Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29402 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2974-2015 proposto da:

D.B.L., D.B.V., R.L.,

D.B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LIANA DI MOLFETTA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1188/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gli eredi legittimi di D.B.G. ricorrono per la cassazione della sentenza 1188/6/14 della C.T.R. della Puglia, che in relazione all’accertamento di una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili del valore di C 122.167,44, da assoggettare a tassazione separata Irpef per l’anno 2005, in capo al venditore D.B., aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della C.T.P. di Bari, che aveva accolto il ricorso del contribuente non avendo l’Ufficio provato che il ricorrente aveva riscosso dalla vendita un prezzo superiore a quello dichiarato. In particolare, la CTR, dato atto che i comparti impositivi del Registro e dell’IVA sono autonomi ed indipendenti, ha ritenuto legittimo da parte del Fisco l’utilizzo di presunzioni per accertare materia imponibile occultata a fronte dell’onere probatorio, gravante sul contribuente, di contrastare con idonee prove, la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo della cessione del bene e valore accertato ai fini del registro.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I contribuenti articolano quattro motivi di ricorso:

a) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentano l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, avendo la CTR escluso che il maggior valore definito in base all’avviso di rettifica dell’imposta di registro valesse anche ai fini delle II.DD e contestualmente affermato che le parti non avevano fornito la prova che il maggior valore, ai fini di registro, non era applicabile ai fini IRPEF. Il motivo di ricorso è inammissibile: l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato non contempla più il vizio della motivazione così come denunciato. Rileva ora che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.(Cass.8053/2014).Quanto alla pretesa contraddittorietà va comunque precisato che le affermazioni della CTR si ascrivono al principio dettato da questa Corte, in tema di imposte sui redditi. A tal riguardo è stato precisato che la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal

contribuente, su cui grava la prova contraria.

b) In relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si lamenta l’omesso esame della valenza probatoria della relazione giurata di stima a firma R..

Anche tale motivo è inammissibile, non potendosi censurare in sede di legittimità la valutazione della prova che è di stretta pertinenza del giudice di merito.

c) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta la violazione degli artt. 67 e 68 TUIR e dell’art. 2697 c.c. non avendo l’Agenzia provato che il corrispettivo della vendita del terreno sia stato corrisposto nell’annualità accertata, essendo previsto nell’atto di compravendita un termine lungo per la corresponsione del prezzo. Il motivo di ricorso è inammissibile perchè formulato in termini generici e in violazione del principio di autosufficienza che avrebbe voluto la trascrizione, in ricorso, del contratto di compravendita, sul quale si fonda la censura, al fine di consentirne l’esame alla Corte di legittimità.

d) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. dovendosi ritenere che con la produzione della perizia di stima stragiudiziale ed il mancato incasso del prezzo di vendita il contribuente abbia superato la presunzione di maggior corrispettivo.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate in relazione al motivo sub b) oltre ad essere formulato in termini generici, in violazione del principio di autosufficienza del mezzo.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in e 4000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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