Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 294 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20447-2011 proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato LUCA CRIPPA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCO RIZZOGLIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/08/2010 R.G.N. 1569/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito l’Avvocato CRIPPA LUCA per delega Avvocato RIZZOGLIO MIRCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.8.2010 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di L.P.C., dipendente dell’Inpdap, inquadrato nella categoria B2 di cui al C.C.N.L. 1998 – 2001 comparto Enti pubblici non economici (ex 6^ qualifica), di riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori afferenti alla categoria Cl (ex 7^ qualifica).

La Corte territoriale ha rilevato che il L.P., dal 1.3.2005, ossia dalla data di stipulazione del contratto a tempo indeterminato, sino alla data di deposito del ricorso giudiziale (29.6.2006 come indicata in motivazione; 29.6.2005, come indicata in dispositivo) si occupava autonomamente di svolgere tutte le fasi del processo produttivo ad esso affidato, sino alla predisposizione del provvedimento conclusivo, mansioni che corrispondevano alla declaratoria della categoria superiore C1.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Inpdap con tre motivi. Il L.P. resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per difformità, tra parte motiva della sentenza della Corte territoriale e dispositivo, sul periodo preso a riferimento per il computo delle differenze retributive.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 1362 c.c., con riferimento all’allegato A del C.C.N.L. 1998 – 2001 comparto enti pubblici non economici nonchè all’allegato B1 – profili professionali nel sistema di organizzazione dell’Inpdap del c.c.i.e. Inpdap 1999-2001, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte territoriale, utilizzato una motivazione per relationem del tutto laconica, senza una ponderata valutazione del concetto di “tutte le fasi del processo produttivo” come definito dalla direttiva Inpdap n. 8/2002 e dalla circolare Inpdap n. 28/2004 (ossia come l’insieme di attività finalizzate alla produzione e all’erogazione di beni e servizi aventi valore d’uso per i soggetti destinatari) e senza considerare che il L.P. si occupava unicamente di una fase o fascia di attività.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non avendo, la Corte territoriale, ammesso la prova testimoniale dedotta dall’ente relativa all’organizzazione del lavoro e alla configurazione dei rapporti con il responsabile del processo.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo, Presidente in data 14.09.2016.

5. Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha affermato che nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 17910/2015, n. 10305/2011).

Ebbene, la Corte territoriale ha chiaramente indicato, in motivazione, il periodo di riferimento di spettanza delle differenze retributive fra la categoria di appartenenza (B2) e quella relativa alle mansioni superiori svolte (C1), decorrente dalla data di stipulazione del contratto a tempo indeterminato (1 marzo 2005) sino “alla data di deposito del ricorso di primo grado indicata nelle conclusioni e cioè 29 giugno 2006”; ha poi proceduto al calcolo aritmetico delle somme spettanti, computando un periodo complessivo di 15 mesi. Inoltre, la Corte territoriale ha indicato, nella premessa della motivazione, le conclusioni del lavoratore ove sì faceva espresso riferimento al 26 giugno 2006 quale data di deposito del ricorso.

Il riferimento, pertanto, nel dispositivo della sentenza, alla data del 29 giugno 2005 anzichè a quella riportata in motivazione (29 giugno 2006 – ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostiene) costituisce un mero errore materiale che non determina alcun contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che per stretta connessione possono valutarsi congiuntamente, non sono fondati.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nella parte in cui il giudice del merito ha accertato, alla luce delle risultanze del processo, l’eccedenza delle mansioni espletate dal lavoratore rispetto al contenuto della declaratoria della categoria attribuita, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accerta e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. Cass. S. U., n. 26242 del 2014). Inoltre, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per Cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. n. 11457/2007). La censura del ricorrente è, sul punto, del tutto generica e non investe il fatto posto a fondamento, dalla Corte territoriale, per l’accertamento del diritto ossia l’affidamento al L.P. di “tutte le fasi che vanno dall’istruttoria al reperimento della normativa applicabile, ai calcoli finali ed infine all’inserimento nel programma informatico” con predisposizione del provvedimento conclusivo.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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