Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29391 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. un., 15/11/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 15/11/2018), n.29391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29182-2016 proposto da:

TECNICA 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO IRTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATA ANGELINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO

DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

F.D., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2451/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

l’08/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;

uditi gli avvocati Augusto Sinagra per delega dell’avvocato Renata

Angelini e Vittorio Cesaroni per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile (per difetto di legittimazione dell’appellante) e improcedibile (per sopravvenuto giudicato nelle more del giudizio) l’appello proposto da Tecnica 2000 s.r.l. avverso la sentenza pronunciata dal TAR Abruzzo nell’ambito di un contenzioso riguardante l’annullamento di una Delib. Giunta Regionale abruzzese riguardante il titolo rilasciato dalla scuola gestita dalla società appellante. Conseguentemente ha ritenuto assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulata dall’appellante con riferimento ad asseriti contrasti della normativa nazionale con quella dell’Unione Europea in materia di riconoscimento del valore abilitante del titolo professionale in questione; ha anche aggiunto che comunque tale questione era inammissibile in quanto sollevata per la prima volta nel giudizio di appello.

Tecnica 2000 s.r.l. ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite per rifiuto di giurisdizione sotto il profilo dell’illegittimo diniego di sottoposizione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La Regione Abruzzo, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si sono difesi con un unico controricorso. La ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La violazione dell’obbligo di rimessione alla Corte di giustizia delle questioni relative all’interpretazione delle norme dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., non integra infatti una questione inerente alla giurisdizione nè secondo l’accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari, perchè le norme sul riparto di giurisdizione, tipiche ed esclusive dell’ordinamento nazionale italiano, non contemplano la Corte di giustizia dell’Unione Europea tra i destinatari del riparto; nè secondo l’accezione funzionale indicata da Cass. Sez. U. 30254/2008, dato che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela giurisdizionale nel caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale (cfr. Cass. Sez. U. 31226/2017, in motivazione, e ivi ulteriori riferimenti).

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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