Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29400 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23663/2016 R.G. proposto da:

T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Freni e

dall’Avv. Virginia Paone, elettivamente domiciliato in Napoli,

presso lo studio del secondo difensore, Centro Direzionale Isola E

4, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 1988/45/2016, depositata il 3-3-2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da T.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso Irpef (Euro 19.349,86), versata in misura superiore al dovuto, sulle somme ricevute dall’Enel quali incentivo all’esodo, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, abrogato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito in L. n. 248 del 2006, in quanto il rapporto di lavoro era cessato dopo il 4-7-2006, ma sulla base di un piano aziendale Enel del 30-6-1999, quindi anteriore a tale data. La Commissione regionale rilevava che il contribuente nè in primo grado, nè in appello aveva fornito la prova della propria adesione all’accordo sindacale predisposto dall’Enel, prima del 4-7-2006, sicchè non poteva beneficiare della detrazione Irpef nella misura del 50 % sul trattamento di fine rapporto.

2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

3.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva e si è costituita solo al fine della eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce: “nullità della sentenza di appello per carenza assoluta della motivazione intesa come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il giudice di appello si è limitato ad affermare che il contribuente “neanche in questo secondo grado s’è curato di depositare il documento at t.nte il proprio atto di adesione”. Il richiamo alla sentenza di primo grado non consente, dunque, di comprendere le ragioni sottese alla decisione. Nè la Commissione regionale ha tenuto conto della valenza probatoria degli atti, richiamati nel ricorso in appello, e segnatamente dei progetti aziendali emessi dall’Enel.

1.1.Tale motivo è infondato.

Invero, il giudice di appello ha spiegato le ragioni della decisione, evidenziando che il contribuente non ha fornito la prova, nè in primo grado nè in fase di gravame, di aver aderito all’accordo sindacale proposto dall’Enel per conseguire il beneficio della detrazione del 50 % dell’irpef sul trattamento di fine rapporto. 2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 – quale i progetti aziendali Enel ed il versamento del contributo a titolo di incentivo”, in quanto il giudice di appello ha omesso di esaminare sia i progetti aziendali “emessi” dall’Enel, sia il prospetto paga, da cui risultava come motivo di cessazione del rapporto di lavoro la risoluzione consensuale per incentivo. Nel rigo 10 codice 5966 relativo alle competenze veniva fatto riferimento specifico all’incentivo all’esodo.

3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione del D.L. n. 223 del 2006 (convertito in L. n. 248 del 2006) art. 36, comma 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice di appello ha interpretato in modo erroneo la norma, ritenendo insufficiente, ai fini dell’applicazione della stessa, la presenza dei soli progetti aziendali, mentre il legislatore ha fatto riferimento, in via alternativa, per l’operatività del regime transitorio, alla presenza di “atti” o “accordi”, aventi data certa anteriore al 4-7-2006.

3.1.1 motivi secondo e terzo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, richiedono una premessa relativa all’assetto normativo ed agli approdi giurisprudenziali in materia.

3.2. Con riferimento ai presupposti dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, e quindi in merito all’individuazione della natura di incentivo all’esodo da riconoscere alla somma corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, che ha introdotto per i contributi d’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l’età pensionabile, in considerazione dell’obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro” e che “ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari” (Cass., 17/09/2014, n. 19626. Nello stesso senso Cass. 07/03/2005, n. 4910; Cass., 02/05/2005, n. 9049; Cass., 20/04/2006, n. 9334; Cass. 28/12/2018, n. 33628 e, con riferimento alla non necessità che il lavoratore incentivato integri i requisiti per l’età minima pensionabile, Cass., 29/11/2016, n. 24313).

3.3. Lo stesso D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, è stato reso ultrattivo, nonostante l’abrogazione, dalla L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 23 di conversione del D.L. n. 223 del 2006, in due ipotesi, che non integrano condizioni concorrenti ma restano alternative, ossia con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto legge), oppure, con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, cessati dopo tale data, in attuazione di atti o di accordi aventi data certa, anteriore al 4 luglio 2006 (sulla relazione di alternativa, e non di concorrenza, tra le due ipotesi, cfr. Cass., 23/12/2015, n. 25953).

3.4. Tanto gli “accordi”, quanto gli “atti”, al fine della protrazione dell’applicazione dell’agevolazione tributaria abrogata, debbono avere “data certa” anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006). In difetto di specifica disposizione, la certezza della data va accertata ai sensi degli artt. 2702 -2704 c.c., in materia di scritture private.

3.5.L’onere della prova della sussistenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti necessari per l’applicazione, anche ultrattiva, del trattamento fiscale agevolato di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, grava sul contribuente (Cass. 07/09/2018, n. 21770), che nel caso di specie agisce per il rimborso dell’imposta che assume pagata in eccedenza.

