Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29391 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 13/11/2019), n.29391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10045-2014 proposto da:

D.S.A., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA A. GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato VITO MASSARI,

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.,02/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05;07/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 402/38/13 del 17 aprile 2013, pubblicata il 22 ottobre 2013, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 74/1/11 del 14 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti G.M. e D.S.A. avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, notificato il 18 giugno 2009, recante l’importo complessivo di Euro 41.824,67 a titolo di imposta di registro integrativa e di imposte catastale e ipotecaria, sanzioni, interessi e accessori pertinenti dovuti in dipendenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa in relazione alla compravendita del fabbricato sito in (OMISSIS), stipulata il (OMISSIS) tra la D.S. (alienante) e il G. (acquirente) con rogito del notaio C.N., registrato l'(OMISSIS).

2. – I contribuenti, con atto del 17 aprile 2014, hanno proposto ricorso per cassazione.

E, mediante memoria, recante la data del 18 giugno 2019, depositata il 19 giugno 2019, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

3. – La Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso del 3 giugno 2014.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale (in riforma della sentenza appellata) ha motivato il rigetto del ricorso dei contribuenti, osservando che a loro non spettano le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, in quanto l’immobile trasferito deve considerarsi, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, abitazione di lusso, in quanto la relativa superficie utile è superiore a mq. 240,00.

In proposito, laddove la Commissione tributaria provinciale sulla base delle relazioni dei consulenti tecnici dei ricorrenti aveva determinato in misura inferiore a mq. 240,00 la superficie utile della unità immobiliare (mq. 237,15), la Commissione tributaria regionale, recependo la tesi della appellante Agenzia delle entrate, fondata sulle evidenze catastali e sulla relazione della Agenzia del territorio, ha stabilito che la superficie utile del fabbricato è di complessivi mq. 255,50 (piano terra mq. 156,08 + primo piano mq. 99,42), censurando che la difesa tecnica dei contribuenti aveva escluso “senza motivo” dal computo della superficie utile mq. 7,02 del piano terra.

2. – Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano promiscuamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, “mancanza di motivazione e/o motivazione meramente apparente; omessa valutazione mezzi di prova”.

I ricorrenti espongono che nel giudizio di secondo grado, con ulteriore relazione del 16 gennaio 2012 (trascritta nel corpo del ricorso), depositata il 25 maggio 2012, il consulente tecnico, architetto P.A., (a integrazione della consulenza prodotta in prime cure) aveva certificato di aver determinato la superficie utile mq. 237,15 mediante misurazioni, eseguite in loco, riportando ” la superficie di calpestio dall’andamento dello zoccolino interno ” sull’elaborato planimetrico con scala 1:50; e, soprattutto, aveva spiegato la divergenza rispetto alle evidenze catastali – risalenti al 1985 ed elaborate (in occasione del condono edilizio) su planimetrie con scala, peraltro, meno accurata 1:200 – facendo presente che, dopo la rilevazione catastale a cagione delle infiltrazioni di acqua dal confinante terrapieno, l’alienante, in epoca antecedente alla vendita, aveva fatto costruire una controparete in muratura la quale aveva comportato la conseguente riduzione della originaria superficie utile.

Censurano, pertanto, i ricorrenti che la Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare la ridetta consulenza tecnica e, segnatamente, il fatto della realizzazione della controparete la quale aveva ridotto la originaria superficie utile riportata nella planimetria catastale.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

E’ assorbente il rilievo dell’omesso esame da parte del giudice a quo del fatto decisivo, prospettato nel giudizio di merito dagli odierni ricorrenti, della realizzazione della controparete in muratura, colla (conseguente) riduzione della originaria superficie utile, censita in catasto.

Il limitato scarto nella determinazione della superficie utile dell’immobile tra le risultanze catastali (mq. 255,50) e la rilevazione eseguita dal consulente tecnico dei contribuenti (mq. 237,15) rende decisivo il fatto in parola, in relazione al limite di mq. 240,00 stabilito del D.M. 2 agosto 1969, art. 6.

Conseguono, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio (in diversa composizione), per nuovo, compiuto e motivato esame del materiale probatorio, acquisito in atti, nonchè per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA