Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 294 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 294 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 25151-2010 proposto da:
MARAFIOTI

RODOLFO

MRFRLF53D161132Z,

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12
SC. A/4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO
FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPISSI
AIDA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3126

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 09/01/2014

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente nonchè contro

MARRA DOMENICO;

Nonché da:
MARRA DOMENICO C.F. MRRDNC37L19G772P, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18
presso STUDIO GREZ & ASSOCIATI S.R.L., rappresentato
e difeso dall’avvocato SACCO VINCENZO, giusta delega
in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MARAFIOTI RODOLFO C.F. MRFRLF53D161132Z, MINISTERO
ECONOMIA FINANZE C.F. 80415740580;
– intimati –

avverso la sentenza n. 376/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/05/2010 R.G.N. 1573/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità, in
subordine rigetto del ricorso incidentale.

– intimato –

R.G. n. 25151/10
Ud. 6 nov. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

funzionario in servizio presso l’Ufficio delle imposte dirette di
quella città, chiedeva l’annullamento dei rapporti informativi
relativi agli anni 1996 e 1997, redatti dal reggente di detto
Ufficio, Domenico Marra, e la condanna del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e del Marra al risarcimento dei
danni.
Il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione con riguardo al rapporto informativo relativo
all’anno 1996 e, nel merito, rigettata ogni altra domanda,
condannava, in solido, il Marra e il Ministero al pagamento a
favore del ricorrente della somma di lire 3.000.000 a titolo di
danno morale subito in conseguenza del rapporto informativo
relativo all’anno 1997.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di
Milano.
A seguito di ricorso per cassazione proposto dal Marafioti il cui primo motivo riguardava la giurisdizione – e di ricorso
incidentale del Marra, la Corte, a sezioni unite, con sentenza del
28 giugno 2006, accoglieva il primo motivo del ricorso principale,
dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle
domande afferenti al rapporto informativo dell’anno 1996,
dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e rinviava al
Tribunale di Monza in diversa composizione per il riesame.
La causa veniva riassunta davanti a tale Tribunale, il quale,
rilevato che l’unica domanda sulla quale il giudice di rinvio
doveva pronunciarsi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite

Con ricorso al Tribunale di Monza Rodolfo Marafioti,

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era quella relativa al rapporto informativo concernente l’anno
1996, rigettava tale domanda.
A seguito di gravame, la Corte d’appello di Milano, con la
sentenza qui impugnata, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, condannava in via equitativa Domenico Marra e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento, in solido,

rapporto informativo dell’anno 1996.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il Marafioti sulla base di j.

2g:e motivi. Resistono con

controricorso sia il Ministero che il Marra, il quale ultimo ha
proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi ex
art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale è denunziata
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Si deduce che la sentenza impugnata, nel confermare la
decisione di primo grado, ha ritenuto che la domanda relativa al
rapporto informativo dell’anno 1997 non dovesse formare oggetto
del giudizio di rinvio.
Ad avviso del ricorrente tale statuizione è errata, atteso che
le Sezioni Unite della Cassazione, nell’affermare la giurisdizione
del giudice ordinario in ordine al rapporto informativo dell’anno
1996 e nel ritenere assorbiti i restanti motivi, ha ritenuto
superfluo specificare che il giudizio di rinvio dovesse riguardare
anche la domanda relativa all’anno 1997, posto che

“l’art. 112

c.p.c. impone di pronunciare su tutta la domanda” e che “al
giudice di merito non è consentito frazionare il procedimento
decisorio in più pronunce aventi ad oggetto la stessa causa”.
3. Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza del
28 giugno 2006, hanno dichiarato “la giurisdizione del giudice

della somma di € 1.550 a titolo di danno morale relativo al

3

ordinario in ordine alle domande afferenti al rapporto informativo
dell’anno 1996”, ritenendo “assorbito l’esame degli altri motivi del
ricorso principale e del ricorso incidentale”.
L’odierno ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata,
deduce che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto avere ad oggetto
anche la domanda relativa al rapporto informativo dell’anno