3.6. Con riferimento alli ipotesi, che è quella oggetto del caso sub iudice, delle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo il 4 luglio 2006, quindi successivamente all’entrata in del D.L. n. 223 del 2006, si pone la necessità di interpretare la formula testuale “atti o accordi”, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006, in attuazione dei quali, ai fini dell’applicazione della disciplina previgente, sia intervenuta, dopo tale data, la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, è necessario accertare se, al fine del riconoscimento ultrattivo dell’agevolazione abrogata, debba, o meno, essere intervenuta prima del 4 luglio 2006 anche l’adesione individuale del singolo lavoratore al piano d’incentivo già proposto dal datore di lavoro o oggetto di un accordo sindacale; o se sia invece sufficiente che prima del 4 luglio 2006 siano intervenuti quegli accordi sindacali o quegli atti unilaterali del datore di lavoro (delibere, piani aziendali o altre forme equivalenti) che contengano le condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e l’invito al personale interessato a presentare la propria adesione entro un dato termine temporale (anche successivo al 4 luglio 2006), durante il quale il datore di lavoro resta impegnato.

3.7.Interpretando, 11 norma transitoria in questione, questa Corte (Cass., 27/12/2018, n. 3345.) – dopo aver premesso che l’esegesi letterale non risolve il problema, derivante dall’ambiguità testuale della norma transitoria in questione, e che pertanto occorre procedere con criteri sistematici e teleologici- ha preso le mosse dalla considerazione che quando l’esodo è avvenuto a procedura progressiva, con un atto generale e collettivo di proposta dell’incentivo, cui ha fatto seguito l’accettazione da parte del dipendente, è a quest’ultima che occorre far riferimento per individuare la volontà del dipendente, frutto di autonoma valutazione sulla somma offertagli, anche relativamente al regime fiscale cui essa è sottoposta, che non è determinabile dall’accordo collettivo, ma solo dal legislatore, cosicchè su di esso non può ingenerarsi alcun affidamento meritevole di tutela, salvi i limiti costituzionali incomprimibili (cfr. Corte Cost. n. 70 del 2015).

Tanto meno esigenze di tutela dell’affidamento si pongono nei confronti del contribuente che, dopo più di un anno dalla novella legislativa de qua, in sede di negoziazione dell’accordo individuale o comunque di adesione all’accordo sindacale o all’offerta aziendale, era nelle condizioni di poter verificare il regime fiscale effettivamente applicabile alla somma incentivante, al fine di esprimere la propria libera volontà di adesione o meno alla relativa proposta. Invece, “la norma transitoria, deve intendersi posta a tutela di coloro che abbiano già operato una scelta irreversibile prima della novella legislativa e che tale scelta sia avvenuta su di un certo trattamento fiscale agevolato, repentinamente travolto con decreto legge a promulgazione ed efficacia immediata, ancorchè su conosciuta spinta comunitaria; (…) in tali ultimi casi si pone il problema della tutela dell’affidamento di cui si fa carico la norma transitoria qui all’esame: ed infatti un accordo stipulato prima, una volontà cristallizzata in cui si sia pattuita la corresponsione differita di una certa somma merita di seguire le condizioni fiscali del momento della stipula; (…) pertanto, lo scopo della norma transitoria è far salva l’esecuzione di accordi definiti e definitivi, di incontri di volontà irretrattabili, di negozi stipulati e fissati, di atti concordati e perfezionati prima dell’abrogazione del trattamento fiscale agevolato” (Cass., 27/12/2018, n. 33456, in motivazione).

4.Tanto premesso, nel caso concreto sub iudice, era onere del contribuente, al fine di ottenere l’applicazione della controversa agevolazione, allegare e provare non meramente l’esistenza di un progetto aziendale di risoluzione anticipata del rapporto emesso dall’Enel s.p.a., comunicato dalla società al personale dipendente e successivamente prorogato, ma la sua tempestiva adesione individuale alla relativa proposta collettiva.

Infatti, la prova di tale adesione individuale, e della sua data, era indispensabile innanzitutto al fine di dimostrare che la cessazione del rapporto di lavoro del contribuente, titolo dell’erogazione oggetto del trattamento fiscale controverso, fosse effettivamente avvenuta in attuazione dell’incentivo all’esodo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (già art. 17), comma 4 -bis. Inoltre, essendo la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 4 luglio 2006, la prova dell’adesione individuale del contribuente, e della sua data, erano altresì indispensabili al fine di accertare che prima dell’abrogazione del trattamento fiscale agevolato si fosse già perfezionata quella manifestazione di volontà irretrattabile dello stesso contribuente che potrebbe giustificarne l’applicazione ultrattiva ai sensi della L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 23, interpretata nel senso già chiarito. A fronte delle relative contestazioni dell’ufficio, delle quali dà atto la stessa sentenza impugnata (cfr. anche il riferimento alla sentenza di primo grado “il primo giudice ha rilevato che T.G….non ha dimostrato la propria personale adesione a tale accordo, nè ha allegato l’atto con il quale ha manifestato la volontà in tal senso”), circa la prova dei presupposti della tassazione agevolata, non può ritenersi che “il progetto aziendale emesso dall’Enel, comunicato al personale” e il “prospetto paga”, che il ricorrente ha dedotto di aver prodotto in giudizio (come da elencazione contenuta a pagina 5 del ricorso, nell’allegato 5 dell’appello) siano specificamente ed univocamente riferibili alla necessaria documentazione della manifestazione della volontà individuale di adesione del contribuente all’incentivo propostogli con l’offerta aziendale, oltre che della data di tale circostanza (dato cronologico che, peraltro, tuttora non è dedotto nel ricorso).

5.Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva svolta dall’Agenzia.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA