Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2939 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2939 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14307/2012. R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Eusider S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marco Miccinesi e
dal Prof. Avv. Francesco Pistolesi, con domicilio eletto in Roma, via
Cola di Rienzo, n. 180, presso lo studio dell’avvocato Paolo Fiorilli;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 73/30/11 depositata il 31 maggio 2011;

Data pubblicazione: 07/02/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
con tre mezzi, nei confronti della Eusider S.p.A. (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la

l’appello, ritenendo illegittima, per difetto di motivazione e perché
non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, la cartella di
pagamento notificata alla contribuente per omessi/carenti versamenti
Irap, interessi e sanzioni, a seguito di controllo automatizzato ex art.

36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione Unico 2006, per il

periodo di imposta 2005;
considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
entrate deduce violazione degli artt. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241; 6
d.m. 3 settembre 1999, n. 321; 7 legge 27 luglio 2000, n. 212; 25
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 2709 cod. civ., in relazione all’art.
360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. tratto
il convincimento della carenza di motivazione dell’atto non già dal
contenuto intrinseco dello stesso, bensì dal comportamento
dell’Ufficio che, nel corso del giudizio di primo grado: a) ha chiesto un
rinvio della trattazione «al fine di consentire un’adeguata valutazione
dei fatti di causa», così — secondo i giudici d’appello
«implicitamente ma inequivocamente avallando la sollevata doglianza
di incomprensibilità» della cartella; b) operato lo sgravio parziale
della cartella medesima, riconoscendo l’infondatezza della pretesa per
l’importo di C 1.201.905,62, ma insistendo per la legittimità della
residua iscrizione a ruolo;
che con il secondo motivo la ricorrente pone la medesima doglianza
a fondamento anche del vizio di insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dedotto
ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.: sostiene

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Commissione tributaria regionale della Lombardia ne ha rigettato

essere illogico e contraddittorio desumere dalle suesposte circostanze
che la cartella sia priva di motivazione, essendo la richiesta di rinvio
correlata alla necessità di attività istruttorie, oltre che al riparto di
competenze in seno all’Agenzia;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi

applicazione dell’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, in

combinato disposto con l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, per
avere la C.T.R. ritenuto causa di nullità della cartella il mancato invio
della comunicazione di irregolarità, nella specie non dovuta
trattandosi di liquidazione automatica sulla base dei dati contabili
risultanti dalla dichiarazione;
ritenuto che è fondato il secondo motivo di ricorso, con
assorbimento del primo e del terzo;
che invero il convincimento espresso dai giudici di merito circa il
difetto di motivazione della cartella impugnata, così come quello
relativo alla sussistenza di «incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione», è illogicamente tratto da elementi estrinseci che nulla
hanno a che vedere con il contenuto dell’atto e, rispettivamente, della
dichiarazione, al quale invece andavano direttamente ed
esclusivamente riferite entrambe le valutazioni;
che non v’è alcuna stringente regola di esperienza idonea a
giustificare l’inferenza, che viene in sentenza tratta dalla richiesta di
rinvio della trattazione avanzata in udienza dal rappresentante
dell’Ufficio o dallo sgravio parziale della cartella, per giungere
all’asserito difetto di motivazione della stessa o al convincimento
dell’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
atteso che la prima costituisce iniziativa processuale priva di alcun
rilievo sul piano sostanziale, tantomeno quale riconoscimento
implicito della fondatezza del ricorso (da esprimersi semmai
attraverso espressa rituale rinuncia), mentre il secondo può
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dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa

discendere del riesame nel merito dei presupposti della pretesa
impositiva o dall’emersione, dagli atti interni dell’Ufficio, di fatti
estintivi della stessa, che è tema del tutto distinto da quello del
rispetto dei requisiti di forma della cartella ovvero della sussistenza
dei presupposti di cui all’art. 6, comma 5, st. contr.;

quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il
terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 23/11/2017
Il Presidente
(Aurelio

nca)

che la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al

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