Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29398 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22693/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabrina Verricchio

e dall’Avv. Domenico Parrella, elettivamente domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura

speciale in calce al controricorso);

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 2615/18/2014, depositata il 17-3-2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.F., medico convenzionato, chiedeva il rimborso dell’Irap pagata negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, per complessivi Euro 16.317,58, ritenendo insussistenti i presupposti per il pagamento dell’imposta.

2.La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo in parte il ricorso, ritenendo prescritto il diritto per l’anno 2004.

3.La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate in quanto i medici di base erano “parasubordinati”, sicchè non svolgevano attività autonomamente organizzata, non essendo necessarie prove “per la verifica dell’esistenza o meno di un’organizzazione quando questa è riferita a un’attività particolare come quella del medico di base”.

4.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

5.Resiste con controricorso il contribuente, che deposita memoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Anzitutto, si rileva che il ricorso per cassazione è ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente nel controricorso, avendo l’Agenzia delle entrate censurato la decisione di appello per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. La ricorrente, dunque, ritiene che la decisione di appello sia errata per violazione dei principi stabiliti da questa Corte in tema di verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap al medico convenzionato, censurando, quindi, una violazione di legge. Non vi è alcun contrasto, quindi, tra i motivi di doglianza indicati in rubrica (art. 360 c.p.c., n. 3) e quanto evincibile dalle argomentazioni riportate nel ricorso.

1.1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”, in quanto per il giudice di appello, operando il contribuente (medico convenzionato) in regime di parasubordinazione, la relativa attività non sarebbe per definizione assoggettabile all’Irap.

1.2.Tale motivo è fondato.

Invero, il giudice di appello ha ritenuto che i medici di base convenzionati, proprio perchè parasubordinari, non sono soggetti all’Irap, non svolgendo un’attività autonomamente organizzata. Pertanto, non sono necessarie prove per la verifica dell’esistenza o meno di un’organizzazione “quando questa è riferita a un’attività particolare come quella del medico di base”. L’esistenza di una organizzazione è esclusa proprio dalle circostanze che l’incarico è esercitato dal medico sotto il potere di sorveglianza delle Asl, che il medico deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata, che il numero di assistiti non può superare un numero massimo, che il trattamento economico è prestabilito, che il professionista “spende soltanto la propria opera, organizzata con decreti della ASL”.

In tal modo però il giudice di appello si è discostato dai principi di diritto stabiliti da questa Corte a sezioni unite (Cass. 9451/2016).

Invero, si è affermato che il presupposto dell'”autonoma organizzazione” chiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive, sicchè deve essere esclusa l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi (Cass.Civ., Sez. Un., 9451/2016).

In particolare, il presupposto impositivo per il professionista o per il lavoratore autonomo sussiste quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Inoltre, questa Corte, ponendosi sul solco tracciato dalle sezioni unite, ha affermato che non sussiste il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che si avvale nell’espletamento della propria attività professionale di una dipendente con funzioni di segretaria (Cass.Civ., 19 aprile 2018, n. 9786; analogamente nel caso in cui il professionista si avvalga di un assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo).

Nella specie, il giudice di appello, laddove ha affermato che i medici convenzionati, in ogni caso, per il loro rapporto di subordinazione, non sono assoggettabili ad Irap, non essendo mai possibile, nell’ambito della propria attività, la sussistenza della autonoma organizzazione, proprio per il peculiare regime giuridico loro applicabile, non ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, essendo, invece, necessario accertare in concreto la sussistenza della autonoma organizzazione, con riferimento anche alle spese sostenute per il lavoro altrui.

2.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che si adeguerà al principio di diritto suindicato e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2019

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