Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29405 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al n. r.g. 27741/10) proposto da:

s.a.s. GALAXY di DE SIMONE Maria Grazia (c.f. (OMISSIS)) in

persona del legale rappresentante pro tempore sig.a D.S.M.

G.; rappresentata e difesa dall’avv. Francioso Antonio, giusta

procura in calce al ricorso; elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Luisa Sisto in Roma, via Ugo Ometti n. 16;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma

dei Monopoli di Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 357/10 della Corte di Appello di Lecce,

pubblicata il 15/06/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 06/12/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito l’avv. Luisa Sisto, per delega dell’avv. Antonio Francioso,

difensore della ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la

trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

IN FATTO

D.S.M.G., legale rappresentante della s.a.s. Galaxy di D.S.M.G., con ricorso depositato il 13 ottobre 2006, propose opposizione avverso l’ordinanza del 14/7/1996 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale della Puglia, con la quale le si era ingiunto di pagare Euro 4.000,000 per aver violato il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. c, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS – avendo consentito che nel proprio esercizio commerciale (OMISSIS) fossero installati ed in esercizio apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento risultati, a seguito di un controllo dei Carabinieri di Galatina, non conformi alle specifiche di cui all’art. 110, commi 5 e 7, cit. Tulps consentendo vincite affidate esclusivamente all’alea. A sostegno dell’opposizione fece valere la liceità degli apparecchi – che le erano anche stati sequestrati – sia perchè muniti di nulla-osta rilasciato dai Monopoli di Stato, sia perchè i giochi in essi inseriti non avrebbero presentato elementi di alea; fece altresì presente che ancora non sarebbe scaduto il termine semestrale previsto dall’art. 9 del decreto direttoriale n. 133/2005 per la messa in regola di detti apparati. Il Ministero si costituì contestando le tesi sopra esposte.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce respinse l’opposizione, compensando le spese; la Corte di Appello di Lecce, pronunziando sull’appello della D.S., confermò tale decisione, sulla base delle seguenti considerazioni: a – la presenza di nullaosta non era sufficiente a dimostrare la conformità a norma delle apparecchiature in quanto il provvedimento amministrativo riguardava i giochi leciti e nel novero non rientravano quelli che potevano essere effettuati con le macchine in questione; b – i Carabinieri che avevano proceduto al sequestro avevano dedotto che, stante la rapidità di movimento delle opzioni consentite dall’apparecchiatura, la possibilità di indovinare la combinazione vincente non poteva essere condizionata dall’abilità del giocatore; c – dopo l’ispezione il Ministero competente aveva revocato i nulla-osta, con provvedimento impugnato innanzi al TAR; d – l’accertamento condotto dai Carabinieri in contraddittorio con il gestore del bar, tale M.C., circa le caratteristiche degli apparecchi, faceva stato sino a querela di falso, rendendo inutile l’effettuazione di una CTU, per come richiesto dall’appellante; e – la riscontrata illiceità delle apparecchiature consentiva di ritenere non applicabile la proroga di sei mesi prevista dalla citata norma transitoria. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la sas Galaxy, sulla base di due motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

IN DIRITTO

1^ – Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, lett. a ) e c), cit. TULPS nonchè del decreto direttoriale 133/UDG del direttore generale dei Monopoli dell’8/11/2005 (contenente i requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento e da intrattenimento e concedente termine di sei mesi per la loro regolamentazione) ribadendo, come già nei precedenti gradi di merito, che al momento del sequestro, notificato il 23/3/2006, ancora non sarebbero scaduti i sei mesi per la regolarizzazione degli apparecchi, muniti di precedente nulla-osta.

1^/a – E’ convincimento del relatore che il motivo appena esposto sia infondato in quanto l’argomentazione ivi contenuta – che consiste nella pedissequa ripetizione di quanto formò oggetto di opposizione – non contiene una critica della motivazione adottata dalla Corte di Appello che, nel limitare la portata normativa della proroga contenuta nella disposizione direttoriale, evidenziò la circostanza che i nulla osta in possesso della ricorrente riguardavano i giochi leciti di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) (identificati in: “c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a Euro 50 centesimi”) e che dette apparecchiature non sarebbero rientrate in quelle previste nell’art. 3 del decreto direttoriale sopra citato e quindi per esse non sarebbe valsa la”sanatoria”, previa regolarizzazione, prevista nell’anzidetto provvedimento dell’amministrazione dei Monopoli, vale a dire la commutazione in apparecchiature lecite.

