Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29390 del 15/11/2018
Cassazione civile sez. un., 15/11/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 15/11/2018), n.29390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10423-2016 proposto da:
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355,
presso l’Ufficio di rappresentanza della regione stessa,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINICIO MARTINI;
– ricorrente –
contro
SIR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANDREA PAVANINI e GIAMPAOLO
CORTELLAZZO-WIEL;
ISONTINA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
RENATO FUSCO;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI CORMONS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5163/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 12/11/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
MATERA MARCELLO, che ha concluso in via principale per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Beatrice Croppo per delega dell’avvocato Vinicio
Martini, Renato Fusco e Carlo Albini per delega dell’avvocato Andrea
Manzi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito del contenzioso introdotto da SIR s.r.l. per il rilascio di un suolo di sua proprietà illegittimamente occupato ed espropriato e per il conseguente risarcimento del danno, il Consiglio di Stato ha respinto, tra l’altro, l’appello incidentale della Regione Friuli Venezia Giulia, indicata quale responsabile del danno nella sentenza del TAR impugnata, disattendendo in particolare la censura di extrapetizione sollevata dalla Regione, la quale sosteneva che la domanda risarcitoria della SIR non era in realtà rivolta nei suoi confronti.
La Regione ricorre quindi per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.
Le intimate SIR s.r.l. e Isontina Ambiente s.r.l. (società derivante da vicende societarie che avevano interessato l’originario espropriante Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali – CISA) resistono con separati controricorsi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso recano entrambi la censura di “rifiuto di giurisdizione”, sotto il profilo, il primo, della ultrapetizione e, il secondo, della omissione di pronuncia o di esame di un punto della controversia da parte del Consiglio di Stato, in violazione dell’art. 112 c.p.c..
Essi sono pertanto inammissibili perchè, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la violazione dell’art. 112 c.p.c. costituisce error in procedendo, non vizio attinente alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni (ex multis, Cass. Sez. U. 16849/2012, 1378/2006, 8229/2002).
L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018