Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29386 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Procaccini Ernesto, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Stefania Iasonna in Roma, via

Riccardo Grazioli Lante, n. 76;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DELL’EDIFICIO SITO IN

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 323 del 7 febbraio 2006 della Corte d’appello

di Napoli.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Rita Scopa, per delega dell’Avv. Ernesto Procaccini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 9 maggio 2003, accogliendo la domanda del condomino A.L., proposta con atto di citazione del 7 dicembre 2000, annullò la Delib. Assemblea Condominiale 28 gennaio 2000 del Condominio dell’edificio alla (OMISSIS), in quanto assunta senza la previa, rituale convocazione del condomino attore.

Il Tribunale giudicò, in particolare, tempestiva l’impugnativa. Il Tribunale rilevò che non era possibile desumere con certezza l’inserimento nel plico, recapitato per posta il 15 maggio 2000, anche del verbale dell’adunanza del 28 gennaio 2000, giacchè l’attore ne aveva eccepito l’incompletezza (essendovi incluso soltanto il verbale di una successiva assemblea del 7 aprile 2000), contestando, perciò, la circostanza da cui sarebbe dipesa l’intempestività dell’impugnativa.

2. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 febbraio 2006, ha accolto il gravame del Condominio e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato la domanda dell’ A., per intercorsa decadenza dal diritto di impugnativa.

2.1. – A tale conclusione La Corte territoriale è giunta dopo avere rilevato:

– “che nella missiva spedita dal Condominio all’ A. veniva fatta indicazione della contestuale trasmissione di due allegati di verbali di delibere, di cui certamente uno, quello prodotto dall’attore, concernente l’assemblea del 7 aprile 2000”;

– “che con la menzione di due verbali come allegati, l’ A. era stato messo sull’avviso che oltre alla delibera dell’adunanza del 7 aprile 2000 vi era stata, qualche tempo prima, altra adunanza, sicchè deve imputare a sua colpa il non essersi informato del contenuto della medesima per avere piena cognizione di causa. Del resto, che l’adunanza del 28 gennaio 2000 si fosse effettivamente tenuta era già rappresentabile nel pensiero dell’ A. dappoichè questi ha riconosciuto di essere stato a suo tempo convocato per la prevista adunanza del 18 gennaio e di avere saputo che essa era stata differita al 28 successivo, con lo stesso ordine del giorno, a causa di un’indisposizione dell’amministratore, sicchè anche tale ulteriore circostanza milita contro l’attendismo dell’attore”;

che “è per lo meno inconsueto … che un condomino lasci trascorrere un cosi lungo arco temporale per accertarsi di cosa sia stato in realtà deciso dall’assemblea del condominio di cui fa parte e per impugnare con cosi eclatante ritardo quanto deliberato sette mesi prima pur asserendo di non averne avuto notizia nonostante il fatto di esserne stato messo sull’avviso dai surrichiamati eventi”; che “alla luce di probanti argomenti presuntivi e per la stessa condotta dell’ A., prima e dopo il processo, si traggono più che validi elementi di giudizio per ritenere quanto meno l’ipotesi di colpa non scusabile dell’attore per non essersi dato la pena di accertare quello che, per ordinaria diligenza nella cura dei propri interessi nell’ambito di un collettività condominiale, egli avrebbe avuto l’agio di conoscere, con la conseguenza che tale colposa condotta omissiva deve reputarsi, sul piano della causalità, come equipollente della comunicazione e della conoscenza, presunta, per tal modo, a tutti gli effetti, a far epoca dal 15 maggio 2000, giorno di decorrenza del termine per la tempestiva esperibilità dell’impugnazione, a norma dell’art. 1137 cod. civ. , dalla quale …

l’attore è decaduto”.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 aprile 2006, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., art. 66 disp. att.cod. civ., artt. 2697, 1335 e ss. e 2727 e ss. cod. civ., e artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente evidenzia che, vertendosi in ipotesi di impugnazione di deliberazione assembleare da parte del condomino assente, il termine di decadenza iniziava a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione al condomino del verbale di assemblea; e che, essendo mancata qualsivoglia comunicazione da parte del condominio e risultando in ogni caso insussistente la prova della comunicazione stessa, l’eccezione di decadenza doveva ritenersi infondata. Ad avviso del ricorrente, mancherebbero in atti elementi di fatto idonei a far ritenere, anche presuntivamente, provata l’avvenuta comunicazione da parte del condominio stesso all’ A. del verbale dell’assemblea condominiale del 28 gennaio 2000. Il ricorrente contesta quindi sia le circostanze dalle quali la Corte d’appello ha desunto la colposa condotta omissiva dell’ A., sia l’equipollenza di questa alla comunicazione e conoscenza della Delib.

Assembleare a far data dal 15 maggio 2000.

2. – Il motivo è fondato.

E’ noto che a soddisfare l’esigenza della comunicazione al condomino assente della deliberazione dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria, è sufficiente che la comunicazione segua in modo tale che il destinatario, pur non avendo preso parte alla deliberazione, possa conoscerne e apprezzarne il contenuto in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni, il che, senza dubbio, è consentito attraverso la possibilità di esaminare il testo del verbale che documenta il contenuto della deliberazione ed il modo con cui si è ad essa pervenuto da parte dei condomini presenti all’assemblea. Si tratta, comunque, circa la sussistenza dei requisiti suddetti per la idoneità del mezzo prescelto per la comunicazione, di un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito che si sottrae a censure in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 13 dicembre 1951, n. 2818; Cass., Sez. 2, 29 maggio 1954, n. 1758; Cass., Sez. 2, 27 maggio 1966, n. 1375; Cass., Sez. 2, 5 maggio 1975, n. 1716).

Ora, la Corte territoriale non ha ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione, al condomino assente, del verbale della riunione assembleare del 28 gennaio 2000 e, quindi, delle deliberazioni in essa adottate, nè ha considerato dimostrata la compiuta conoscenza, da parte sua, del verbale dell’assemblea in questione. La sentenza impugnata muove infatti dal rilievo che la menzione di due verbali come allegati nella busta pervenuta all’ A. il 15 maggio 2000 “non comprova la certezza dell’avvenuto inserimento” anche del verbale del 28 gennaio 2010 “nel plico”.

La Corte del merito instaura invece una equipollenza tra mancato assolvimento dell’onere di indagine da parte del condomino messo sull’avviso circa l’esistenza di altra delibera, e comunicazione o conoscenza del verbale dell’assemblea.

La ravvisata equiparazione, alla comunicazione o alla conoscenza, della “colpa non scusabile dell’attore per non essersi dato la pena di accertare quello che, per ordinaria diligenza nella cura dei propri interessi nell’ambito di una collettività condominiale, egli avrebbe avuto tutto l’agio di conoscere”, non si sottrae alle censure del ricorrente.

Invero, mentre è configurabile un onere dell’amministrazione condominiale di comunicare al condomino assente il verbale della deliberazione assembleare affinchè, in mancanza di una conoscenza acquisita aliunde, scatti il termine di decadenza stabilito dall’art. 1137 cod. civ.; non è invece predicabile in capo al condomino assente, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni assembleari adottate, là dove, come nella specie, difetti la prova (che la stessa Corte di merito non ritiene raggiunta, nemmeno in via presuntiva) dell’avvenuto recapito, all’indirizzo del destinatario, del verbale che le contenga. Infatti, la presunzione, iuris tantum, di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. sorge dalla trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino destinatario, non dal mancato esercizio, da parte di quest’ultimo, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi in proposito.

3. – Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA