Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2939 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24557-2015 proposto da:

CAVALIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO MAGNALBO’

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, a seguito di fusione di Unicredit Banca Spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VICOLO MARGANA 15, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ULISSE BARDANI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 185/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

15/02/2015, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato Luciano Magnalbò difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione:

Ricorrente: Cavaliera s.r.l.

Controricorrente: Unicredit s.p.a..

Provvedimento impugnato: SentenZa della Corte di Appello di Perugia n. 185 del 17 manzo 2015.

1. La Cavaliera s.r.l., ricorre affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarato improcedibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che confermava l’ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. avverso la Cavaliera s.r.l. ed in favore di Unicredit s.p.a..

2. Resiste con controricorso l’Unicredit.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile per inidoneità della procura che risulta rilasciata all’avv. M.L. da sè stesso, nella sua qualità di originario legale rappresentante (…).

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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