1^/b – Conferma testuale dell’assunto sopra esposto la si ritrova nelle premesse del decreto direttoriale sopra citato che non solo fece riferimento all’esigenza di “definire le regole tecniche di produzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S.” ma ebbe cura di specificare che detti apparecchi erano quelli “che non prevedono vincite in denaro e sono basati sull’abilità fisica, mentale e strategica del giocatore” con la conseguenza che, non realizzandosi la condizione suddetta – su cui v. infra – sarebbe venuta meno anche la possibilità di regolarizzare le apparecchiature – con il connesso termine di grazia di sei mesi – atteso che il termine “regolarizzazione” presuppone un adeguamento tecnico di un’apparecchiatura in sè lecita, dovendosi altrimenti utilizzare l’espressione “sostituire”.

2^ – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la gravata sentenza sarebbe viziata di omessa e insufficiente motivazione là dove non avrebbe ammesso la pur richiesta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare, in contraddittorio con essa ricorrente, la liceità e le caratteristiche degli apparecchi sequestrati.

2^/a – A sostegno dell’assunto la ricorrente deduce innanzi tutto che la valutazione dei Carabinieri – che, nel verbale di sequestro, evidenziarono le caratteristiche del gioco vietato, in quanto attuato con meccanismi a rullo in rapido movimento simili a “slot machines”- non potesse essere considerata dotata – proprio perchè frutto di una rielaborazione delibativi – di fede privilegiata; sostiene poi che detto accertamento non sarebbe stato compiuto nel propri confronti bensì di quelli del gestore del bar.

3 – E’ convincimento del relatore che neppure tale censura possa trovare accoglimento.

3/a – Invero deve attribuirsi fede privilegiata all’accertamento di fatto compiuto dai Carabinieri nel momento in cui descrivevano il meccanismo a rulli e la sua non conformità oggettiva alla descrizione di cui a quelli per i quali vi era stata l’autorizzazione amministrativa – nè, va aggiunto, la ricorrente deduce una diversa realtà fattuale che sarebbe stata male percepita o erroneamente riportata dagli operanti; in secondo luogo la presenza o meno della proprietaria degli apparecchi – la società odierna ricorrente- sul luogo al momento del sequestro avrebbe potuto avere un rilievo se, su tale presupposto, si fosse impugnato come illegittimo il provvedimento di sequestro ma ciò non risulta dalla lettura del ricorso e della sentenza; in terzo luogo – e più in generale- ritiene questo relatore che il motivo sia strutturalmente inidoneo a fondare una censura di legittimità (e quindi sia inammissibile per non conformità allo schema legale delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) atteso il principio, dal quale la Corte non avrà motivo di deflettere – non avendo fornito la ricorrente valide ragioni in contrario – secondo il quale “Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.” (così Cass. 10657/2010; cui adde: Cass. 4178/2007).

3/a – Nel caso di specie la società ricorrente neppure afferma a quale risultato, per lei favorevole, avrebbe potuto giungere l’accertamento che avrebbe voluto fosse affidato al consulente di ufficio.

4^ – Dal momento che la Corte leccese si è attenuta ai principi di diritto richiamati ed ha dato logica motivazione delle sue scelte interpretative, è convincimento del relatore che il ricorso sia idoneo ad essere trattato in camera di consiglio à sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato manifestamente infondato”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria, ed al P.M., che ha concluso come descritto in epigrafe.

Ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso laddove sottolinea la erronea valutazione del decreto direttoriale disponente un termine – non ancora trascorso al momento del sequestro degli apparecchi ludici- per la regolarizzazione degli apparati secondo le prescrizioni contenute nel predetto atto amministrativo:

in particolare censurabile è la conclusione secondo cui detta “sanatoria” non si sarebbe potuta applicare agli apparecchi detenuti dalla Galaxy in ragione della loro ontologica diversità rispetto a quelli regolarizzabili: a diverse ed opposte conclusioni deve infatti pervenirsi in base all’osservazione che la ricorrente deteneva apparati che nel precedente provvedimento di nulla-osta amministrativo erano espressamente dichiarati rientrare in quelli descritti al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. C, (T.U.L.P.S.) i quali, a loro volta, erano interessati – vedi epigrafe del decreto direttoriale – dalla possibilità di regolarizzazione II secondo motivo risulta assorbito.

In questi termini il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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