Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29403 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7272-2015 proposto da:

C.P., C.G., POLO IMMOBILIARE SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5116/2014 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P., C.G., Polo Immobiliare Srl propongono ricorso per la cassazione della sentenza 5116/2014 della C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che ha rigettato l’appello, dagli stessi proposto contro la decisione della C.T.P. di Bergamo, n. 115/8/14, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), con cui l’Agenzia delle Entrate di Bergamo aveva liquidato la maggiore imposta principale di registro con i relativi interessi di mora, in relazione all’aumento del capitale sociale della immobiliare, realizzato mediante conferimento immobiliare di beni gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo, pari al 60% del valore degli immobili, in precedenza acceso nell’interesse dei conferenti e che la società conferitaria si è accollata.

La CTR ha rilevato che la società si è accollata debiti personali dei conferenti mediante accollo di un mutuo bancario stipulato prima del conferimento e determinato da motivi personali dei conferenti, che hanno incassato personalmente l’ammontare erogato dalla banca e poco dopo hanno conferito nella società quattro compendi immobiliari gravati da oneri ipotecari, senza giustificare l’economicità dell’operazione, soprattutto con riferimento alle motivazioni oggettive poste alla base del trasferimento. Di conseguenza l’operazione nel suo complesso e stata ritenuta strumentale all’abbattimento dell’imponibile fiscale.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I contribuenti hanno articolato quattro motivi di ricorso, e depositata memoria:

a) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 non avendo considerato, la CTR, che le passività assistite da ipoteca su un bene immobile sono necessariamente inerenti allo stesso ed avendo confuso la inerenza oggettiva della passività al bene, come richiamata dall’art. 50, con le motivazioni che hanno indotto ad accendere tali passività.

b) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e del principio generale dell’abuso del diritto avendo la CTR conferito all’operazione natura elusiva senza considerare le ragioni economiche addotte dai contribuenti con i motivi di appello e l’esigenza di realizzare un lecito risparmio di imposta.

c) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 si censura la decisione della CTR di non considerare le ragioni economiche che hanno indotto i contribuenti a strutturare l’operazione di accollo del mutuo e delle ipoteche in modo da ridurre il conferimento ad un valore dell’investimento ritenuto congruo dai conferenti.

d) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 si censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’atto impositivo, per essere contestualmente richiamati l’indeducibilità delle passività per difetto di inerenza ed i profili di elusività dell’operazione.

Il ricorso deve essere disatteso perchè i motivi sono manifestamente infondati, non solo perchè formulati in modo generico, assertivo e senza osservanza del principio di autosufficienza del ricorso ma in realtà perchè già disattesi, con riguardo alla specifica struttura dell’operazione societaria richiamata, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. In buona sostanza, questa Corte ha già avuto modo di valutare operazioni analoghe a quelle qui richiamate e di esprimersi sulla valenza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, statuendo che tale norma, interpretata alta luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento. E’ stato pertanto già affermato che l’imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; non è quindi consentito alla norma nazionale la deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (cfr. Cass. n. 23234 del 2015). Con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso in esame, pur se gravanti sull’immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società. (cass.n. 9209/19). La giurisprudenza di legittimità, in altri termini, è concorde nel ritenere che, in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro vada determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. Cass. n. 475 del 2018; Cass. n. 9580 del 2013; n. 3444/2014).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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