Ma su tale domanda si erano già pronunciati, affermando la
loro giurisdizione, i giudici di merito, accogliendola per quanto di
ragione.
Il ricorrente non deduce che il primo ricorso per cassazione
avesse ad oggetto anche la statuizione relativa al rapporto
informativo dell’anno 1997 né, tanto meno, in violazione del
principio di autosufficienza, riporta le censure formulate con tale
ricorso avverso la sentenza che, declinando la propria
giurisdizione con riguardo alla domanda relativa al rapporto
informativo dell’anno 1996, aveva deciso quella attinente
all’anno 1997, limitandosi ad affermare che “l’assorbimento dei

restanti motivi” comportava che “tutte le statuiziont” della
sentenza impugnata fossero state travolte.
Ma, deve in contrario rilevarsi che tra tali statuizioni non
rientrano quelle per le quali si era formato il giudicato, per non
essere state specificamente impugnate con il primo ricorso per
cassazione.
Se è vero, poi, che a norma dell’art. 112 cod. proc. civ. il
giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ciò ovviamente
vale per le questioni non coperte dal giudicato.
4. Con il secondo motivo è denunziata violazione dell’art. 7
della L. 241/90 nonché omessa motivazione.
Si sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di
pronunciarsi in ordine alle dedotte violazioni del procedimento
relativo ai rapporti informativi, sul rilievo che tali questioni non
erano state dedotte con il ricorso introduttivo, ma solo nelle note
conclusive.

1997.

4

Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, è errata, dal
momento che con il ricorso introduttivo del giudizio era stata
dedotta l’illegittimità di detto procedimento.
5. Il terzo motivo denunzia violazione “dell’art. 5 L. 2248”
(?), all. E, dell’art. 68, comma 1, D. Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche nonché dell’art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d)

Si afferma che i rapporti informativi sono stati redatti da un
funzionario la cui nomina è stata impugnata dal ricorrente
davanti al giudice amministrativo; che a nulla rileva che tali
rapporti siano stati ratificati dal Ministero con l’adozione di un
giudizio finale, costituendo il relativo procedimento un atto
complesso in cui il vizio di un atto invalida l’intero procedimento;
che la privatizzazione del rapporto di lavoro non ha comportato,
diversamente da quanto sostenuto dal giudice d’appello, il
mutamento degli atti amministrativi in atti privatistici.
6. Con il quarto motivo è denunziata violazione degli artt.
1345 e 1324 cod. civ. nonché omessa o insufficiente motivazione.
Si afferma la natura ritorsiva dei rapporti informativi in
questione, evidenziandosi che tutti i punteggi sono stati attribuiti
al ricorrente per difetto, in conseguenza della impugnata
nomina, davanti al giudice amministrativo, ad opera del
ricorrente, della reggenza dell’Ufficio conferita al Marra. Anche i
giudizi espressi sul suo conto avevano natura ritorsiva, non
tenendosi conto che negli anni precedenti il ricorrente aveva
sempre avuto giudizi lusinghieri, conseguendo la qualifica di
ottimo, con l’attribuzione del punteggio massimo.
7. Con il quinto motivo è denunziata violazione dell’art. 97
Cost., dell’art. 58 bis D. Lgs. 29/93, e successive modifiche, e
dell’art. 23, lett. q), CCNL Comparto Ministeri 1994-97.
Si deduce che il reggente dell’Ufficio, in ragione
dell’impugnazione della sua nomina ad opera del ricorrente,
avrebbe dovuto astenersi dal redigere i rapporti informativi, a

dello stesso decreto legislativo.

