finalità diverse (procedura disciplinare interna all’azienda) da quelle consentite (tutela di un diritto in sede giudiziale) in deroga al programma di fidelizzazione per cui acquisito il consenso dei terzi medesimi: pertanto inutilizzabili.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3,artt. 2119 e 2106 c.c., artt. 220 e 225 CCNL Terziario 2011/2013 e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, per insussistenza del fatto (non già materiale, ma) giuridico e pertanto come contestato: in assenza di giusta causa alla luce di una corretta valutazione di proporzionalità del fatto alla sanzione, così da rientrare in ipotesi di illegittimità sanzionabile con la reintegrazione (se condotta punibile con sanzione conservativa: novellato art. 18, comma 4 L. cit.) ovvero con indennità risarcitoria (se integrante “altra ipotesi”: novellato art. 18, comma 5 L. cit.).

4. Rileva questa Corte, in assorbente via preliminare, che il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario al difensore domiciliatario della società datrice in data 20 febbraio 2017, a mani di un collega di studio e che è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 17 marzo 2017 (cadente di venerdì), ossia venticinque giorni dopo e quindi oltre il termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 1. Sicchè, esso deve per tale ragione essere dichiarato improcedibile (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1635; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914), dovendo tale tardivo deposito essere rilevato d’ufficio, per il carattere perentorio del termine, non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (oltre alle sentenze citate: Cass. 26 maggio 2015, n. 10784; Cass. 29 novembre 2016, n. 24178).

5. Dall’accertata improcedibilità del ricorso segue la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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