Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29395 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. un., 15/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 15/11/2018), n.29395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17174-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO CAVALIERE;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

189/2017 del GIUDICE DI PACE di MERCATO SAN SEVERINO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/09/2018 dal Consigliere FABRIZIA GARRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga

il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

RILEVATO

1. che con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2016 M.E. ha convenuto in giudizio l’Inps e ne ha chiesto, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, la condanna al pagamento della somma di Euro 2.363,70 a titolo di differenze dovute in relazione alla perequazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni 2012 e 2013;

2. che nel costituirsi in giudizio l’Inps ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la giurisdizione della Corte dei Conti;

3. che con ricorso notificato il 5 luglio 2017 l’Inps ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti a questa Corte di Cassazione evidenziando che, come risulta dall’estratto contribuivo depositato e riprodotto nel corpo del ricorso, la M. ha svolto tutta la sua attività lavorativa alle dipendenze di un’ Amministrazione statale – la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze – e, dal dicembre 2008, è titolare di una pensione di vecchiaia liquidata dall’Inpdap, oggi erogata dall’Inps succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente soppresso dall’art. 21 del D.L. n. 201 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012;

4. che M.E. si è costituita insistendo per l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; in particolare la ricorrente ha sostenuto che la richiesta avanzata con il suo atto di citazione non afferisce all’accertamento del trattamento pensionistico ma, piuttosto, alla corresponsione di somme maggiori dovute in virtù del ritardo e della parziale omissione di pagamento della perequazione della prestazione pensionistica;

5. che ad avviso della M., a norma dell’art. 7 c.p.c., comma 3 bis, modificato dalla L. n. 69 del 2009, rientrano nella giurisdizione del giudice di pace, senza alcun limite di valore, le controversie che hanno ad oggetto gli interessi e gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; sostiene che la perequazione del trattamento pensionistico deve essere qualificata come “interesse compensativo” da corrispondere sulla prestazione principale per ristabilire l’equilibrio economico del creditore, il pensionato, che ha versato in anticipo all’Inps i contributi previdenziali durante l’arco della vita lavorativa per beneficiare della prestazione solo al momento del raggiungimento dell’età pensionabile; sottolinea che, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, è venuta meno la clausola di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 e sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie concernenti il rapporto pensionistico del personale il cui rapporto di lavoro trova fonte in contratti collettivi la cui competenza è stata poi trasferita al giudice di pace per quanto concerne specificatamente gli accessori della prestazione qual è, appunto, il trattamento perequativo, erogato per adeguare la prestazione al costo della vita e calcolato annualmente sulla base degli indici Istat, al momento della sua formazione e prima di divenire parte integrante della prestazione previdenziale;

6. che L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ. ed ha evidenziato che in data 27 dicembre 2017 il giudizio, mai sospeso, è stato definito con sentenza; nel rammentare che ciò non preclude la decisione del regolamento proposto, ha insistito per la giurisdizione del giudice contabile.

7. che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

RITENUTO

8. preliminarmente che, una volta proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l’interesse del ricorrente a coltivare il regolamento (cfr. Cass. Sez. U. 11/05/2018 n. 11576, 14/05/2015 n. 9861, 16/05/2014n. 10823), rileva il Collegio che la controversia in relazione alla quale è chiesto il regolamento di giurisdizione ha ad oggetto una domanda di ricalcolo della pensione INPS n. 17544807, ex Inpdap – erogata a decorrere dal dicembre 2008 in favore della signora M.E. già dipendente della Direzione Territoriale dell’Economia e Finanze di Salerno e della Agenzia delle Entrate – per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 25, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 1, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”;

8.1. che La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo – 30 aprile 2015, n. 70 ha rammentato che “la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost., comma 2” ed ha chiarito che si tratta di strumento che innerva contestualmente il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., applicato anche ai trattamenti di quiescenza intesi quale retribuzione differita (cfr. fra le altre, Corte Cost. n. 208 del 2014 e n. 116 del 2013) e del citato art. 38 Cost. cui è strettamente interconnesso;

8.2. che la tecnica della perequazione è finalizzata a determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario nel perseguimento degli interessi tutelati dall’art. 36 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2, e del progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3 Cost., comma 2, così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici (cfr. Corte Cost. n. 70 del 2015 cit.);

8.3. che, pertanto la domanda di riconoscimento del diritto alla perequazione non ha ad oggetto “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali” che, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3 bis, rientrano nella competenza esclusiva del giudice di pace;

8.4. che essa attiene piuttosto all’accertamento della misura della prestazione previdenziale, in relazione ad aumento per legge connessi al periodico adeguamento al costo della vita, e, in quanto diretti ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale derivante da rapporto di pubblico impiego, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. Sez. U. 09/06/2016 n. 11849 ed anche Cass. Sez. U. 27/03/2017 n. 7755, 10/06/2012 n. 10131);

9. che in conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti e rimette le parti davanti alla competente sezione giurisdizionale regionale che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti e rimette le parti davanti alla competente sezione giurisdizionale regionale che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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