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prescindere dalla avvenuta conferma di tali rapporti da parte
degli organi superiori.
8. I suddetti motivi (secondo, terzo, quarto e quinto) sono
inammissibili, in quanto privi di interesse in relazione all’ambito
del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio.
La sentenza impugnata ha infatti accertato il carattere

alla liquidazione del danno morale, onde non è dato
comprendere a quale fine tendono le censure volte alla
declaratoria di illegittimità del procedimento relativo ai rapporti
informativi.
Né il ricorrente ha dedotto sotto quali altri profili, oltre a
quelli relativi al carattere ingiurioso dei rapporti informativi e al
danno morale, raccoglimento delle censure potrebbe essergli
utile, limitandosi a criticare, con il sesto motivo, l’impugnata
sentenza con riguardo alla insufficiente liquidazione di tale
danno, senza alcun riferimento ad altre pretese o ad altre voci di
danno.
9. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1126,
2043, 2056, 2059 cod. civ. nonché omessa e insufficiente
motivazione.
Si sostiene che, ApItlf avendo la Corte di merito accertato che
con i rapporti informativi erano stati commessi i reati di ingiuria
e di diffamazione in danno del ricorrente, la somma di € 1.550
liquidata a titolo di danno morale è iniqua, non avendo la
sentenza impugnata tenuto conto della natura del danno,
dell’effettiva sofferenza patita dal ricorrente e della gravità
dell’illecito.
Peraltro, si aggiunge, la sentenza impugnata ha liquidato il
danno senza dar conto del processo logico e valutativo seguito
per la sua determinazione.
10. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, Domenico
Marra, denunziando violazione di legge, censura la sentenza
impugnata per avere ritenuto il carattere diffamatorio ed

ingiurioso e diffarnatorio dei rapporti informativi, provvedendo

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ingiurioso delle espressioni utilizzate nei rapporti informativi in
questione.
Da un lato, rileva il ricorrente, tali espressioni erano
rimaste in un ambito strettamente riservato; dall’altro esse, pur
avendo connotazione negativa, non erano offensive, riferendosi a
comportamenti non certo irreprensibili del predetto dipendente.
ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente perché
connessi, concernendo rispettivamente l’ammontare del
risarcimento del danno e il diritto a tale risarcimento.
11.1. Quest’ultimo motivo – il cui esame nell’ordine logico
precede la trattazione dell’altro – è infondato.
Come correttamente affermato dalla Corte di merito, le
espressioni utilizzate nei rapporti informativi in questione non
solo erano ingiuriose e diffamatorie e tendevano a porre in
cattiva luce il ricorrente (il medesimo è stato definito

presuntuoso, arrogante e sleale nonché soggetto che era solito
agire in modo abnorme), ma erano altresì del tutto gratuite, in
quanto tali giudizi ed espressioni non erano per nulla necessari
per descrivere eventuali carenze sulle attitudini lavorative e sulle
capacità professionali del Marafioti.
Diversamente da quanto assume il ricorrente incidentale,
dette espressioni non erano connotate dal requisito della
“riservatezza” (ai soli fini della diffamazione), essendo state
portate a conoscenza di un numero indefinito di persone,
ancorchè nell’ambito dello stesso ufficio del Marafioti e degli
uffici superiori.
11.2. Infondato è, infine, il sesto motivo del ricorso
principale.
La valutazione equitativa del danno discende dal disposto
di cui all’art. 432 cod. proc. civ., secondo cui, quando sia certo il
diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta il
giudice la liquida con valutazione equitativa.

11. Il sesto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del

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Il ricorso a tale forma di liquidazione implica un giudizio di
merito censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza dei
presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile
esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello
della sua insufficienza.
Nella specie la Corte di merito, dopo aver dato atto, nei
delle espressioni utilizzate nei confronti del Marafioti (v. infra,

sub n. 11.1), ha liquidato il danno in via equitativa,
quantificandolo in 1.550, evidentemente in relazione alla
effettiva entità e gravità di tali offese nonché alle sofferenze e al
turbamento d’animo procurati al predetto dipendente.
12. In conclusione devono essere rigettati entrambi i ricorsi,
previa compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto
riguardo al loro esito.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 6 novembre 2013.

termini sopra esposti) del carattere diffamatorio ed ingiurioso

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