Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29401 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19021/2014 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO PASSIONE

CORSE (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. Elio Ludini e

dall’avv. Antonio Cimino, elettivamente domiciliata presso lo studio

del primo in Roma alla v. Alberico II n. 33;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/14 depositata il 14 gennaio 2014 della

Commissione Tributaria Regionale di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 18 settembre 2019 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 122 del 2014 la CTR di Milano respingeva l’appello proposto dall’Associazione Sportiva Automobilistica Passione Corse avverso la sentenza con la quale la CTP di Lecco aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva anno 2007, emesso a seguito del disconoscimento del regime agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991 previsto per le associazioni sportive dilettantistiche;

la CTR osservava che la valutazione operata dai giudici di primo grado era corretta in quanto, alla luce del chiaro disposto normativo della L. n. 398 del 1991, per poter usufruire dei benefici ivi previsti è necessaria l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente nazionale di promozione sportiva, per cui, non sussistendo nel caso di specie tale requisito, la contribuente non poteva beneficiare del regime agevolato;

avverso tale sentenza l’Associazione Sportiva Passione Corse propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo;

l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 398 del 1991, art. 1, nonchè la violazione del D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis (conv. in L. n. 66 del 1992), avendo erroneamente i giudici di merito ritenuto necessaria, per ottenere l’accesso al regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, l’iscrizione al registro del Coni o l’affiliazione a federazione sportiva nazionale ovvero ad enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

1.1. In particolare, secondo la ricorrente, a seguito di una prima enucleazione del regime tributario agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991, previsto per le sole associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, purchè affiliate alle federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, il legislatore, tramite il D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis (conv. in L. n. 66 del 1992), ha disposto l’estensione di tale regime a tutte le associazioni non aventi finalità lucrativa (a prescindere dallo scopo statutario), categoria alla quale dunque la ricorrente sarebbe comunque riconducibile pur in assenza del requisito dell’affiliazione (lo stesso p.v.c. aveva evidenziato, del resto, che l’associazione dilettantistica in oggetto era priva di scopo lucrativo). 1.2. La ricorrente, inoltre, evidenzia che con sentenza n. 17119/2003, questa Corte ha rimarcato che per godere del regime fiscale previsto dall’art. 1 cit., deve escludersi la necessità dell’iscrizione alla F.G.I. o ad altre particolari federazioni, essendo sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari, e potendo, al limite, l’affiliazione alle federazioni sportive rilevare quale indice sintomatico dello svolgimento di particolari attività.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Giova premettere che il regime fiscale agevolativo previsto dalla L. n. 398 del 1991, che prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’Iva, nonchè previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, trova applicazione riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche “affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti”: tale regime è stato una prima volta esteso, in quanto compatibile, ai sensi del D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis, alle associazioni senza fini di lucro tout court ed alle associazioni pro-loco, e successivamente anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro in base alla L. n. 289 del 2002, art. 90.

2.2. La questione posta dalla ricorrente è se, nell’ipotesi in cui l’associazione sportiva non lucrativa non risulti affiliata a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva (come nel caso di specie), possa nondimeno godere del regime agevolato, in quanto rientrante pur sempre nella categoria generale delle associazioni senza scopo di lucro di cui al D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis.

2.3. Al quesito, secondo la ricorrente, dovrebbe rispondersi in senso affermativo, specialmente alla luce del richiamo ad un precedente di questa Corte diretto a svalutare l’importanza dell’affiliazione alle Federazioni oppure al Coni; infatti con la sentenza n. 17119/2003 la Corte ha ritenuto, sebbene relativamente ad un caso nel quale il ricorrente risultava comunque affiliato ad alcune Federazioni, oltre che al Coni, che, per godere del regime fiscale previsto dalla L. 389 del 1991, art. 1, non occorra “necessariamente l’iscrizione alla F.G.I. o ad altre particolari federazioni, dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari, e potendo, se del caso, l’affiliazione alle federazioni sportive costituire indice emblematico dello svolgimento di particolari attività”.

3. Ciò premesso deve osservarsi che il coordinamento tra le L. n. 398 del 1991 ed il successivo D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis non può procedere secondo la proposta interpretativa sostenuta dalla ricorrente: lo scopo perseguito dall’art. 9 bis (per altro successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 117 del 2017, art. 102, comma 2, lett. c) è chiaramente quello di estendere il regime agevolato, previsto dalla L. n. 398 del 1991 per le sole associazioni sportive dilettantistiche, a tutte le associazioni senza fini di lucro, avendo la nuova norma solo lo scopo di applicare il regime agevolato ad associazioni differenti (aventi cioè uno scopo statutario diverso da quello sportivo) rispetto a quelle già regolate dalla precedente disciplina.

3.1. Se realmente un’associazione sportiva non lucrativa, priva del requisito soggettivo dell’affiliazione previsto dalla L. n. 389 del 1991, potesse rientrare comunque nell’ambito dell’art. 9 bis (in quanto pur sempre appartenente alla categoria generale delle associazioni non lucrative), si finirebbe per assegnare alla norma sopravvenuta uno scopo estraneo a quello evidentemente perseguito dal legislatore, ossia non già quello di estendere ad altre associazioni (non sportive) il regime agevolativo previsto per le associazioni sportive, ma quello di abrogare il disposto di cui alla L. n. 398 del 1991, art. 1 e di rendere del tutto irrilevante la necessità, espressamente imposta da quest’ultima norma, dell’affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

3.2. Tra la L. n. 398 del 1991, art. 1 e il D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis esiste invece, evidentemente, un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile ratione temporis (ossia prima dell’abrogazione dell’art. 9 bis, intervenuta con il D.Lgs. n. 117 del 2017), le associazioni non lucrative godono del regime agevolativo in virtù dell’estensione operata dall’art. 9 bis, ma, ove tali associazioni abbiano statutariamente un carattere sportivo, continua a trovare applicazione la norma speciale preesistente (L. n. 398del 1991, art. 1) che condiziona tale regime al requisito formale dell’affiliazione.

3.3. Quanto poi all’asserita non vincolatività di tale previsione normativa, desunta dal richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza n. 17119/2003 di questa Corte, va innanzitutto precisato che, nel precedente richiamato, la Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto che la circostanza che l’associazione risultava affiliata ad alcune federazioni, oltre che al Coni, fosse sufficiente per ritenere integrato il presupposto di cui alla ella L. n. 389 del 1991, art. 1; l’assunto dell’irrilevanza dell’affiliazione, inoltre, non solo contrasta con il dato testuale dell’art. 1 citato, che esplicitamente condiziona il regime agevolato a tale requisito, ma nemmeno ha trovato successivamente riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che, invece, ha avuto modo di sottolineare l’irrilevanza del dato formale (cfr. Cass. n. 16449/2016) soltanto con riferimento all’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 148 che, però, a differenza della L. n. 398 del 1991, non fa alcun riferimento testuale alla necessità dell’affiliazione.

4. Le considerazioni esposte impongono dunque il rigetto del ricorso; le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, liquidandole in Euro 4.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2019

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