Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29390 del 15/11/2018

Cassazione civile sez. un., 15/11/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 15/11/2018), n.29390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10423-2016 proposto da:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355,

presso l’Ufficio di rappresentanza della regione stessa,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINICIO MARTINI;

– ricorrente –

contro

SIR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA PAVANINI e GIAMPAOLO

CORTELLAZZO-WIEL;

ISONTINA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RENATO FUSCO;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI CORMONS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5163/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 12/11/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Beatrice Croppo per delega dell’avvocato Vinicio

Martini, Renato Fusco e Carlo Albini per delega dell’avvocato Andrea

Manzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito del contenzioso introdotto da SIR s.r.l. per il rilascio di un suolo di sua proprietà illegittimamente occupato ed espropriato e per il conseguente risarcimento del danno, il Consiglio di Stato ha respinto, tra l’altro, l’appello incidentale della Regione Friuli Venezia Giulia, indicata quale responsabile del danno nella sentenza del TAR impugnata, disattendendo in particolare la censura di extrapetizione sollevata dalla Regione, la quale sosteneva che la domanda risarcitoria della SIR non era in realtà rivolta nei suoi confronti.

La Regione ricorre quindi per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

Le intimate SIR s.r.l. e Isontina Ambiente s.r.l. (società derivante da vicende societarie che avevano interessato l’originario espropriante Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali – CISA) resistono con separati controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso recano entrambi la censura di “rifiuto di giurisdizione”, sotto il profilo, il primo, della ultrapetizione e, il secondo, della omissione di pronuncia o di esame di un punto della controversia da parte del Consiglio di Stato, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Essi sono pertanto inammissibili perchè, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la violazione dell’art. 112 c.p.c. costituisce error in procedendo, non vizio attinente alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni (ex multis, Cass. Sez. U. 16849/2012, 1378/2006, 8229/2002).

L’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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