Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29395 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22749-2016 proposto da:

R.F., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, nonchè quale socio della CO.RI. SAS DI

A.C., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati PATRIZIO MAGGI, PATRIZIO CITTADINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1025/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.F., quale titolare della omonima ditta e socio della Co.ri. s.a.s. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, aveva recuperato a tassazione per il periodo di imposta 2007 il maggior reddito d’impresa.

La CTP di Frosinone aveva rigettato il ricorso.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 23.2.2016 rigettava il gravame ritenendo infondate le censure svolte.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in data 28 novembre 2017 parte ricorrente presentava istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 8, conv. in L. 21 giugno 2017 corredata da documentazione attestante il pagamento della prima rata;

il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, comma 10, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” nonchè che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.”;

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);

le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult, prop., cit.);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di procedimento iniziato in data antecedente al 30 gennaio 2013 (Cass., 10 luglio 2015, n. 14515; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2014, n. 3774; Cass. Sez. U., 4 febbraio 2014, n. 2395).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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