Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2940 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 2940 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 26069-2009 proposto da:
FIGLIOLA

IMMACOLATA

MARIA

FGLMCL42T48G5680,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2012
3916

I.N.P.S.
SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 07/02/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato avverso la sentenza n. 4298/2008 della CORTE

2541/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato RENATO BALTA per delega MARIO
AN GINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso/A
l’accoglimento del ricorso.

D’APPELLO di BARI, depositata il 25/11/2008 r.g.n.

Svolgimento del processo
Immacolata Maria Figliola, premesso che l’INPS le aveva liquidato la indennità di
disoccupazione agricola in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2000
in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi, adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna

retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva integrativa per i lavoratori agricoli
a tempo determinato in vigore ratione temporis nella Provincia di Foggia. Il giudice
di primo grado accoglieva la domanda. La Corte di appello di Bari, in riforma della
decisione di primo grado rigettava la originaria domanda sul rilievo della intervenuta
decadenza, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e successive modificazioni e
integrazioni, — per decorso del termine annuale decorrente dalla data della originaria
domanda amministrativa, da proporre, ai sensi dell’art. 7, 4 0 comma del D.L.
9.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7.12.1989 n. 389, entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo laoriginaria ricorrente
ricorrente..
La parte intimata ha depositato procura

r

Motivi della decisione
ROTI fAk–tol ■FC <-›' HPLA Fica r Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 ( nel testo modificato dal D.L.. n. 384 del 1992 ), dell'art. 6 D.L. . n. 103 del 1991 conv. in L. n. 166 del 1991 per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale delineato dalle norme richiamate anche alla domanda di riliquidazione, laddove, secondo l'orientamento di questa Corte ( ribadito da ultimo dal SS.UU. n. 1270 del 2009), esso non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla dell'istituto previdenziale alla riliquidazione della prestazione alla stregua della prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo - come nel caso di specie l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in un importo inferiore a quello dovuto. Il motivo è fondato . Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni Unite ( v. SS. UU. n. 1270 del 2009 - che conferma le tesi della precedente Cass. SS. UU. n. 6491 del 1996 seguita tra le altre, da Cass. n. 948 del 2010 e n. 1580 del 2010), la decadenza di cui 166 del 1991 e dell'art. 4 D.L. n. 348 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in un importo inferiore a quello dovuto. La correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte ( Cass. n. 7245 del 2012 ), dall'art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato con ulteriore comma l'art. 47, prevedendo l'assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l'applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245 /2012, la espressa previsione una limitata efficacia retroattiva, del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle sezioni unite del 2009 .Da quanto sopra osservato discende che prima della integrazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639 per effetto dall'art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, la domanda di riliquidazione di prestazione solo parzialmente riconosciute e liquidata dall'ente 7 all'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, dell'art. 6 D.L. . n. 103 del 1991 conv. in L . n. previdenziale non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice il quale provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2012 giudizio, alla Corte d'appello di Bari in altra composizione.

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