Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2940 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 07/02/2011), n.2940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO (OMISSIS), in persona del parroco pro-

tempore Reverendo Monsignore F.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio

dell’avvocato PICOZZI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAGLIARA PIERFAUSTO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MACCARESE S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. S.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio

dell’avvocato NATI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NATI EMANUELE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4858/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA 3^

SEZIONE CIVILE, emessa l’11/11/2005, depositata il 13/12/2005, R.G.N.

5718/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

OSSERVA

La società Maccarese proponeva ricorso avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di comodato a tempo indeterminato costituito con la parrocchia San Giorgio in relazione a tre immobili e la conseguente condanna al rilascio degli stessi in favore della ricorrente.

Il tribunale accoglieva la domanda relativamente ad una porzione di terreno adibita a campo di calcio e ad una unità immobiliare già destinata a canonica e condannava la resistente al rilascio dei suddetti immobili; rigettava il ricorso relativamente al terzo immobile in relazione al quale era configurabile una ipotesi di occupazione abusiva per cui era esperibile non già l’azione personale del comodante, ma la rivendicazione.

Proponeva appello la Parrocchia San Giorgio chiedendo, per l’immobile adibito a canonica, l’accertamento dell’acquisto per usucapione o comunque di una condizione di Deputatio ad cultum publicum, con le garanzie e prerogative di cui all’art. 831 c.c. ed alla disciplina concordataria; deduceva in ogni caso l’insussistenza di un rapporto di comodato fra le parti.

Si costituiva la Maccarese eccependo l’inammissibilità della domanda di acquisto per usucapione, proposta per la prima volta in appello e chiedendo nel merito il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla Parrocchia di San Giorgio avverso la sentenza del Tribunale di Roma e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento dell’usucapione proposta per la prima volta in appello.

Proponeva ricorso per cassazione la Parrocchia di San Giorgio con 3 motivi.

Resisteva con controricorso la Maccarese s.p.a.

Avendo le parti definito transattivamente e stragiudizialmente la lite, con compensazione delle spese, è pervenuta la rinuncia agli atti del giudizio talchè il P.G. d’udienza ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del processo.

La richiesta va accolta.

La rinuncia infatti è formalmente perfetta in quanto sottoscritta dall’Avv. Alessandro Picozzi, procuratore della Parrocchia San Giorgio ed accettata dagli Avv. Arturo Nati ed Emanuele Nati, in nome e per conto della Maccarese s.p.a..

Consegue l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, da dichiararsi con ordinanza (art. 391 c.p.c., comma 1) senza nessun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Non v’è luogo per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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