Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29388 del 21/10/2021
Cassazione civile sez. II, 21/10/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 21/10/2021), n.29388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26956-2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,
presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 14/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
S.M., alias S.M., cittadino del (OMISSIS), adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese a causa della grave situazione di indigenza determinata dai problemi di salute del padre, della madre e del fratello.
Il Tribunale, con decreto 14 agosto 2019, n. 15659, rigettava la domanda.
Avverso la decisione del Tribunale di Roma S.M. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno si è costituito “ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in un motivo, che contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno quando vi sono gravi motivi di carattere umanitario.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente deduce di aver prodotto in giudizio certificazione medica che documenta la sussistenza di una grave situazione di infermità del padre e della sorella, senza rispondere al riguardo a quanto affermato dal Tribunale alle pagine 2 e 3 in relazione ai “doc. di salute dei familiari”, in particolare circa la loro incomprensibilità e mancanza di indicazione del nome dei pazienti cui si riferiscono. Va poi rilevato che al termine dello svolgimento del motivo il ricorrente fonda il proprio stato di vulnerabilità sulla sua “condizione patologica e di grave vulnerabilità accertata in ambito medico” (v. p. 10 del ricorso), fatto che non risulta dal provvedimento impugnato e dal resto del ricorso, appunto imperniato sulle condizioni di malattia e handicap dei congiunti.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021