Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29401 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, n.29401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.C., elett.te dom.to in Roma, al viale Bruno

Buozzi n. 102, presso lo studio dell’avv. FRANSONI GUGLIELMO, dal

quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Pasquale Russo, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 60/2006/14 depositatali 12/6/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Iannelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.M.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Livorno n. 26/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998. Per quanto rileva ai fini dell’impugnativa, la CTR riteneva applicabili le sanzioni ed escludeva la ricorrenza della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, attese le precise indicazioni in ordine alla indicazione delle plusvalenze, contenute nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione del redditi per l’anno 1998. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha escluso la sussistenza di obiettive situazioni di incertezza sulla base delle sole istruzioni ministeriali.

La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Sez. 5, Sentenza n. 24670 del 28/11/2007); tenendo altresì conto che l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la ed interprelazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21154 del 06/08/2008). Di talchè deve affermarsi che le istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi non costituiscano elemento sufficiente ad escludere la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 8 cit.. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998 limitatamente alla irrogazione di sanzioni.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998 limitatamente alla irrogazione di sanzioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA