Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29405 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 23/12/2020), n.29405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31561-2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

RUGGERO DI SICILIA n. 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

GRIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11306/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, G.L. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento alla stessa notificata in data 25.01.2012 sulla base di alcuni verbali di contravvenzione al Codice della Strada. L’odierna ricorrente deduceva l’omessa notifica dei suddetti verbali di accertamento, la nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, la mancata emissione della stessa nei termini indicati dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, l’illegittimità dell’applicazione della maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, la mancata sottoscrizione dell’atto esecutivo e la mancata allegazione allo stesso della copia dei verbali di accertamento presupposti.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale insistendo per il rigetto, mentre Equitalia restava contumace.

Con sentenza n. 74371/2013 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione.

Interponeva appello la G. e si costituivano in seconde cure Roma Capitale ed Equitalia, eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva; in particolare, Roma Capitale, in relazione alle doglianze inerenti gli atti posti in essere dal concessionario per la riscossione, ed Equitalia per i vizi antecedenti alla ricezione del ruolo esecutivo trasmesso dall’ente locale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 11306/2018, il Tribunale di Roma respingeva l’appello condannando l’opponente alle spese.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione G.L., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Roma Capitale. L’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente occorre evidenziare che il ricorso in Cassazione è stato notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita nel giudizio di merito, presso il domicilio eletto, in detto giudizio, da Equitalia Servizi di Riscossione Spa.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2087 del 2020, hanno affermato che “In tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poichè la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore “ex lege”, cioè l’Agenzia dell’entrate Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio da ordinarsi – in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell’Avvocatura generale in Roma” (Cass. Sez. U -, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705).

Con successiva ordinanza interlocutoria n. 17710 del 2020 la sesta sezione di questa Corte ha ulteriormente rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni, ritenute di massima e particolare importanza: “a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l’estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anzichè alla neoistituita Agenzia delle Entrate Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l’eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;

b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia – secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate – mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione” (Cass. Sez. 6, Ordinanza interlocutoria n. 17710 del 25/08/2020, non massimata).

Alla luce di quanto precede, il Collegio, appositamente riconvocatosi in data 14.12.2020 nella stessa composizione del 3.7.2020, ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’ordinanza di remissione n. 17710 del 2020, da ultimo richiamata.

P.Q.M.

La Corte, a seguito di riconvocazione del 14.12.2020, rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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