Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 294 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 15/11/2010, dep. 10/01/2011), n.294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26189-2006 proposto da:

B.D.U.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato

CONTARDI GENNARO, rappresentato e difeso dagli avvocati BARILE SANTO

GIUSEPPE, BARILE RAFFAELE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FIBRENO 4, presso lo studio dell’avvocato MONTANARA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato STIGLIANO GIOVANNI

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 888/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 07/06/2005, depositata il 23/09/2005

R.G.N. 1245/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato BARILE RAFFAELE;

udito l’Avvocato TRINCHIERI RANIERO (per delega dell’Avv. STIGLIANO

GIOVANNI);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza impugnata.

B.N., con precetto del (OMISSIS), intimò ad F.A. il pagamento di cinquanta titoli cambiari asseritamente emessi dalla medesima il (OMISSIS).

Propose opposizione la F., sostenendo di non avere mai sottoscritto i titoli, le cui firme di emittenza erano evidentemente apocrife.

Con sentenza del 10 marzo 2003 il Tribunale di Bari accolse l’opposizione. Rilevò il decidente che, disconosciuta dall’opponente la sottoscrizione apposta in calce ai titoli, l’opposto, che non si era neppure costituito in giudizio, non ne aveva chiesto la verificazione, il che comportava l’inidoneità delle cambiali a legittimare l’esecuzione forzata.

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello, in data 23 settembre 2005, lo ha respinto.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, B.U.M., erede con beneficio d’inventario di B.N., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso F.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile.

E invero esso, notificato il 13 luglio 2006 risulta depositato il 14 settembre successivo, ben oltre, dunque, il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 norma la cui trasparente finalità è quella di radicare definitivamente il procedimento d’impugnazione, consentendo alla Corte la preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, della regolarità della costituzione del contraddittorio e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso (confr.

Cass. civ., 3, 26 giugno 2008, n. 17534).

E’ appena il caso di aggiungere che, trattandosi di opposizione a precetto, la sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica nè al termine per impugnare, nè al termine prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso dopo la sua notifica (confr. Cass. civ. 13 gennaio 2009, n. 475;

Cass. civ. 21 luglio 2000, n. 9570).

Si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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