Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2939 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19859/2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 7336/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

22/05/2018 e avverso l’ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 83187

del 20 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 22 maggio 2018, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che, in data 1 giugno 2017, aveva respinto la domanda di protezione internazionale, formulata sub-specie di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, presentata da A.C., dichiaratosi cittadino (OMISSIS) proveniente dalla regione di (OMISSIS).

A fondamento della decisione il Tribunale ha addotto che il timore, allegato dal ricorrente, di essere, in caso di ritorno nel paese di origine, esposto alle ritorsioni di alcuni militanti del partito (OMISSIS), che egli, da attivo militante del partito del (OMISSIS), aveva denunciato e fatto arrestare per brogli elettorali condotta questa per effetto della quale egli, nel 2013, era rimasto vittima delle minacce di morte rivoltegli dagli accusati, che, non paghi, avevano fatto percuotere il padre così da cagionarne la morte – era stato affidato ad un racconto caratterizzato da profili di scarsa plausibilità ricadenti su aspetti fondamentali della vicenda narrata – tra questi il consistente iato temporale, di circa tre anni, intercorrente tra le minacce subite e la fuga dalla (OMISSIS) -, di modo che non erano ravvisabili situazioni di persecuzione ad personam riconducibile ad alcuno dei motivi che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8 legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale ha osservato che, inesistenti i requisiti per accedere alle forme di protezione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in ragione dell’inverosimiglianza del racconto, in riferimento ai presupposti del presidio tutorio disciplinati dalla lett. c) della norma evocata, ha escluso che nell'(OMISSIS) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata tale da esporre a pericolo l’incolumità e la vita di quanti vi si trovino a soggiornare o a vivere.

Quanto, infine, alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato come nulla fosse stato allegato dal ricorrente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità.

2. Con decreto del 20 novembre 2011 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di sospensione degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale del 22 maggio 2018, risultando l’istanza tardivamente depositata – in data 5 novembre 2018 -; dunque oltre il termine di cinque giorni dall’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, avvenuta in data 10 luglio 2018.

3. Il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale è affidato a quattro motivi, che denunciano:

I. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’errato esame del fatto decisivo costituito dalla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS);

II. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’errato o omesso esame della condizione personale del ricorrente – segnatamente la sua giovanissima età e la situazione di debolezza sociale tale da escludere che egli potesse trovare protezione da parte della polizia (OMISSIS) cui pure si era rivolto -, quale circostanza che avrebbe dovuto integrare l’apprezzamento da compiersi circa l’esistenza di un rischio individualizzato in una situazione di violenza generalizzata quale quella riscontrata in (OMISSIS);

III. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ben altra essendo, sulla base di ulteriori fonti ufficiali di informazione, la situazione della (OMISSIS), in particolare dell'(OMISSIS), rispetto a quella accertata dal Tribunale;

IV. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo errato il Tribunale nel non considerare, ai fini dell’apprezzamento della condizione di vulnerabilità del ricorrente, le condizioni di vita esistenti in (OMISSIS), del tutto inadeguate rispetto allo standard minimo richiesto per condurre un’esistenza dignitosa.

3. Il ricorso presentato avverso il decreto del Tribunale di Roma, in data 20 novembre, di rigetto della richiesta di sospensione degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale del 22 maggio 2018 è affidato ad un solo motivo, che deduce la violazione dell’art. 152 c.p.p., comma 2, sul rilievo che il termine di cinque giorni previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2008, art. 35-bis, comma 13, non può considerarsi perentorio, come ritenuto dal Tribunale, non essendo stato espressamente qualificato come tale, nè essendo stata sancita alcuna decadenza in caso di proposizione tardiva dell’istanza; ciò tanto più che il provvedimento richiesto era tale da incidere sulla materia dei diritti fondamentali.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Occorre evidenziare che le censure in esso sviluppate si caratterizzano tutte per genericità. Per un verso, difettano, infatti, dell’indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell’impugnazione, dell’esposizione precisa e chiara dei rilievi che si muovono ai punti indicati, delle ragioni su cui le censure stesse si fondano, onde consentire al giudice di legittimità di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, risolvendosi, dunque, in enunciazioni del tutto astratte, svincolate da qualsivoglia concreto riferimento alla specifica vicenda per cui è processo; per altro verso, concretandosi nella sterile riproposizione di argomentazioni, già adeguatamente considerate e motivatamente disattese dal Tribunale, sono caratterizzate dall’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione che correda il provvedimento impugnato.

5. Tanto premesso, vi è necessità di esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, questi deducendo questioni che si riferiscono al controllo sull’operato del giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della protezione internazionale sub specie di riconoscimento della protezione maggiore e della protezione complementare D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 in particolare – sembrerebbe – quella prevista dalla lett. c) della norma evocata.

Le formulate censure sono, tuttavia, inidonee ad istaurare un valido rapporto di impugnazione, nulla essendo stato allegato di specifico in ordine alle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe vistosamente travisato il significato delle evidenze dimostrative raccolte intorno alla situazione esistente in (OMISSIS) (motivo 1), invece valutate del tutto plausibilmente alla luce delle informazioni raccolte, compulsando fonti qualificate, in ossequio al dovere di cooperazione officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

La medesima aspecificità affligge i rilievi articolati in punto di esame della credibilità del richiedente protezione (motivo 2), apprezzata dal Tribunale come insussistente per implausibilità del racconto delle vicende personali che avevano condotto il ricorrente a lasciare il Paese d’origine. Gli stessi, infatti, si appalesano generici nell’individuazione sia delle dichiarazioni asseritamente valutate in spregio dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sia delle allegazioni del richiedente eventualmente non esaminate dal Tribunale.

Peraltro i rilievi che si riferiscono al tema della credibilità del richiedente sono privi di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 01).

Ne viene che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01). Onere cui il Tribunale ha compiutamente e correttamente adempiuto.

6. Il motivo (il 3) che, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) denuncia il malgoverno del giudice di merito della detta norma, quanto all’interpretazione del concetto di violenza indiscriminata nei riguardi della popolazione civile, è inammissibile, perchè, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, articola rilievi rivolti al merito della decisione impugnata.

Le eccezioni difensive sono volte, in effetti, non a censurare l’interpretazione della norma di legge, siccome resa dal Tribunale, ma a proporre una valutazione alternativa della situazione esistente nell'(OMISSIS) rispetto a quella compiuta nel giudizio di merito. Ne viene che, in difetto di specifica allegazione di un fatto decisivo quanto al tema del livello di violenza indiscriminata raggiunto nell'(OMISSIS), quale paese di origine del richiedente, essendo state richiamate nel ricorso esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal Tribunale, le doglianze sviluppate si appalesano dirette a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito.

7. Del pari generico è il motivo (il 4) che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle difficili condizioni di vita esistente in (OMISSIS), trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, a sgretolare la tenuta della specifica ratio decidendi della statuizione sul punto.

8. Non vi è luogo a provvedere sul ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma di rigetto della richiesta di sospensione degli effetti del decreto di diniego della protezione internazionale, atteso che la questione devoluta è superata dalla decisione della questione principale, attinente alla correttezza della pronuncia dei cui effetti è chiesta la sospensione.

9. S’impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non essendosi l’intimato costituito in giudizio. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione, ove dovuto, del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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