Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29399 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Balnea di Castellano Cosima Damiana e C. s.a.s., in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli

43, presso lo studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva, rapp.to e

difeso dagli avv.ti Damascelli Antonio e Fabio Ciani, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 155/2007/02 depositata il 3/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Balnea di Castellano Cosima Damiana e C. s.a.s. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Bari n. 81/11/2006 che aveva respinto il ricorso avverso l’atto di diniego e contestuale recupero del rimborso IVA. La CTR riteneva che il sopravvenuto condono non valesse a consolidare i crediti Iva richiesti a rimborso e non vagliati dall’Amministrazione finanziaria. La CTR rilevava “ad abundantiam” che la società sia in primo che in secondo grado non aveva contestato o fatto riferimento alcuno al merito della contestazione mossa dall’Ufficio per motivare l’atto di diniego di rimborso e del contestuale recupero dell’imposta indebitamente percepita.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo (con cui deduce: “vizio di motivazione, omesso esame (motivazione) di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) la ricorrente assume che “i giudici di appello avrebbero omesso l’esame delle evidenti carenze probatorie incombenti sull’AF” ritenendo erroneamente che tale vizio non sarebbe stato eccepito dalla parte nei precedenti gradi di giudizio.

La censura è infondata. L’esame dell’atto di appello evidenzia come la società abbia con tale atto lamentato, sotto diversi profili, le determinazioni dei primi giudici limitatamente agli effetti “consolidanti” del condono (“vi è stato un pronunciamento dei primi giudici, ma sulla base di una normativa diversa ovvero precedente a quella cui inerisce la fattispecie del qua” “la commissione avrebbe preteso di risolvere la contraversia con l’applicazione di principi di cui alle sentenze dinanzi evocate … senza neanche farsi carico di ratificare se tali pronunce … s’identificassero con quella oggetto del presente giudizio … si configura de facto anche il vizio di omessa pronuncia per avere i primi giudici deciso … sulla base di un impianto normativo diverso da quello sottostante l’avviso di rettifica … per aver deciso la commissione sulla base di un motivo mai introdotto in giudizio dal ricorrente e non rilevabile di ufficio le violazioni” il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che il perfezionamento del condono non consentisse il consolidamento dei crediti iva), senza riferimento al merito delle contestazioni sollevate dall’Amministrazione; di talchè nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è ravvisabile alcuna deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento, in relazione alle censure sollevate con l’atto di appello.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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