Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2940 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20122/2018 proposto da:

J.U., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 7526/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 24 maggio 2018, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che, con provvedimento notificato in data 15 settembre 2017, aveva respinto la domanda di protezione internazionale, formulata sub-specie di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, presentata da J.U., cittadino (OMISSIS) proveniente dalla regione di (OMISSIS).

A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato come le deduzioni articolate per contrastare il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria fossero infondati, vuoi perchè il racconto del richiedente quanto al pericolo di essere vittima di persecuzioni nel proprio Paese di origine o di rimanere esposto ad una grave minaccia per mano degli (OMISSIS), setta dominante in (OMISSIS), della quale era stato adepto il padre ed a cui aveva rifiutato di aderire, era stato giudicato inverosimile; vuoi perchè, secondo le più aggiornate ed attendibili fonti di informazione compulsate, in (OMISSIS), soprattutto nell'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente, non era presente una situazione di conflitto armato interno, suscettibile di generare un clima di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato. Nulla, infine, era stato allegato dal richiedente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità, in funzione di una revisione del diniego di protezione umanitaria.

3. Il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale è affidato a quattro motivi, che denunciano:

I. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’errato esame del fatto decisivo costituito dalla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS);

II. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’errato o omesso esame della condizione personale del ricorrente – segnatamente la sua giovanissima età e la sua situazione di debolezza sociale, tali da escludere che egli potesse trovare protezione da parte delle Autorità Statuali, incapaci di porre un argine al potere delle sette -, quale circostanza che avrebbe dovuto integrare l’apprezzamento da compiersi circa l’esistenza di un rischio individualizzato in una situazione di violenza generalizzata quale quella riscontrata in (OMISSIS);

III. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ben altra essendo, sulla base di ulteriori fonti ufficiali di informazione, la situazione della (OMISSIS), in particolare dell'(OMISSIS), rispetto a quella accertata dal Tribunale;

IV. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo errato il Tribunale nel non considerare, ai fini dell’apprezzamento della situazione di vulnerabilità del ricorrente, le condizioni di vita esistenti in (OMISSIS), del tutto inadeguate rispetto allo standard minimo richiesto per condurre un’esistenza dignitosa.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Occorre evidenziare che le censure in esso sviluppate si caratterizzano tutte per genericità, vuoi perchè difettano dell’indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell’impugnazione, dell’esposizione precisa e chiara dei rilievi mossi ai punti indicati e delle ragioni su cui le censure stesse si fondano, onde consentire al giudice di legittimità di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, risolvendosi, dunque, in enunciazioni del tutto astratte, svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo; vuoi perchè, concretandosi nella sterile riproposizione di argomentazioni, già adeguatamente considerate e motivatamente disattese dal Tribunale, sono caratterizzate dall’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata.

5. Tanto premesso, vi è necessità di esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, questi deducendo questioni che si riferiscono al controllo sull’operato del giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza, nella situazione illustrata dal richiedente, dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della protezione internazionale sub specie di riconoscimento della protezione maggiore e della protezione complementare D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 in specie sembrerebbe – quella prevista dalla lett. c) della norma evocata.

5.1. Le formulate censure sono, tuttavia, inidonee ad istaurare un valido rapporto di impugnazione, nulla essendo stato allegato di specifico in ordine alle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe vistosamente travisato il significato delle evidenze dimostrative raccolte intorno alla situazione esistente in (OMISSIS) (motivo 1), invece valutate del tutto plausibilmente alla luce delle informazioni raccolte, compulsando fonti qualificate, in ossequio al dovere di cooperazione officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

5.2. La medesima aspecificità affligge i rilievi articolati in punto di esame della credibilità del richiedente protezione, apprezzata dal Tribunale come insussistente per implausibilità del racconto delle vicende personali che avevano condotto il ricorrente a lasciare il Paese d’origine. Gli stessi, infatti, si appalesano già generici nell’individuazione sia delle dichiarazioni asseritamente valutate in spregio dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sia delle allegazioni del richiedente eventualmente non esaminate dal Tribunale: ciò tanto più che ci si trova al cospetto di una motivazione che dà conto di come il Tribunale abbia adempiuto all’approfondimento demandatogli, sull’esistenza in (OMISSIS) di sette o società segrete e sull’effettivo potere di controllo sociale in relazione ad esse, in maniera completa e congrua. In effetti, sulla base delle consultate fonti di conoscenza, ha escluso che la setta degli (OMISSIS) fosse attiva nella regione di riferimento con modalità coerenti al narrato del ricorrente e da ciò ha dedotto la contraddittorietà delle dichiarazioni di questi in riferimento al tipo di minaccia asseritamente ricevuta.

5.3. Peraltro, i rilievi che si riferiscono al tema della credibilità del richiedente (motivo 2) sono privi di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo richiedente riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato – in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito – alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 01).

Ne viene che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Onere cui il Tribunale ha compiutamente e correttamente adempiuto.

6. Il motivo (il 3) che, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) denuncia il malgoverno del giudice di merito della detta norma, quanto all’interpretazione del concetto di violenza indiscriminata nei riguardi della popolazione civile, è inammissibile, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, articola rilievi rivolti al merito della decisione impugnata.

Le eccezioni difensive sono volte, in effetti, non a censurare l’interpretazione della norma di legge, siccome resa dal Tribunale, ma a proporre una valutazione alternativa della situazione esistente nell'(OMISSIS) rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ne viene che, in difetto di specifica allegazione di un fatto decisivo quanto al tema del livello di violenza indiscriminata raggiunto nell'(OMISSIS), quale paese di origine del richiedente, essendo state richiamate nel ricorso esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal Tribunale, le doglianze sviluppate si appalesano dirette a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito.

7. Del pari aspecifico è il motivo (il 4) che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle difficili condizioni di vita esistenti in (OMISSIS), trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, prive di qualsivoglia correlazione con la specifica ratio decidendi della statuizione sul punto.

8. S’impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non essendosi l’intimato costituito in giudizio. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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