Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29390 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35285-2018 proposto da:

D.S.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO, AMA SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2680/2018 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.S.S. propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2680/4/18, depositata il 26/4/2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, appellata da Equitalia Sud spa, ha ritenuto legittimo il preavviso di fermo amministrativo a carico della contribuente, in relazione ad un debito di complessivi Euro 6.572,16, scaturito da alcune cartelle di pagamento rimaste insolute.

Il giudizio di secondo grado ha rilevato che la contestata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento è stata effettuata ritualmente, com’è desumibile dalla documentazione prodotta in appello dall’Agente della riscossione, e che alcuna di dette cartelle risulta essere stata impugnata, nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, per cui la procedura di iscrizione del fermo era stata legittimamente avviata, essendo irretrattabile il cautelando credito tributario.

Resiste con controricorso Agenzia delle entrate, mentre Agenzia delle entrate Riscossione, Regione Lazio ed AMA s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso la contribuente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, nn. 5 e 3, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 54, degli artt. 112 e 342 c.p.c., per non avere la Commissione tributaria regionale considerato che con l’appello incidentale condizionato l’allora appellata aveva sostenuto che la notifica di talune cartelle di pagamento era stata eseguita ad un indirizzo errato (al numero civico (OMISSIS) anzichè al 9), cioè in luogo diverso da quello di residenza della D.S., come comprovato da certificato anagrafico depositato il 30/11/2017, e che altre cartelle erano state notificate al numero civico (OMISSIS), mediante consegna al portiere, ma senza che fosse inviata, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, la successiva raccomandata informativa, formalità necessaria per il perfezionamento del procedimento di notificazione.

La censura è fondata nei termini di seguito precisati.

La sentenza impugnata, invero, non solo ha – correttamente – ammesso la produzione in appello della documentazione contestata, consentendolo il D.Lgs., art. 58, nella lettura datane da questa Corte di legittimità (ex multis Cass. n. 10311/2020), ma ha esaminato la predetta documentazione e, sulla base di questa, ha ritenuto perfezionata la notificazionè delle cartelle di pagamento in questione, sia di quelle notificate a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, sia di quelle notificate “mediante messo notificatore”, in tal modo escludendo apoditticamente la fondatezza delle contestazioni svolte dalla contribuente sia in primo che secondo grado.

Orbene, come si ricava dalla sentenza impugnata e come pure precisato nella memoria difensiva di parte ricorrente, le cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), sono state notificate civico n. (OMISSIS) e non n. (OMISSIS), mediante consegna del plico a persona che ne ha accettato la ricezione (con firma illeggibile).

La doglianza non si confronta con la consolidata giurisprudenza della Corte secondo la quale, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario; di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n. 28872/2018).

La ricorrente, erroneamente, ritiene decisiva la residenza anagrafica, e nulla deduce in al domicilio fiscale, laddove invece la cartella esattoriale può essere notificata, com’è appunto accaduto nel caso in esame, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario/agente della riscossione, mediante raccomandata con avviso d ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e ss., è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con la prova contraria del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne cognizione.

Erronea appare anche l’affermazione della contribuente circa l’invalidità della notifica della cartella n. (OMISSIS), avvenuta in modo diretto, sempre ai sensi del D.P.R. cit., art. 26, comma 1, come pure accertato dal giudice di appello, perchè non seguita dalla successiva raccomandata informativa, con applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, atteso che il più volte richiamato art. 26 nulla prevede in merito all’invio della raccomandata informativa, qualora l’Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori, limitandosi a stabilire che ” (…) la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2, o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” (Cass. n. 16949/2014; n. 10037/2019; n. 16824/2020).

Per quanto concerne, infine, la notificazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), che secondo la decisione impugnata è stata eseguita messo notificatore”, la ricorrente ne deduce l’invalidità, stante la consegna sempre al portiere, non seguita dall’invio della raccomandata informativa.

La doglianza è fondata poichè, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, “La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4,” (Cass. n. 2229/2020, n. 3732/2019).

Ne discende la cassazione della sentenza di secondo grado e, in accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, la declaratoria d’insussistenza del credito tributario recato dalla suddetta cartella di pagamento, laddove invece i credit recati dalle altre cartelle, costituenti presupposto dell’impugnato provvedimento di preavviso di fermo, a cui notificazione risulta ritualmente eseguita, non può più essere posto in discussione.

L’evolversi della vicenda processuale e l’esito complessivo della controversia giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA