Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29400 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Balnea di Castellano Cosima Damiana e C. s.a.s., in persona del

legale rapp.te pro tempore, nonchè C.C.D. in

proprio, elett.te dom.ti in Roma, al viale Parioli 43, presso lo

studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva, rapp.ti e difesi dagli

avv.ti Damascelli Antonio e Fabio Ciani, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 27/2008/10 depositala il 6/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Balnea di Castellano Cosima Damiana e C. s.a.s. e C.C.D. in proprio contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società e dalla C. contro la sentenza della CTP di Bari n. 26/13/2007 che aveva respinto il ricorso avverso l’atto di irrogazione sanzioni n. (OMISSIS) in relazione alla richiesta di rimborso iva. La CTR escludeva che il condono cd. “tombale” consentisse il consolidamento dei crediti Iva richiesti a rimborso e non vagliati dall’Amministrazione finanziaria.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deducono: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2 denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) le ricorrenti assumono che la sentenza della CTR sarebbe elusiva in ordine alla imputabilità delle sanzioni alla C.. La sentenza sarebbe incorsa nella violazione di legge poichè il titolo legittimante la ripresa di somme a titolo di sanzioni deve correlarsi con il destinatario della medesima erroneamente individuato nella società persona giuridica o addirittura nella persona fisica della ricorrente. Con secondo motivo (con cui deducono: “violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421 in combinato disposto dell’art. 2697 c.c., comma 1. Carenza di prova, denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) le ricorrenti assumono che i giudici di appello non avrebbero valutato “sulla scorta dell’eccezione del difetto di prova sollevato dalla contribuente se quella prova indiziaria l’Ufficio avesse fornito documentalmente o presuntivamente”. Entrambe le censure sono inammissibili in quanto i relativi quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella circostanza che le questioni non risultano dedotte con l’atto di appello.

Con terzo motivo (con cui deducono vizio di motivazione, motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) le ricorrenti assumono che la “ricostruzione del fatto controverso – falsità delle fatture per inesistenza delle operazioni presupposto – sulla quale si è formata la decisione costituisce elemento totalmente mancante nella ricostruzione logica e giuridica della decisione. La censura è infondata. L’esame dell’atto di appello evidenzia come la società e la C. abbiano con tale atto lamentato, la carenza di motivazione della decisione della CTP per essere la medesima motivata per relationem, nonchè sotto diversi profili, le determinazioni dei primi giudici limitatamente alla inapplicabilità delle sanzioni rispetto alle irregolarità assorbite dal condono; di talchè nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è ravvisabile alcuna deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento, in relazione alle censure sollevate con l’atto di appello.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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