Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29397 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12028/2017 proposto da:

COMUNE DI CASTELLABATE (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del sindaco pro

tempore, con sede legale in (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avv. Fabio Amabili (C.F.: (OMISSIS)), con studio in Roma alla

Via Cicerone n. 49, presso cui è elettivamente domiciliato, come da

mandato rilasciato su foglio separato dal quale è estratta copia

informatica allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

“Trezene Village s.a.s.” di M.C. & C., nella persona del

socio accomandatario M.C., legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dagli Avv.ti Luca Grasso e Vincenzo Montone,

tutti domiciliati presso la Cancelleria delle sezioni Civili della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1402/2/2017 emessa dalla CTR Campania in data

17/02/2017 e notificata in data 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta

Andrea.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società CAMPING TREZENE S.A.S. di M.C. & C. proponeva appello avverso la sentenza n. 807/13/2007 della C.T.P. di Salerno, che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento in rettifica della tassa TARSU anno 2006, compensando le spese di giudizio.

La C.T.R. di Napoli – S.S. di Salerno, con sentenza n. 404/9/2010, riconosciuta la riduzione del 50% alla tariffa applicata, annullava l’atto impugnato, mandando la Comune al fine di provvedere alla nuova liquidazione.

A seguito della sentenza della S.C. n. 11436/15 del 30/6/2015 – adita dal Comune di Castellabate -, la CAMPING TREZENE S.A.S. riassumeva l’originario giudizio chiedendo, in base al quesito di diritto disposto dai giudici di legittimità, di “verificare se l’avviso di accertamento del Comune avesse già tenuto conto della riduzione della tariffa per le attività stagionali, di modo che, in tal caso, la sentenza impugnata avrebbe operato illegittimamente un ulteriore riduzione del 50%”.

Non si costituiva nel processo il Comune di Castellabate.

Con sentenza del 17.2.2017 la CTR Campania accoglieva l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) dal sollecito di pagamento del 7/2/2007, prot. n. 165 per la somma

di Euro 18.000,00, relativamente ai mq. 10.000 di superficie utilizzata dalla CAMPING TREZENE S.A.S. per campeggio turistico, si evinceva che il Comune di Castellabate non aveva operato alcuna riduzione della tariffa TARSU, nell’anno in contestazione, per l’attività stagionale;

2) infatti, indipendentemente dalle dichiarazioni dell’ente, se si considerava la misura dell’aliquota applicata l’aliquota della tariffa dell’epoca (Euro 1,82/mq.) alla superficie dell’arenile (mq. 10.000), appariva di tutta evidenza la mancanza di qualsiasi riduzione (10.000 x 1,80 = Euro 18.000,00).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di

Castellabate, sulla base di due motivi.

La Trezene Village s.a.s. di M.C. & C. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va evidenziato che, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione di legge”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l'”infedele esecuzione del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio” e l'”error in procedendo per omessa valutazione del provvedimento impugnato in primo grado”, per aver la CTR, in sede di rinvio, fondato la propria decisione su un provvedimento (l’avviso “L6-3 del 07.02.2007, prot. n. 165”) che non era stato oggetto di impugnazione.

2.1. Il motivo è infondato.

Anche a voler prescindere dal rilievo secondo cui la contribuente avrebbe dovuto dolersi, se del caso, dell’avvenuta violazione dell’art. 394 c.p.c., laddove ha omesso di indicare, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), le norme di diritto su cui si fonda il motivo di doglianza, dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2) si evince che in data 7.2.2007, con il numero di protocollo 165, è stato adottato un sollecito di pagamento per la somma di Euro 18.000,00, relativamente proprio ai 10.000 mq. Di superficie utilizzata dalla Camping Trezene s.a.s. per il campeggio turistico. Ragion per cui tale atto ha preceduto l’avviso di accertamento in rettifica “L6 – 1049 del 3.4.2007” oggetto di impugnazione.

La contribuente non ha neppure dedotto che alla base del sollecito di pagamento, preso in considerazione dalla CTR al fine di porre in essere l’accertamento demandatogli da questa Corte (vale a dire, per verificare se l’avviso di accertamento già tenesse conto della riduzione del 50% della tariffa per le attività stagionali), vi fossero elementi (aliquota applicata, superficie dell’arenile utilizzata) differenti rispetto a quelli contemplati nell’avviso di accertamento in rettifica.

In quest’ottica, la CTR ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte nel disporre il rinvio (“Nel caso in esame lo stesso

Comune, come già evidenziato, riconosce di avere, comunque, concesso la riduzione del 50% della tariffa per le attività stagionali, e tuttavia la sentenza impugnata, evidentemente non tenendo conto della medesima riduzione asseritamente già concessa dal Comune (accertamento che, comunque, dovrà essere verificato dal giudice di rinvio), ha annullato l’avviso di liquidazione affermando che compete la riduzione del 50%, senza specificare se l’avviso di accertamento già tenesse conto di tale riduzione, perchè in tal caso la sentenza avrebbe operato illegittimamente una ulteriore riduzione del 50% su un importo già ridotto di tale percentuale dal Comune per la

riconosciuta attività stagionale.”.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65,66 e 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, il “difetto di istruttoria e di motivazione”, il “travisamento della documentazione”, l'”omessa valutazione di elementi essenziali ai fini del decidere”, la “non applicabilità della riduzione per omessa denuncia”.

3.1. Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018).

In secondo luogo, la relativa doglianza, consacrata allora nel terzo motivo, era già stata disattesa da questa Corte con la pronuncia n. 11436 del 30.6.2015, sulla base della seguente considerazione: “Anche se al fine di ottenere la riduzione per attività stagionale la società ha l’onere di presentare la relativa denuncia al fine di consentire il controllo amministrativo per ottenere la riduzione nell’anno successivo alla presentazione, nel caso di specie, lo stesso Ente, così come affermato dalla CTR, riconosce di avere, comunque, concesso la riduzione del 50% della tariffa per le attività stagionali, superando, di fatto, anche il necessario preventivo obbligo della denuncia a fini Tarsu per le attività stagionali”.

D’altra parte, premesso che il precedente ricorso per cassazione è stato accolto, limitatamente al primo motivo, per un vizio di violazione di legge, va ricordato che, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione. Invero, nella prima ipotesi (ed è il caso di specie) il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, a differenza del caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, nella quale ipotesi il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Sez. 3, Sentenza n. 16660 del 06/07/2017; conf. Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 03/06/2020).

In terzo luogo, non essendovene menzione sia nella sentenza qui impugnata sia nell’ordinanza di cassazione con rinvio, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione con quale atto avesse dapprima sollevato e poi reiterato la questione concernente la mancanza dei presupposti di legge necessari per il riconoscimento della riduzione della Tarsu per via della stagionalità dell’attività espletata.

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori come per legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA