Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29394 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25850-2014 proposto da:

CENTO LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente dall’avvocato LUIGI

FERDINANDO EERARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/37/2919dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, con sentenza n. 924/10/14 dell’11 aprile 2014, pubblicata il 13 maggio 2014, in riforma della appellata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara n. 88/2/10 del 29 marzo 2010, ha rigettato il ricorso della contribuente Centoleasing s.p.a. avverso l’avviso di accertamento, notificato il 31 marzo 2009, del maggior reddito di C 2.462.230,00 ai fini della imposta sul reddito delle società dovuta per l’anno 2006.

2. – Con atto del 28 ottobre 2014 la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 5 dicembre 2014.

4. – Con memoria del 6 ottobre 2017 la ricorrente ha chiesto la sospensione del processo, allegando copia della domanda presentata per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

5. – Con memoria del 13 ottobre 2018 la resistente Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi del citato D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, esponendo e documentando che, giusta nota della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Ferrara del 3 ottobre 2018, la contribuente si era utilmente avvalsa delle definizione agevolata della controversia e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del citato D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA