Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29404 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8219-2016 proposto da:

ANGOLO IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARSILI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO MARSILI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALEIII DI ROMA – AGENZIA

DELL’ENTRATE – in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4921/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Angolo Immobiliare srl propone ricorso per la cassazione della sentenza

4921/1/15 della C.T.R. Lazio, che ha in parte accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione della C.T.P. di Roma, che aveva accolto l’impugnazione della società, contro l’atto di liquidazione in rettifica del valore dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare, composto da tre fabbricati e terreno circostante, sito in Guidonia Montecelio.

La CTR ha ritenuto correttamente motivato l’avviso di liquidazione con riferimento ai valori OMI, rimanendo a carico del contribuente l’onere di fornire prova contraria ed ha ritenuto congruo il valore di una perizia tecnica di controparte che ha assegnato al compendio immobiliare in questione il valore minimo di zona OMI, indicato in Euro2100,00 al mq, valore non contestato dall’ufficio.

L’intimata si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società articola due motivi di ricorso:

a) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 avendo la CTR ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo con riguardo ai soli valori OMI, senza alcuna distinzione per le diverse tipologie di immobili presenti nel compendio immobiliare in esame.

b) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 nonchè della L. n. 392 del 1978, artt. 13 e 18 non avendo la CTR precisato che il parametro dell’importo di Euro 2100,00 a metro quadro, indicato dalla consulenza di parte e condiviso dall’Agenzia delle Entrate deve essere adeguato alle diverse tipologie di immobili presenti nel complesso in discussione.

Il ricorso non può essere accolto.

Va anzitutto osservato che i motivi di ricorso risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a base delle proprie censure la motivazione dell’avviso di accertamento che assume basato esclusivamente sui valori OMI mentre la sentenza della CTR, sul punto, testualmente afferma che”… Osserva infatti, in conformità ad autorevole giurisprudenza (ex pluribus da ultimo Cass. Civ. n. 15052/14) formatasi in merito alla adeguatezza della prova costituita dai dati dell’OMI, utilizzata dall’Ufficio a sostegno del proprio operato accertativo, che l’atto in oggetto deve essere considerato legittimo, in quanto motivato in conformità al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e fondato su elementi probatori adeguati, mentre rimane a carico del contribuente ricorrente, l’onere di fornire adeguata prova contraria. Sul punto, pertanto, l’appello dell’Ufficio deve essere accolto…”(cfr pag.2).

In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso.(cass.16147/2017) Il ricorrente si è sottratto a tale onere avendo riprodotto in ricorso solo uno stralcio dell’avviso di accertamento che non dà certo la possibilità di avere piena cognizione della pretesa dell’Ufficio e delle ragioni poste a fondamento dell’atto. L’avviso in parola non è stato neanche allegato al ricorso per consentire alla Corte di prenderne autonoma conoscenza.

Consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lal ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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