Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29401 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1391-2015 proposto da:

C.P., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO PROZZO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO AGENZIA

DELL’ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4995/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. e Mele Rita propongono ricorso per la cassazione della sentenza 4995/34/2014 della C.T.R. della Campania, che ha rigettato l’appello, dagli stessi proposto contro la decisione della C.T.P. di Benevento n. 58/2/13 che aveva respinto il loro ricorso contro l’avviso rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, spedito dalla Direzione Provinciale delle Entrate di Benevento e relativo ad atto di compravendita di immobili, il cui prezzo di vendita era stato determinato in Euro 1.025.000,00 per il trasferimento di proprietà di una villetta ed Euro 6.000,00 per il trasferimento della proprietà di un appezzamento di terreno circostante e pertinenziale al fabbricato. La rettifica aveva riguardato solo il terreno, il cui valore era stato rettificato in Euro 77.455, pari ad in Euro 22,13 al mq, avuto riguardo alla comparazione con analogo valore determinato per la compravendita di altro terreno, avente medesime caratteristiche in PRG, conclusasi nei due anni precedenti.

Con la decisione impugnata, la CTR ha ritenuto corretta la rideterminazione del prezzo del terreno sulla base del valore di mercato, stima giustificata dalla natura edificabile del terreno e dalla mancata richiesta di applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, con specifico riguardo al terreno.

L’intimata si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti articolano quattro motivi di ricorso:

a) Sotto il profilo della violazione di legge lamentano la falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497 e succ.mod. e l’omessa applicazione del T.U. imposta di registro, art. 52. I ricorrenti lamentano,in particolare, che il terreno di fatto è inedificabile perchè ricadente in F2,verde pubblico, ed il prezzo dichiarato, superiore al valore catastale, era superiore al valore catastale, cosa che impediva la rettifica in base al valore di mercato.

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentano l’omesso esame di un fatto rilevante ai fini del decidere, quale l’essere il terreno in esame destinato a verde pubblico e pertanto privo di potenzialità edificatoria;

c) la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e L. n. 241 del 1990, art. 3 essendo stato giudicato idoneo alla comparazione del valore un solo atto pubblico, avente analogo oggetto;

d) Lamentano l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con il quale si censurava l’infondatezza dell’accertamento per l’assenza della prova del maggior valore;

e) in subordine la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’omessa valutazione del motivo sub c).

Il ricorso non può essere accolto per i profili di genericità, ripetitività e merito che informano i motivi di ricorso.

Vanno analizzati congiuntamente i motivi che vertono in ordine a due profili di illegittimità dell’accertamento: trattasi della pretesa inedificabilità del terreno perchè inserito in F2, verde pubblico, che non sarebbe stata considerata dall’Ufficio, nella motivazione dell’accertamento e l’assenza dei presupposti che legittimano la rettifica della valutazione e l’attribuzione di un valore venale al terreno, a fronte di quanto disposto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

La CTR in ordine alle predette censure ha articolato una motivazione corretta in diritto e coerente con le risultanze processuale sicchè le censure si appalesano del tutto infondate.

Ha, infatti, affermato la Commissione regionale che l’esistenza di un vincolo sul terreno e la destinazione urbanistica a verde pubblico non escludevano l’edificabilità e che pertanto il criterio di valutazione automatica era inapplicabile al terreno in questione al pari dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”. Questa Corte ha già deciso che la determinazione del valore dei terreni, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non va effettuata secondo il criterio di valutazione automatica, ma in base ai criteri dettati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3, senza che rilevino – al fine del mutamento della destinazione urbanistica dei terreni e, quindi, dell’applicabilità del criterio di valutazione automatica la determinazione di eventuali vincoli di piano, o l’esistenza di vincoli generali, alla loro concreta edificabilità, atteso che tali vincoli (nella specie verde pubblico con parziale sovrapposizione di vincolo cimiteriale), in quanto limitativi dell’esercizio delle facoltà dominicali connesse alla trasformazione urbanistico – edilizia dell’area, presuppongono proprio le predette natura e destinazione. Tuttavia l’esistenza di tali vincoli – in quanto incidenti sulla “condizione” giuridica di detti terreni – non può non rilevare per la concreta determinazione del loro valore economico, indubbiamente differenziato rispetto a quello pertinente a terreni non assoggettati a vincoli siffatti. (Cass.n. 15255/2000) E’ stato anche già deciso che la destinazione edificatoria non è esclusa dall’esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, area “verde” destinata a parchi urbani esistenti e progettati), atteso che tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi (Cass.n. 12256/2010). Va anche chiarito che i terreni che possono beneficiare del sistema di valutazione automatica di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, nel testo vigente “ratione temporis”,per le ragioni che precedono, non sono individuati attraverso una loro connotazione positiva (destinazione agricola), ma sulla base di un presupposto complesso, in parte positivo (esistenza di strumenti urbanistici), in parte negativo (assenza di previsione di destinazione edificatoria) (cass.n. 20517/2016). Nel caso in esame, inoltre, ad escludere l’applicazione dell’art. 52 comma 4 citato come ben rilevato dalla CTR, oltre alla sussistenza dell’edificabilità del terreno (che rendeva il terreno in questione fuori del campo di applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4) mancava anche la richiesta al notaio di applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 elemento fondamentale della procedura per la valutazione del terreno. Del tutto legittima, pertanto, deve ritenersi la determinazione del prezzo sulla base del valore di mercato del terreno, correttamente motivato con il richiamo alla pertinenzialità all’edificio e con il riferimento al bene similare.

Le censure che investono la sufficienza della motivazione e l’idoneità degli elementi dedotti nell’accertamento, poi, attengono ai profili di merito insindacabili in sede di legittimità, oltre ad essere oltremodo generici avendo i ricorrenti omesso di trascrivere esaurientemente la motivazione dell’accertamento, onde renderne edotta questa Corte; va comunque tenuto presente che la Commissione regionale, richiamando anche la decisione del primo giudice, si è pronunciata, con legittima motivazione, per la adeguatezza della motivazione dell’accertamento, affermando che “appare corretta la decisione dei giudici di primo grado nella parte in cui hanno ritenuto che l’atto impugnato fosse congruamente motivato. La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame nell’avviso era indicato il criterio seguito per la rideterminazione del valore del terreno, i riferimenti normativi nonchè il valore di riferimento, con l’esplicito riferimento all’atto pubblico dal quale era stato ricavato tale valore.”

Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue la condanna dei ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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