Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 294 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 12/01/2021), n.294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21741/2018 R.G. proposto da:

NEAPOLISANIT S.R.L., (già Centro Neapolisanit S.r.l.), in persona

del legale rappresentante p.t. A.A., rappresentata e

difesa dall’Avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto in Roma,

via G. Mangili, n. 29, presso lo studio dell’Avv. Ferruccio de

Lorenzo;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore

generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Martucci,

con domicilio eletto in Roma, via Poli, n. 29, presso la sede di

rappresentanza della Regione Campania;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 86/18

depositata il 10 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che con decreto ingiuntivo n. 1230/09, emesso il 9 aprile 2009, il Tribunale di Napoli, su ricorso del Centro Neapolisanit S.r.l., intimò all’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 134.336,65, oltre interessi, pari al 70% del corrispettivo dovuto per prestazioni di terapia fisica e riabilitativa rese in regime di accreditamento provvisorio nel mese di dicembre 2008;

che l’opposizione proposta dall’Asl fu accolta dal Tribunale di Napoli, che con sentenza del 17 novembre 2014 revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente in relazione al maggior credito derivante dalle risultanze del tavolo tecnico svoltosi il 18 marzo 2009 e dalla conseguente Delib. della Giunta regionale della Campania 20 marzo 2009, n. 236, con cui era stata applicata la regressione tariffaria unica, in virtù dell’accertato superamento del limite di spesa previsto per le prestazioni di assistenza riabilitativa;

che la predetta sentenza fu impugnata dal Centro Neapolisanit dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 10 gennaio 2018 ha rigettato il gravame, osservando che l’esercizio del potere di fissare i limiti di spesa e la regressione tariffaria, al quale le strutture accreditate si sottopongono liberamente e contrattualmente, non è subordinato al tempestivo monitoraggio delle prestazioni erogate, e rilevando che il credito fatto valere dall’Asl era privo dei requisiti di certezza e liquidità necessari per la compensazione, a causa dell’avvenuta impugnazione della delibera regionale dinanzi al Giudice amministrativo, ma reputando le risultanze di quest’ultima e del tavolo tecnico ostative al riconoscimento del diritto azionato, quali fatti costitutivi o integrativi del credito o quali fatti impeditivi del pagamento;

che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Neapolisanit S.r.l. (già Centro Neapolisanit), per due motivi, illustrati anche con memoria;

che ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) (già Asl Napoli (OMISSIS)).

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 26 e 44, della L. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quater e 8-quinquies, dell’art. 2697 c.c., e della Delib. della Giunta regionale della Campania 24 luglio 2008, n. 1268, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il superamento dei limiti di spesa in virtù della delib. della Giunta regionale n. 236 del 2009, e della relativa nota di comunicazione, impugnata dinanzi al Giudice amministrativo, senza considerare che le stesse non si riferivano alle prestazioni di terapia fisica e fisiokinesiterapia allegate a sostegno della domanda, ma alle prestazioni di assistenza riabilitativa, rientranti in una distinta macroarea e soggette ad un diverso limite di spesa;

che il motivo è inammissibile, riflettendo l’estraneità delle prestazioni rese dalla ricorrente all’ambito di operatività del limite di spesa previsto dalla delibera regionale, la cui errata applicazione non è censurabile per violazione di legge, trattandosi di un provvedimento formalmente e sostanzialmente amministrativo, e la cui interpretazione, peraltro contestata per la prima volta in questa sede, costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione esclusivamente sotto il profilo dell’inosservanza delle norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, ovvero dell’incongruenza o illogicità della motivazione, nella specie neppure dedotta (cfr. Cass., Sez. II, 18/05/2016, n. 10271; Cass., Sez. lav., 23/07/2010, n. 17367; Cass., Sez. I, 29/08/2006, n. 18661);

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6, degli artt. 1349 e 2697 c.c., e dell’art. 346 c.p.c., osservando che, nel ricondurre la regressione tariffaria all’istituto di cui all’art. 1349 c.c., la Corte territoriale non ha considerato che il tavolo tecnico non è un terzo, ma costituisce espressione degli stessi contraenti, e che la determinazione delle modalità della regressione non spetta a tale organismo, ma all’Asl;

che in ogni caso, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata ha omesso di rilevare che la somma richiesta non era dovuta a titolo di conguaglio da liquidarsi all’esito del monitoraggio, ma a titolo di acconto del 70% sul corrispettivo delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2008, sicchè il diritto al pagamento avrebbe potuto essere escluso soltanto se fosse stato dimostrato che i conguagli non pagati risultavano insufficienti a coprire l’importo della regressione tariffaria;

che il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili prospettati;

che nella parte concernente la qualificazione del tavolo tecnico le censure proposte dalla ricorrente attengono alla legittimità del provvedimento di determinazione della regressione tariffaria, sindacabile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, ponendosi altresì in contrasto con la circostanza, pacificamente riconosciuta dalle parti, che l’accertamento compiuto dal tavolo tecnico in ordine al superamento del limite di spesa è stato recepito dall’Asl con la deliberazione che ha determinato la regressione tariffaria;

che nella parte riflettente l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione della regressione tariffaria, le censure sollevano una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando un’indagine di fatto in ordine al rapporto quantitativo tra il credito relativo al conguaglio e quello avente ad oggetto la regressione tariffaria, e non essendo stato precisato in quale fase del giudizio di merito ed in quale atto la questione sia stata proposta (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 30/01/2020, n. 2193; 6/06/2018, n. 14477; Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804);

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liguida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

 

 

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