Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29400 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15191-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE NORD OVEST SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CONTIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza 113/25/13 della C.T.R. del Veneto, che ha accolto l’appello, della Immobiliare Nord Ovest srl proposto contro la decisione della C.T.P. di Vicenza n. 01/5/12 che aveva respinto il ricorso della società contro il silenzio rifiuto di rimborso delle imposte di registro, l’potecarie e catastali versate, il 22.03.2004, all’atto della registrazione del contratto di compravendita di un terreno, in parte agricolo.

Con accertamento intervenuto nel 2008 l’Agenzia delle Entrate aveva accertato la mancata dichiarazione della qualifica di soggetto IVA da parte del venditore; pertanto dovendosi tassare l’atto in ragione di tale qualifica ai sensi dell’IVA, con successivo avviso, l’Ufficio provvedeva a recuperare l’imposta. L’Agenzia procedeva anche nei confronti della società acquirente che non aveva emesso autofattura per l’importo della vendita. La Immobiliare Nord Ovest srl procedeva al pagamento del dovuto ai fini IVA e presentava istanza di rimborso delle imposte di registro ed ipo-catastali pagati in precedenza, alla quale l’Ufficio opponeva un silenzio rifiuto: la società ricorreva avverso tale silenzio e la CTP, con la sentenza 1/5/12 la CTP di Vicenza, rigettava il ricorso rilevando la decadenza dal diritto di richiedere la restituzione dell’imposta.

Con la sentenza qui impugnata, la CTR, premesso che l’accertamento riguardante il venditore, dichiaratosi nell’atto di compravendita, pensionato invece che imprenditore agricolo, non costituiva presupposto per l’accertamento induttivo a carico dell’acquirente, ha deciso per l’accoglimento dell’appello richiamando, in ordine al termine, le decisioni di questa Corte n. 3427/96 e n. 1919/2012 ed applicandone i principi. L’intimata si è costituita con controricorso, ribadito con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate articola un solo motivo di ricorso lamentando la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. avuto riguardo al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 ed ai principi sanciti in merito, da questa Corte, con le decisioni n. 3602/2011 e 11452/2001. Il ricorso è fondato.

La soluzione della questione che richiama necessariamente i principi di alternatività dell’imposta (di registro ovvero sul valore aggiunto: D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 cit.), e quello – correlato, su un piano più generale – del divieto di doppia imposizione (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67), non attiene ad un (insussistente) diritto dell’Amministrazione a pretendere un doppio versamento, ma alla persistenza del potere del contribuente, di richiedere il rimborso di quanto (per definizione) corrisposto in eccedenza, con riguardo ai limiti di ordine temporale, normativamente fissati per il relativo esercizio.

Questa Corte, in merito, ha già deciso, in tema di alternatività IVA- registro, e questo collegio ne condivide il dictum recependolo a

motivazione della presente decisione, che la qualificazione dell’imposta da corrispondere (nella specie: imposta proporzionale di registro ovvero imposta fissa, in relazione a quella sul valore aggiunto) si determina nel momento del sorgere dell’obbligazione tributaria e non in quello, successivo, in cui l’Amministrazione finanziaria richieda il pagamento del tributo (diverso da quello assolto, ma) effettivamente dovuto; pertanto, qualora sia stata corrisposta l’imposta di registro e successivamente, a seguito di accertamento dell’Ufficio, l’IVA, il termine entro il quale richiedere il rimborso di quanto corrisposto in eccedenza decorre dal pagamento della prima imposta. (cfr cass.n. 11452/2001).

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata; non residuando accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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