Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29405 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 15/11/2018), n.29405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10558-2014 proposto da:

SODEXO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

157, presso lo studio dell’avvocato CARLO INNOCENZO FRUGONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA PERTICONE giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10548/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2013 R.G.N. 7423/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Che la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 10548/201.3 aveva parzialmente accolto l’appello proposto da B.E. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva respinto le domande dallo stesso avanzate nei confronti di Sodexo italia spa, dirette al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, nonchè all’avvenuto demansionamento con conseguente risarcimento dei danni patiti, anche relativi alla condotta vessatoria del datore di lavoro ed infine al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso dovuta per la giusta causa delle dimissioni del lavoratore.

La Corte territoriale aveva accolto il motivo di gravame del B. solo con riguardo a tale ultima pretesa relativa alla indennità di mancato preavviso, ritenendo sussistente la giusta causa delle dimissioni. Osservava il Giudice d’appello che restando incontestato l’esonero dalle funzioni di responsabile vendita prima svolte dal lavoratore (per volontà dello stesso), quest’ultimo era stato assegnato allo svolgimento di mansioni di cuoco (con conservazione del livello di inquadramento e retribuzione), in assenza di un patto di demansionamento, peraltro illegittimo in quanto non finalizzato ad impedire il licenziamento. Tale circostanza evidenziava, a parere del giudice d’appello, il grave inadempimento contrattuale da parte della società attesa la evidente diversità della qualità delle mansioni da ultimo assegnate, meramente esecutive, rispetto a quelle svolte in precedenza, di “elevato contenuto professionale”.

In ragione di ciò accoglieva quindi il motivo di gravame e condannava la società a restituire al B. la somma di Euro 8.259,77 trattenuta a titolo di indennità per mancato preavviso. Nel resto rigettava i motivi di gravame confermando al sentenza del tribunale.

Avverso detta decisione la società proponeva ricorso affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso B.E..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo Sodexo Italia spa denunciava l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione e falsa applicazione di norma di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3). Quanto al primo profilo di vizio denunciato la società rileva l’omesso esame delle comunicazioni intercorse tra le parti, a suo dire significative della scelta unilaterale del lavoratore di vedersi assegnato a mansioni operative coerenti con il proprio percorso professionale. In particolare la società rileva come la corte territoriale non avesse considerato la comunicazione del 23.10.2006, in cui lo stesso dipendente chiedeva di essere destinato ad attività di gestione coerenti con le attività svolte in precedenza (tra le quali anche quelle di cuoco). Allega che tale comunicazione era la conclusione di un dialogo tra le parti diretto ad agevolare la scelta del lavoratore di ricollocazione in altre attività.

Il motivo risulta infondato. Questa Corte ha precisato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SU n. 8043/2014;conf. Cass. n. 9253/2017).

Ha altresì precisato che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa” (Cass. n. 18368/2013), nonchè che “giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività”. (Cass. n. 7472/2017).

I principi esposti evidenziano la qualità di fatto storico dell’oggetto del vizio di omessa valutazione, per il quale deve essere indicato in ricorso come e dove abbia formato oggetto di discussione tra le parti, e, soprattutto, la decisività dello stesso, ovvero la capacità di rendere necessaria una differente pronuncia.

I documenti indicati dalla società non risultano avere le dette connotazioni, in quanto non indicato ove e come siano state oggetto di discussione e comunque prive del carattere della decisività, non riscontrabile nel richiamo fatto dal lavoratore alle mansioni pregresse al fine di invocare una nuova collocazione di pari inquadramento. Deve peraltro osservarsi che tale dichiarazione contenuta nella lettera in questione è stata valutata dalla corte territoriale ed ogni differente giudizio risulta comunque estraneo a questa sede di legittimità.

Con riguardo al secondo punto della censura, relativa alla conseguente violazione dell’art. 2103 c.c., per aver la corte territoriale erroneamente valutato la scelta del lavoratore quale demansionamento, se ne deve rilevare l’assorbimento conseguente al rigetto del precedente vizio denunciato.

Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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