Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29391 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2625-2006 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE

PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato VOCINO ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE LUCA NAZARIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE BARI in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2005 del TRIBUNALE DI BARI sezione

distaccata di APRICENA, depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.L., opponente L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza-ingiunzione del 9.6.03, con la quale l’agenzia delle Dogane – Circoscrizione Doganale di Bari le aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 17890,06 per la violazione di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 19 a seguito di accertamento di opere abusive eseguite in agro di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione deducente tre motivi contro la sentenza del Tribunale di Lucera – sez. dist. di Apricena del 12.7-16.9.05, con la quale è stata respinta la sua opposizione, ritenendosi il provvedimento impugnato completo e chiaro in tutti i suoi elementi formali e sostanziali, con specifico riferimento al fatto ascritto, alle norme violate ed ai criteri determinativi della sanzione, non ravvisandosi al riguardo facoltà di partecipazione del trasgressore, disattendendo infine l’eccezione di prescrizione, attesa la permanenza dell’illecito.

L’ufficio intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con i tre motivi vengono dedotte:

a) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 16 e 18 per indeterminatezza ed incompletezza della contestazione ed assenza nel provvedimento impugnato degli elementi formali e sostanziali di una ordinanza ingiunzione;

b) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 per mancata partecipazione dell’interessato al procedimento sanzionatorio, facoltà che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito troverebbe fondamento nelle citate disposizioni sul procedimento amministrativo in generale;

c) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative “si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui è stata commessa la violazione la quale si pone quale fonte – dell’obbligazione, mentre l’ordinanza di pagamento ha l’unico effetto di determinare la somma dovuta”.

Le censure vanno tutte disattese per le seguenti rispettive ragioni:

a) difetto di specificità e di autosufficienza, riproponendosi, senza riportare il testo del provvedimento sanzionatorio, le medesime censure svolte in sede di opposizione, che tuttavia il giudice di merito ha puntualmente e motivatamente disatteso, ritenendo l’ordinanza completa in tutti i suoi elementi essenziali (richiami alla normativa violataci precedenti accertamenti espletati anche alla presenza dell’interessataci riferimento alle opere abusive ed alla relativa località, agli accertamenti compiuti ed ai criteri seguiti per la concreta quantificazione della sanzionerei doppio del minimo, ed alla facoltà di proporre opposizione),senza specificamente attaccare le menzionate ragioni reiettive;

b) manifesta infondatezza della doglianza,alla luce della consolidata giurisprudenza secondo la quale le disposizioni regolanti il procedimento sanzionatorio dettate dalla L. n. 689 del 1981 costituiscono un complesso normativo unitario e completo, prevalente per la sua specialità rispetto a quelle contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo (v. S.U. 9561/06), nell’ambito del quale la facoltà di partecipazione dell’interessato è prevista dall’audizione di cui all’art. 18, comma 2, richiesta che neppure si precisa di aver proposto (e, quand’anche disattesa, non avrebbe comportato la nullità del procedimento: v. S.U. n. 1786/10), mentre nessuna specifica facoltà interlocutoria è accordataci fini della determinazione in concreto della sanzionai cui limiti sono predeterminati per legge e la cui quantificazione è rimessa alla facoltà discrezionale della P.A., con possibilità comunque di successiva verifica di legittimità dell’esercizio del relativo potere esercizio in sede di opposizione; ed a tal proposito la censura risulta anche generica, non precisandosi se in quali termini sia stata contestata in sede oppositiva la misura della subita sanzione.

c) assoluta genericità della doglianza, che non attacca l’adeguata ratio reiettiva esposta dal giudice di merito, secondo cui il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere dalla cessazione della permanenza della condotta illecita.

Il ricorso va conclusivamente respinto; nulla sulle spese, in mancanza di resistenza dell’ufficio intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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