Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29392 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 18168-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domici±ato in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIULIANI, che lo

rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 123/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 123/21/13 del 9 aprile 2013, pubblicata il 20 maggio 2013, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 140/54/10 del 1 marzo 2010, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente G.P. avverso l’avviso di liquidazione, notificato il 10 febbraio 2009, recante l’importo complessivo di Euro 7.393,30 a titolo di imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e sanzioni pertinenti, dovute in seguito alla decadenza delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in relazione alla compravendita dell’immobile, sito in (OMISSIS), stipulata con rogito del notaio P.P.G. n. (OMISSIS) di rep. del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS).

2. – Il contribuente, con atto del 4 luglio 2014, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è tardivamente costituita al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata – in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – osservando: il contribuente ha proceduto all’acquisto dell’appartamento di via Quadroni, dopo che aveva alienato (il 1 marzo 2006) altro immobile, acquistato (l’8 aprile 2003) fruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa; in relazione al secondo acquisto, sebbene tempestivamente effettuato entro un anno dalla vendita del primo immobile, non spettano le agevolazioni in parola, in quanto l’acquirente non ha provato di aver adibito l’immobile a propria abitazione principale, come prescritto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della tariffa.

2. – Il ricorrente denunzia con l’unico motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II – bis, della Tariffa, parte prima e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1.

Deduce il ricorrente: la norma (come modificata dalla legge finanziaria del 1996) non reca alcuna espressa comminatoria di decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, qualora il contribuente, acquistato un secondo appartamento – previa vendita di quello precedentemente comprato colle agevolazioni – non adibisca l’immobile a propria abitazione principale; nella (1AAA-e,ccLjt,0 specie concorrono tutte le condizioni per le agevolazioni in quanto esso contribuente risiede nel comune ove è ubicato l’immobile; non è titolare in via esclusiva, nè in comunione col coniuge, della proprietà, dell’usufrutto, dell’uso o del diritto di abitazione di altro immobile sito nel medesimo comune ove è ubicato quello acquistato; non ha, neppure pro quota, la proprietà, l’usufrutto, l’uso o l’abitazione di altro appartamento acquisto con le agevolazioni fiscali.

Soggiunge il ricorrente che, peraltro, l’adempimento del supposto onere di adibire l’immobile ad abitazione principale sarebbe giuridicamente impossibile nei casi di acquisto della nuda proprietà ovvero dell’acquisto di un fabbricato in costruzione o già concesso in locazione a terzi; sicchè ” la palese incertezza che connota il predetto adempimento ” e/o la inesigibilità del medesimo, nei casi indicati, conducono alla conclusione che la decadenza delle agevolazioni non debba dipendere dalla mancata destinazione dell’immobile, da parte dell’acquirente, a propria abitazione principale.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, comma 4, ultimo periodo, della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, stabilisce che le disposizioni relative alla decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa in caso di alienazione dell’immobile acquistato con i benefici fiscali prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del trasferimento, non si applicano qualora ” il contribuente, entro un anno dalla alienazione dell’immobile (…) proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale “.

3.2 – Secondo l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, ” come si desume dal tenore letterale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, n. 4, parte prima, della tariffa allegata, il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici, ne abbia poi acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, giustificandosi la differenza rispetto alla prima compravendita, relativamente alla quale è sufficiente stabilire la residenza nel comune ove è ubicato il bene, attesa l’intenzione del legislatore di non favorire operazioni meramente speculative ” (Sez. 5, sentenza n. 13343 del 28/06/2016, Rv. 640169 – 01; cui adde Sez. 6-5, ordinanza n. 3713 del 13/02/2017, Rv. 6432 08 – 01; Sez. 5, sentenza n. 17148 del 28/06/2018, Rv. 649399 01; Sez. 5, sentenza n. 18211 del 16/09/2016, Rv. 641052 – 01 Sez. 5, sentenza n. 24253 del 27/11/2015, Rv. 637562 – 01; Sez. 5, sentenza n. 2266 del 03/02/2014, Rv. 629438 – 01; Sez. 5, sentenza n. 13291 del 17/06/2011, Rv. 618463 – 01).

In particolare questa Corte suprema di cassazione ha, ancora, affermato che, ai fini della conservazione della agevolazione in parola, è necessario che la destinazione ad abitazione principale del (secondo) appartamento acquistato (entro l’anno dalla alienazione del primo) sia formalmente comprovata dalle risultanze anagrafiche, essendo ininfluenti le situazioni di mero fatto difformi dagli atti dello stato civile (Sez. 6- 5, ordinanza n. 3713 del 13/02/2017, Rv. 643208 – 01 e Sez. 5, sentenza n. 2266 del 03/02/2014).

E la essenzialità del requisito della effettiva destinazione ad abitazione principale del secondo immobile comporta il corollario della decadenza della agevolazione nei casi in cui il nuovo acquisto concerna la nuda proprietà (Sez. 5, sentenza n. 1714 8 del 28/06/2018, Rv. 649399 – 01) ovvero una quota in comunione pro indiviso ” particolarmente esigua “tale non assicurare all’acquirente il godimento dell’immobile come abitazione propria (Sez. 5, sentenza n. 13291 del 17/06/2011, Rv. 618463 – 01).

3.3 – Ai superiori principi il Collegio, pienamente condividendoli per le ragioni ampiamente illustrate nei pertinenti arresti, si uniforma.

Consegue il rigetto del ricorso.

3.4 – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio, in quanto la vittoriosa intimata non ha svolto difese.

3.5 – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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