Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2940 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25460-2015 proposto da:

C.G., C.A., C.A., B.R.,

S.L., B.S., B.V.,

BO.RO.AS., B.G., B.D., BO.DA.,

B.F., BO.SI., B.P., B.A.,

b.r., BO.AG., B.M.R., B.M.,

B.F., (e per lui gli eredi B.M., bo.ma.,

BO.FE., B.A., B.G.,

BO.SI., B.D., B.O., B.R.,

BO.AG., B.F., B.M.R.),

B.S.), (e per lui gli eredi B.M., BO.FE.,

B.A., B.G., B.P., BO.SI.,

B.D., B.O., B.R., BO.AG.,

B.F., B.M.R., tutti in proprio e quali eredi

di Bo.Ma. – F.R. – Bo.Sa., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ETTORE SANTUCCI, giusta procura

speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERARDO TROIANIELLO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PAVIMENTAL SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.I., MA.TO., F.LLI FI. & C. SNC, MC

GROUP MOLISE CONGLOMERATI SPA, SOGECA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3285/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/04/2014, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato Roberto Otti (delega avvocato Marco Vincenti)

difensore della controricorrente Generali che si riporta ai motivi

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione:

Ricorrenti: C.G. ed altri.

Controricorrenti: Pavimental s.p.a; Generali Italia s.p.a..

Provvedimento impugnato: sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3285 del 18 luglio 2014.

1. C.G. ed altri, ricorrono affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione per revocazione proposta dai ricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 14 giugno 2007.

2. Resistono con controricorso le Generali Italia s.p.a. e la Pavimental s.p.a..

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile perchè tardivo.

Infatti, la sentenza è stata depositata il 18 luglio 2014 mentre il ricorso è stato consegnato agli ufficiali giudiziari il 19 ottobre 2015, quindi oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Le Generali Italia s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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