Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29394 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 21/10/2021), n.29394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5113-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., AF LOGISTIC SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CIROTTI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

BROCCOLINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali-

avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso

incidentale condizionato.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha accolto l’appello della spa AF Logistic, incorporante della spa FM, e di B.G. contro la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario avverso l’avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, qualificando come cessione di azienda, da B. alla spa FM, la sequenza negoziale così strutturata: atto di costituzione, da parte del B. della srl Majera con capitale di 10.000,00 Euro; atto, deliberato dalla srl Majera e registrato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, art. 4, lett. a), n. 3, di aumento di capitale, da 10.000,00 a 110.000,00 Euro, con contestuale sottoscrizione dell’aumento da parte del socio unico B. mediante conferimento di azienda agricola; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella s.r.l. Mayera, da B. in favore della FM spa;

2. la CTR ha annullato l’avviso ritenendo che il D.P.R., art. 20, non consentisse l’operazione di ri-qualificazione di atti distinti come collegati negli effetti economici: “l’imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione e non i suoi effetti economici. E’ assolutamente illegittimo l’operato dell’ufficio che, in mancanza di una specifica norma di legge, pretende di interpretare unitariamente, traverso la configurazione di un’unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell’imposta di registro che è una imposta di atto a distinta ed autonomia imposizione”;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentandone la illegittimità per contrasto con il D.P.R., art. 20, come interpretato da numerose sentenze di questa Corte di Cassazione (citate in ricorso);

4. spa AF Logistic e B.G. resistono con controricorso, illustrato con memoria. Propongono ricorso incidentale condizionato con cui denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di decidere sulla eccezione di inosservanza, da parte dell’Ufficio, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, e, sotto la rubrica di “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis – Riproposizione del motivo di appello non esaminato dalla CTR”, rinnovano detta eccezione già fatta valere contro la decisione di primo grado;

5. la Procura Generale ha depositato requisitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è infondato: L’avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo cui: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Il testo della norma è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), in modo che esso prevede: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha stabilito che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico, art. 20, comma 1, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La Corte Costituzionale, con sentenza 158/2020, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe”. In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l’imposta di registro, “marcatamente un’imposta “d’atto”” (punto 5.2.2. del “Considerato in diritto” della citata sentenza n. 158 del 2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. La Corte Costituzionale ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n. 39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità”, sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24,81,97,101,102 e 108 Cost..

Ciò posto, l’affermazione cardine della sentenza impugnata (v. punto 2. della superiore premessa) è ineccepibilmente corretta;

3. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;

4. il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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